Casse professionali di previdenza e assistenza – La prescrizione per i contributi dovuti e non versati
L'obbligo di versamento del contributo soggettivo scatta automaticamente in tutti i casi di esercizio continuativo della professione: per ogni annualità di contribuzione, la prescrizione inizia a decorrere dalla data di trasmissione alla Cassa professionale, da parte dell'obbligato, della comunicazione relativa all'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef per l’anno precedente.
E' esclusa la decorrenza della prescrizione per le dichiarazioni infedeli osservando, tra l'altro, che la Cassa professionale non può considerarsi dotata di propri mezzi idonei a superare l'occultamento causato da dichiarazioni infedeli, dato che non le sono attribuiti autonomi poteri ispettivi, ma solo la possibilità di richiedere informazioni dalla Amministrazione finanziaria, senza vincoli precisi quanto a modalità e tempi di evasione della richiesta.
La prescrizione (quinquennale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/95) decorre dalla data di trasmissione all'istituto, da parte dell'obbligato, della dichiarazione annuale sui redditi percepiti. E' evidente che, qualora il professionista ometta di trasmettere la comunicazione sui redditi percepiti, non c'è prescrizione.
Le considerazioni riportate nell'articolo sono quelle che emergono dalla lettura della sentenza della Corte di cassazione 22437/15.
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