Prescrizione e decadenza dei tributi locali

La decadenza e la prescrizione dei tributi locali sono regolate dalla legge 296/2006 (legge finanziaria 2007)

La decadenza e la prescrizione dei tributi locali sono regolate dalla legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) ed in particolare dai commi che vanno dal 161 al 170 dell'articolo 1.

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche' all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Gli avvisi devono contenere, altresi', l'indicazione dell'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorita' amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalita', del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile ricorrere, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

La misura annua degli interessi e' determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

2 Giugno 2016 · Giorgio Valli


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4 risposte a “Prescrizione e decadenza dei tributi locali”

  1. Ludmilla Karadzic ha detto:

    Articolo 161 legge 296/2006 – Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche’ all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

  2. bertofa ha detto:

    “IL termine di decadenza si riferisce al pagamento dell’importo dovuto e non alla eventuale rata semestrale.”: grazie della risposta. Ne prendo atto :-(

    Potrebbe dirmi, per curiosità, in base a quale principio o norma ci si rifersice all’importo e non alla singola rata?

  3. bertofa ha detto:

    Ho ricevuto un avviso di accertamento relativo all’IMU dell’anno 2011 per omesso pagamento totale. Visto che i versamenti in questione previsti erano due – entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre – e che mi è stato recapitato un unico avviso, a novembre di quest’anno, posso eccepire la prescrizione del primo versamento (quello da effettuarsi entro il 16 giugno)?

    Vale a dire: si può distinguere il profilo decadenziale dell’avviso da quello prescrittivo inerente l’oggetto dell’accertamento? E’ sostenibile la tesi della ricevibilità dell’avviso sì, ma non completamente efficace?

    O vedete qualche altra strada?

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