La prescrizione dei contributi previdenziali è quinquennale e decorre dalla data di notifica della cartella esattoriale

La prescrizione dei contributi previdenziali è quinquennale e decorre dalla data di notifica della cartella esattoriale. Ciò è quanto emerge dalla lettura della sentenza n° 1412 del Tribunale di Catania, pronunciata in data 29 marzo 2012.

I giudici catanesi, pur ribadendo che le cartelle originate da debiti previdenziali debbano essere impugnate entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica (articolo 24 del Dlgs numero 46/99), aggiungono altresì che è sempre ammessa la successiva opposizione all'esecuzione se si vogliono eccepire cause estintive della pretesa creditoria.

La sentenza, inoltre, stabilisce che trascorsi cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale, la pretesa si prescrive se il concessionario non invia ulteriori avvisi.

Viene dunque riconosciuto un importante principio: quello del termine di prescrizione quinquennale.

Fino ad oggi Equitalia ha sempre sostenuto la prescrizione decennale dalla notifica della cartella esattoriale per debiti di origine previdenziale, equiparando tale atto ad una sentenza definitiva, ex articolo 2953 codice civile.

I giudici etnei, invece, ritengono che la mancata opposizione nel termine rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale, ma non comporta gli effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, quindi, l’idoneità al giudicato. Necessario corollario è che l’azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto ai sensi dell'articolo 24 comma 5 del Dlgs numero 46/99 è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati previsto dall'articolo 2953 cc bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale introdotto dalla legge numero 335/95.

E' possibile quindi schematizzare nel seguente modo le possibili azioni del contribuente:

  1. l’opposizione relativa al merito della pretesa contributiva (ossia il ruolo) deve avvenire entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
  2. l’opposizione relativa ai vizi formali della cartella (ad esempio la notifica invalida, la mancata indicazione responsabile del procedimento, ecc..) deve avvenire entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica della stessa (si veda sent. Cass. numero 25757 del 24/10/2008);
  3. l’opposizione all'esecuzione, ex articolo 615 cpc, volta a rilevare eventuali fatti estintivi verificatisi dopo cinque anni dalla notifica della cartella - ad esempio la prescrizione - può avvenire in qualsiasi momento (ovviamente fino all'esaurimento dell'azione esecutiva).

Contributo a cura dell'avvocato Matteo Sances - info@studiolegalesances.it

1 Ottobre 2012 · Annapaola Ferri


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