Decadenza e prescrizione per la tassa sui rifiuti TARI (ex TARSU) » Differenze analogie e chiarimenti a riguardo

Decadenza e prescrizione della tassa rifiuti TARI

Nell'articolo che segue, vogliamo fornire al lettore istruzioni sui termini di prescrizione dei tributi locali. Più precisamente dei termini di prescrizione della tassa sui rifiuti (TARI), dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento e per la notifica della cartella esattoriale sempre relativamente ai tributi locali.

Per cominciare, va precisato che i tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo e' dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2948 comma 4 del Codice civile).

L’applicazione del termine breve di cinque anni (in luogo di quello ordinario di dieci anni) e' stata affermata dalla Cassazione con sentenza del 23 febbraio 2010.

In particolare la Cassazione sostiene che i tributi locali (a differenza di quelli erariali) sono “prestazioni periodiche” e, come tali, rientrano nell'ambito di applicazione dell’articolo 2948 comma 4 del Codice civile, che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale.

I tributi locali (tassa per lo smaltimento rifiuti, per l’occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica), dunque, sono elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzati da una causa debendi di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l’utente e' tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore, o dal beneficio dallo stesso concesso.

Il suddetto principio è stato ampiamente chiarito dalla sentenza 4283/2010 della Corte di Cassazione.

Comunque, prima della cartella esattoriale, il contribuente deve ricevere un avviso di accertamento motivato.

Fanno eccezione alcuni tributi, come appunto la TARI (di cui parleremo), per i quali, non essendo prevista una denuncia annuale, non e' neppure prevista la notifica dell’avviso di accertamento.

Informazioni essenziali da conoscere per la tassi sui rifiuti Tari

Ecco quali sono le informazioni essenziali da conoscere per la tassi sui rifiuti Tari.

La tassa sui rifiuti il cui acronimo è TARI, è stata istituita con la legge di stabilità per l'anno 2014 (legge n. n.147 del 27 dicembre 2013) ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dev'essere corrisposta da chi lo utilizza.

Presupposto dell'imposta è la detenzione a qualunque titolo di un bene immobile che sia soggetto a tassazione.

Vediamo adesso chi è l'utilizzato di cui parla la legge.

In tal senso è chiarissimo il comma 642 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014 a mente del quale la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Ad esempio, se una casa è di proprietà di MARIO che la concede di locazione a GABRIELE, la tassa dev'essere pagata da GABRILE quale utilizzatore.

Lo stesso dicasi nell'ipotesi di comodato ed in ogni caso di detenzione.

Il principio di carattere generale subisce un'eccezione nel caso di occupazioni di breve durata.

Lo stabilisce il comma 643 della legge in esame, il quale, per l'appunto, specifica che nel caso di detenzione per non più di sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta solamente dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Ricordiamo che l'anno solare è il tempo impiegato dal sole per tornare nella stessa posizione vista dalla terra ed è cosa differente dall'anno civile che coincide invece con il periodo di calendario compreso tra l'1 gennaio ed il 31 dicembre.

Si noti bene che, nonostante questa distinzione comune, in ambito giuridico e con particolare riferimento allo specifico ambito tributario la nozione di anno solare e quella di anno civile vanno a coincidere (cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 9014 depositata il 6 maggio 2015).

In quest'ottica dev'essere letto il comma 650 della legge di stabilita per l'anno 2014 a mente della quale la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria"

L'esatta individuazione dell'anno solare e di quello di riferimento per la richiesta di pagamento del tributo ha una propria rilevanza, anche ai fini del calcolo della prescrizione del tributo.

Prima di addentrarci sull'argomento è bene svolgere alcune considerazioni in merito alla norma appena citata ed al termine entro il quale è doveroso denunciare il possesso/detenzione del bene immobile.

Se MARIO detiene un appartamento dal gennaio 2016 al luglio 2017, egli dovrà al comune territorialmente competente la TARI per l'anno 2016 e quella per l'anno 2017 fino al giorno della detenzione.

Se MARIO avesse detenuto l'appartamento meno di sei mesi nell'anno 2017 per quell'anno egli anno avrebbe dovuto pagare nulla.

Ciò, poichè ogni anno rappresenta un'autonoma obbligazione tributaria e nulla è dovuto da chi nell'arco dell'anno detenzione l'immobile per meno di sei mesi.

Quanto al termine di denuncia dell'occupazione dell'immobile, lo si desume dall'art. 1, comma 684, legge stabilità per l'anno 2014 e dai vari regolamenti comunali di disciplina del tributo ed è fissato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio della detenzione.

Anche questo aspetto è di rilevante importanza ai fini del calcolo della prescrizione della tassa sui rifiuti.

La denuncia ha effetto pure per gli anni successivi, fermo restando l'obbligo di comunicazione delle variazioni significative ai fini del calcolo della tassa.

Come funzionano i termini di prescrizione e decadenza della pretesa sulla TARSU

Vediamo come funzionano i termini di prescrizione e decadenza della pretesa sulla TARSU.

La TARSU, ovvero la tassa rifiuti, come tutti i tributi locali, e' considerata pagamento periodico, quindi soggetta a prescrizione quinquennale.

Per cui, la tariffa per la nettezza urbana ha una sorta di scadenza chiamata appunto prescrizione: oltre un tot di anni non deve piu' essere pagata.

A partire dal l gennaio 2007 gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

Il Comune emette l’avviso di accertamento (ai sensi dell’articolo 71 del Decreto Legislativo 507/93) nei seguenti casi: denuncia infedele, denuncia incompleta, denuncia omessa.

Non e' previsto l’avviso di accertamento nel caso di omesso pagamento.

Per la TARSU relativa agli anni anteriori al 2007, le nuove regole si applicano solo se i rapporti di imposta erano ancora pendenti alla data del 1 gennaio 2007, ossia se a tale data non erano ancora decorsi i previgenti termini previsti dall’articolo 71 del Decreto Legislativo numero 507/1993.

Cio' in base al comma 171, dell’articolo 1 della Legge numero 296, secondo cui Le norme di cui ai commi da 161 a 1 70 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al contrario, per i rapporti di imposta non piu' pendenti alla data del 1 gennaio 2007 valgono i termini in precedenza vigenti (previsti dall’articolo 71 del Decreto Legislativo numero 507/1993), ossia:

  • in caso di denuncia infedele o incompleta, il Comune emette Un avviso di accertamento in rettifica, tale avviso deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa;
  • in caso di omessa denuncia, il Comune emette l’avviso di accertamento d’ufficio e tale avviso deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Denuncia di occupazione immobile e calcolo prescrizione TARI: chiarimenti

Come va presentata la denuncia di occupazione dell'immobile in ambito TARI e da quando va calcolata la prescrizione.

Come chiarito nei precedenti paragrafi, l'avviso di accertamento, recita la legge, ovvero l'atto di contestazione del mancato pagamento del tributo dev'essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto pagare oppure rendere la dichiarazione richiesta dalla legge.

Visto che per la TARI è necessario provvedere ad una autodenuncia di occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla quale è iniziata, la domanda sorge spontanea: come calcolare la prescrizione?

Facciamo un piccolo esempio.

L'inizio dell'occupazione è avvenuta nell'anno 2016. Dunque, il tempo massimo per la presentazione dell'autodenuncia di occupazione scade il 30 giugno 2017.

Pertanto, per quanto concerne il tributo dovuto per l'anno 2016, il pagamento va effettuato entro il 31 dicembre 2021 (quinto anno successivo a quello di pagamento, cioè il 2016) oppure 31 dicembre 2022 (quinto anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare la denuncia)?

Su queste sottigliezze, non di rado, gli enti comunali puntano interpretando la legge al fine di irrogare sanzioni maggiori.

Proprio per questo pare utile, anzi quasi necessario, sapere che cosa si potrebbe fare per difendersi.

È qui il condizionale è d'obbligo in quanto la legge e la giurisprudenza non danno sicurezze.

Sicuramente la tassa per l'anno 2016 - che deve essere pagata nel 2016, in quanto tassa di riferimento per un anno rispetto al quale il solo obbligo di denuncia può essere adempiuto fino all'anno successivo - potrà essere richiesta entro il quinto anno successivo al 2016 in quanto un conto è la prescrizione relativa all'obbligo di denuncia (che può essere adempiuto fino al 30 giugno dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o al verificarsi di una variazione), altro quella inerente l'obbligazione tributaria.

Ad esempio, MARIO inizia ad occupare un immobile a aprile 2016 e presenta la denuncia di occupazione ad aprile 2016.

Egli dovrà pagare per l'anno 2016 e la prescrizione inizierà a decorrere dall'anno successivo (2017).

La prescrizione per le sanzioni connesse all'omessa denuncia, invece, comincia a decorrere dal 2017, anno successivo a quello in cui s'era obbligati alla presentazione della denuncia stessa.

Per le annualità successive il termine di prescrizione inizia a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.

Ribadiamo ai fini dei calcoli di prescrizione che la TARI si paga di anno in anno ed il pagamento riguarda sempre l'anno corrente.

È dubbio, nel caso di omessa denuncia, se la sanzione relativa a tale inadempimento possa essere irrogata per ogni annualità, oppure se la stessa possa essere applicata solamente una volta (l'iniziale omessa denuncia) e poi eventualmente maggiorata in relazione alla così detta continuazione dell'illecito amministrativo.

L'avviso di accertamento illegittimo in quanto riguardante annualità prescritte o comunque errato in relazione alle sanzioni applicate può essere impugnato integralmente o parzialmente con ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente, previo esperimento del tentativo di mediazione tributaria.

Prescrizione e decadenza di una cartella esattoriale per mancato pagamento TARI

Come avviene la prescrizione e la decadenza di una cartella esattoriale per mancato pagamento TARI.

In tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI), la notifica della cartella esattoriale non e' sottoposta ad alcun termine di decadenza, posto che quello fissato dall’art. 72, comma primo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, si riferisce esclusivamente alla formazione e alla notifica del ruolo, ma deve comunque avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell’articolo 2948, numero 4, del codice civile.

Infatti, la TARI, la TOSAP ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell’ambito di una “causa debendi” di tipo continuativo, in quanto l’utente e' tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi.

Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, numero 4 del codice civile.

Questi i principi giuridici, in tema di tributi locali, enunciati dai giudici della Corte Suprema nelle sentenze 24679/11 e 10344/15.

Cosa fare quando arriva un arretrato prescritto per la TARI

Ecco cosa deve fare il contribuente quando gli viene notificato il pagamento, per un arretrato prescritto, sulla tassa Tari.

Come deve comportarsi il contribuente a cui viene notificata una richiesta di pagamento per un arretrato dell’imposta sui rifiuti che ormai si è prescritto?

La prima cosa da fare è presentare un’istanza in autotutela al Comune (con raccomanda a.r. o con posta elettronica certificata), ricordando che tale istanza non sospende i termini del ricorso.

In caso di mancato riscontro o di risposta negativa, e sempre entro i termini di legge per procedere all'impugnazione, bisogna presentare un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

Per importi fino a 3.000 euro, il contribuente può stare in giudizio senza bisogno della difesa di un professionista.

22 Settembre 2016 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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4 risposte a “Decadenza e prescrizione per la tassa sui rifiuti TARI (ex TARSU) » Differenze analogie e chiarimenti a riguardo”

  1. Stefano ha detto:

    Come si calcolano esattamente i 5 anni per la decadenza tari? Finalizzano con la data di consegna alla posta da parte del comune o con la ricezione da parte del contribuente?

    • La decadenza si verifica oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione di inizio occupazione (dell’unità abitativa) avrebbe dovuto essere presentata oppure il versamento della tassa rifiuti avrebbe dovuto essere effettuato.

  2. Anonimo ha detto:

    siamo tre fratelli chiamati all’eredita’ di mio padre defunto nel gennaio del 2012 e fino ad ora non si e’ fatta successione, la domanda e’ questa: il comune ci ha inviato l’imu da pagare ai tre fratelli per quote per gli anni dal 2014 in poi, ma ancora non siamo eredi, se si rinuncia all’eredita’ e ci sono i figli che accetteranno con beneficio dell’inventario, l’imu pregressa la devono pagare i figli o no

    • L’IMU la paga sempre, dal momento del decesso del proprietario, la comunione ereditaria, ovvero chiunque, prima o poi accetti l’eredità, solidalmente con gli altri coeredi. Naturalmente, ciò vale anche in riferimento alle imposte arretrate e precedenti l’eventuale accettazione dell’eredità di chi subentre in rappresentazione ereditaria.

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