Prescrizione » Impresa designata da Fgvs ha dieci anni per esercitare il diritto di rivalsa

L'impresa designata dal Fondo di garanzia delle vittime della strada ha dieci anni per per esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di chi causò il sinistro senza essere assicurato, prima dell'intervento della prescrizione » Sentenza Cassazione

L’azione del F.G.V.S. (fondo garanzia vittime strada) nei confronti del non assicurato, non è soggetta al termine di prescrizione biennale, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione la quale, con la pronuncia 15303/13, ha stabilito che: L’impresa designata dal Fondo di garanzia per la vittime della strada, che agisca ai sensi dell'articolo 29 della legge numero 990/1969 (oggi articolo 292, primo comma, decreto legislativo 209/05), non è soggetta al termine di prescrizione biennale, applicabile all'azione risarcitoria spettante al danneggiato dalla circolazione stradale, poiché il suo diritto non è condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni, ma trova il suo fondamento nella suddetta azione specifica, che gli è concessa dalla legge a tale scopo e che è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale.

Pertanto, secondo i Giudici della Suprema Corte, ha ben dieci anni di tempo l’impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada per per esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante che quando causò il sinistro non era assicurato: l’azione a disposizione della compagnia, infatti, trova fondamento nella legge (oggi nel codice delle assicurazioni) ed è analoga all'azione di regresso che spetta al fideiussore per per esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del debitore principale.

L'impresa designata dal Fondo di garanzia delle vittime della strada ha dieci anni per per esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di chi causò il sinistro senza essere assicurato, prima dell'intervento della prescrizione » Il caso

Il Fondo Garanzia Vittime della Strada, condannata a pagare oltre 14mila euro in risarcimento dei danni per un sinistro stradale, conveniva in giudizio l’automobilista privo di assicurazione a cui era stata attribuita la responsabilità dell'incidente, chiedendo il rimborso della somma pagata.

Il Giudice di Pace aveva riconosciuto il diritto al rimborso, ma, al contrario, il Tribunale d'appello lo negava, perché, come sottolineato dal convenuto, era considerato prescritto, in quanto al caso di specie si doveva applicare il termine biennale di prescrizione previsto dall'articolo 2947 del Codice Civile.

Il F.G.V.S., così, si rivolgeva ai giudici di Cassazione.

Qui, la Suprema Corte premetteva che il Fondo Garanzia Vittime della Strada è tenuto al risarcimento dei danni provocati da soggetto non assicurato, al posto del responsabile e della compagnia assicuratrice che a ciò avrebbe dovuto prevedere se il responsabile fosse coperto.

In pratica, l’impresa di volta in volta designata dal Fondo di garanzia assume la veste di una sorta di garante ex legge del danneggiante che si sia reso inadempiente all'obbligo di assicurarsi.

Entrando nel merito della questione, però, la Cassazione precisava che il F.G.V.S. che agisce nei confronti del non assicurato, ai sensi dell'articolo 29 legge numero 990/1969, non è soggetta al termine di prescrizione biennale, applicabile all'azione risarcitoria spettante al danneggiato dalla circolazione stradale, poiché il suo diritto non è condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni, ma trova il suo fondamento nella suddetta azione specifica, che gli è concessa dalla legge a tale scopo e che è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale.

Il fondo di garanzia, d’altronde, nasce proprio per assicurare ai danneggiati dalla circolazione stradale un risarcimento in misura certa. E alla compagnia designata dal fondo è attribuito il diritto di agire in rivalsa nei confronti dell'obbligato principale, un diritto che normalmente non spetta all'assicuratore: la sua posizione, insomma, è quella di un fideiussore.

5 Luglio 2013 · Piero Ciottoli




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