Prescrizione della fideiussione

Quando un soggetto garantisce un prestito o contrae l'erogazione di prestazione o servizi per conto terzi, la responsabilità personale grava esclusivamente sul soggetto che ha agito in nome e per conto dei terzi, attesa l'esigenza di tutela di coloro che, nell'erogazione del credito o delle prestazioni e dei servizi, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio del soggetto contraente. Ne consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per conto terzi è inquadrabile tra le garanzie assimilabili alla fideiussione.

Al riguardo, l'articolo 1957 del codice civile prevede che il fideiussore rimanga obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purchè il creditore, entro sei mesi dalla predetta scadenza, si sia attivato per l'escussione del credito nei confronti del debitore principale.

In pratica, viene imposto al creditore l’onere di attivarsi nei confronti del debitore principale entro un termine semestrale decorrente dalla scadenza dell’obbligazione principale per poter poi esigere il pagamento del debito al fideiussore.

Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 12508/15.

19 Giugno 2015 · Ludmilla Karadzic




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4 risposte a “Prescrizione della fideiussione”

  1. Anonimo ha detto:

    ho firmato una fidejussione a garanzia della società di cui facevo parte, dopo qualche tempo la ditta ha dovuto chiedere il concordato a causa della crisi del 2008, che è stato omologato ed accettato da tutte le banche creditrici, tre di loro però hanno ipotecato tutti i miei beni immobili esigendo il pagamento della suddetta fidejussione, sono passati 11 anni, posso fare qualcosa per cancellare il debito e sbloccare i mie beni. Grazie per la gentile risposta

    • Ornella De Bellis ha detto:

      La prescrizione del diritto di esigere la restituzione del finanziamento erogato, anche per il fideiussore, interviene dopo 10 anni dalla data di scadenza prevista per il naturale rimborso del dovuto, qualora, tuttavia, non siano pervenute nel frattempo, anche al solo debitore principale (la società di cui faceva parte), richieste scritte di adempimento dell’obbligazione, trasmesse con raccomandate AR, da parte del creditore.

      Non mi sembra, purtroppo, che nel caso esposto ci siano elementi per eccepire l’intervenuta prescrizione del debito.

  2. Anonimo ha detto:

    A 22 anni di eta’mi nominano amministratore di società cooperativa srl, mi fanno firmare finanziamento leasing per 90 mila euro, con contratto fideiussorio, senza che la società di leasing mi abbia richiesto garanzie. Dopo 3 mesi ho dato dimissioni perché ho capito che la coop mi aveva ingannato, infatti non hanno pagato ed adesso mi ritrovo con un decreto ingiuntivo di 50 mila euro. Cosa potete consigliarmi? Mi chiedo e Vi chiedo se contratto fideiussorio può essere riconosciuto annullabile visto che non potevo dare garanzie. Percepivo di stipendio mille euro mese. Mi consigliate di fare opposizione a decreto in appello?

    • Le consigliamo di presentare un esposto sulla vicenda all’Autorità Giudiziaria, coinvolgendo anche la società di leasing. Per il resto, teoricamente, il creditore può fare credito a chiunque, ed accettare come fideiussore chiunque, anche se non ha garanzie reali da offrirgli. Può darsi pure che il decreto ingiuntivo sia stato chiesto per dimostrare che è stata tentata inutilmente l’escussione del fideiussore e mettere a perdita il finanziamento.

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