Il diritto al rimborso dei crediti d’imposta è soggetto a prescrizione decennale
Una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito d'imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell'apposita, ulteriore domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza, previsto dall'articolo 21, co. 2 del decreto legislativo numero 546/92, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale ex articolo 2946 cc. (cfr. Cass. 15229/12, 7684/12, 20039/11).
Infatti, la presentazione del modello di rimborso, soggetta al termine biennale di decadenza, costituisce esclusivamente presupposto per l'esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso.
Tuttavia, laddove la decadenza sia stata evitata con l'avvenuta presentazione dell'istanza nel biennio non potrà che essere applicato l'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile, decorso il quale il diritto al rimborso si estinguerà definitivamente (v. Cass. 16477/04).
E' questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, sezione Tributaria, nella sentenza numero 20528 del 6 settembre 2013.
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