Prescrizione per cartella esattoriale con alcune delucidazioni

La prescrizione delle cartelle esattoriali per contravvenzione non pagata

Ho letto i vari post del forum ma non sono ancora riuscito a capire da quando parte la prescrizione.

Nella fattispecie, mi è stata notificata una cartella esattoriale in data 09/01/12 relativa ad una contravvenzione stradale del 17/06/04, ma con ruolo reso esecutivo in data 08/04/08;

Ora, fermo la prescrizione quinquennale del tributo, e fermo che il verbale doveva essermi notificato entro 150 gg.

(e cioè novembre 2004), quel ruolo reso esecutivo si riferisce alla notifica del verbale o ad altra cartella esattoriale, e come fare per sapere se entrambre mi sono state realmente e correttamente notificate; ed infine, cosa più importante la contravvenzione è andata prescritta?

Delucidazioni su prescrizione della cartella esattoriale per multa non pagata

La prima cosa che lei deve fare, e direi subito, è recarsi presso la Polizia Municipale che ha elevato la multa per acquisire copia della relata di notifica del verbale.

Potrà così sapere se sono stati rispettati i termini previsti (i 150 giorni).

Deve tuttavia tener presente che, di solito, la Polizia Municipale si riserva 30 giorni di tempo per fornire le informazioni richieste (è il tempo massimo che assegna la legge per i riscontri sull'accesso agli atti).

E qui nasce il problema: anche lei ha solo 30 giorni di tempo, a partire dal 9 gennaio 2012, per presentare ricorso alla cartella esattoriale ex articolo 615 codice di procedura civile, se il verbale di multa non è stato notificato nei termini di legge.

Nel caso specifico, mi sembra di individuare un altra motivazione per un eventuale ricorso.

Il comma 154 della Legge 24 dicembre 2007 numero 244 (Finanziaria 2008) stabilisce testualmente che "A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo".

La PA eccepirà che la multa è anteriore al gennaio 2008, ma la legge si riferisce alle sanzioni iscritte a ruolo dopo il gennaio 2008. Il periodo intercorso fra data di esecutività della cartella (aprile 2008) e data di notifica della stessa (presumibilmente dicembre 2011) supera abbondantemente il biennio.

25 Ottobre 2012 · Genny Manfredi


Commenti e domande

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2 risposte a “Prescrizione per cartella esattoriale con alcune delucidazioni”

  1. Moramonique ha detto:

    Buongiorno,
    ho ricevuto un’intimazione di pagamento (dopo 30 gg iscriveranno fermo amministrativo sulla mai auto) per cartelle notificatemi nel 2006 e nel 2007 (per tarsu non pagata-ma io non ho ricevuto mai nulla- e per contravvenzioni stradali) la domanda è: io 2 su 3 non le ho ricevute da equitalia, ma loro dicono che la notifica è valida per affissione alla casa comunale, se è vero questo, posso invocare la prescrizione delle cartelle poicheè passati 5 anni da notifica cartella e l’intimazione a pagare avvenuta il 7/9/2013?
    grazie mille
    monica

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      La procedura corretta, trattandosi di Tarsu, è il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, competente per territorio, eccependo l’omessa, o viziata, notifica delle cartelle esattoriali che hanno dato luogo all’intimazione di pagamento. In quella sede Equitalia sarà chiamata ad esibire le prove di aver seguito le procedure di notifica prescritte dalla legge.

      Nel frattempo, lei potrebbe verificare con accesso agli atti (se ci riesce) e compatibilmente con i termini previsti per presentare ricorso, qual è la documentazione in possesso dell’agente della riscossione in relazione alle notifiche delle cartelle esattoriali. Perchè, se lei fosse risultata momentaneamente assente quando le sono stati notificati gli atti impositivi e se assente fosse risultata anche quando le sono state inviate le prescritte raccomandate informative di giacenza degli atti presso la casa comunale, il ricorso si rivelerebbe un boomerang con consistente aggravio di spese.

      La cosa migliore da fare è allora quella di sottoporre al vaglio di un esperto copia della documentazione che la riguarda in mano ad Equitalia.

      Per quanto riguarda la cartella esattoriale originata da multa, invece, dovrà proporre ricorso ex articolo 615 c.p.c. davanti al Giudice di Pace, sempre eccependo l’omessa, o viziata, notifica della cartella esattoriale di cui all’ingiunzione di pagamento. Anche in questo caso avrà bisogno del supporto di un legale.

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