Prescrizione e decadenza di tributi statali e locali – Tips and tricks

Riscossione dei tributi mediante formazione dei ruoli, tramite accertamento immediatamente esecutivo e con ingiunzione fiscale

In questo articolo tenteremo di generalizzare e semplificare i concetti di decadenza e prescrizione in ambito tributario (imposte e tasse) laddove, naturalmente, il creditore è la Pubblica Amministrazione (centrale, regionale o locale) cui è riservata l'attività di accertamento.

Per rendere più chiari gli aspetti del problema conviene innanzitutto distinguere fra tre differenti tipologie di procedure di riscossione del credito tributario: la riscossione mediante ruoli, quella che prevede l'accertamento immediatamente esecutivo (Agenzia delle entrate a partire dal 1° ottobre 2011, relativamente ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi) ed infine la riscossione attraverso l'ingiunzione fiscale.

Per tutte le procedure di riscossione del credito tributario i termini di prescrizione del titolo esecutivo (sia esso l'accertamento immediatamente esecutivo, la cartella esattoriale/di pagamento o l'ingiunzione fiscale) non presentato differenze significative e, pertanto, l'argomento verrà trattato unitariamente.

Decadenza dal potere di accertamento dei tributi locali nella procedura di riscossione mediante ruoli (con cartella esattoriale)

Nella procedura di riscossione mediante ruoli la Pubblica Amministrazione si occupa di accertare il credito, mentre il compito di formare e notificare al debitore il titolo esecutivo (la cartella esattoriale o di pagamento) è svolto dal concessionario della riscossione (o agente della riscossione). Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli, di qualsiasi tipo, e degli accertamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione vengono iscritte a ruolo: il ruolo non è altro che un elenco contenente i dati anagrafici e fiscali dei debitori e le somme da essi dovute. Il ruolo viene poi trasmesso (reso esecutivo) al concessionario della riscossione (in ambito nazionale si tratta nient'altro che di Equitalia) che provvede alla predisposizione e alla notifica delle cartelle di pagamento (o esattoriali), alla riscossione delle somme e all'avvio dell'esecuzione forzata, in caso di mancato pagamento.

Di seguito i concetti più importanti da ricordare:

Decadenza dal potere di accertamento per IRPEF IRAP ed IVA (Agenzia delle entrate) nella procedura di riscossione mediante avviso immediatamente esecutivo

Decadenza dal potere di accertamento dei tributi locali nella procedura di riscossione mediante ingiunzione fiscale

Prescrizione del credito tributario portato da titolo esecutivo

13 Gennaio 2017 · Giorgio Valli




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2 risposte a “Prescrizione e decadenza di tributi statali e locali – Tips and tricks”

  1. Anonimo ha detto:

    La Regione Marche richiede un pagamento di un bollo auto relativo all’anno 2014 (maggio 2014/aprile 2015) con notifica maggio 2019. Essendo passati oltre i tre anni previsti, la tassa dovrebbe essere prescritta ma, nella richiesta, fanno riferimento alla sospensione termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli Enti creditori fino al 1 gennaio 2020 (Art.11, comma 2, del D.L. n.8 del 9 febbraio 2017, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della L.7 aprile 2017 n.45, e ss.mm.ii.) per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
    In questo caso la prescrizione è temporaneamente sospesa e quindi il debito rimane? Grazie.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Si, praticamente gli enti creditori della Pubblica Amministrazione hanno sfruttato il sisma per concedersi un biennio in più di prescrizione e decadenza per la tassa automobilistica.

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