Prescrizione delle cartelle esattoriali per debiti con il fisco

Cartelle esattoriali e prescrizione

Le cartelle esattoriali con il fisco dopo quanti anni vanno in prescrizione e come faccio a calcolare la data di inizio tempo?

Prescrizione per la cartella esattoriale correttamente notificata

Per la cartella esattoriale può intervenire una prescrizione quinquennale (prescrizione breve) ed una decennale (prescrizione lunga).

La Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare che la cartella di pagamento è un atto amministrativo che risulta privo dell'attitudine a modificare il termine di prescrizione  con la conseguenza che il precedente termine prescrizionale di cinque anni ricomincia nuovamente a decorrere dalla notifica della cartella (sentenza della Corte di Cassazione numero 12263 del 25/05/2007).

Una eccezione è però rappresentata dalla cartella esattoriale emessa per la riscossione dei crediti erariali.

Secondo la Cassazione, infatti, i crediti erariali non possono considerarsi “prestazioni periodiche”, in quanto derivano anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi. In altre parole, i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca dunque la “causa debendi continuativa”, che caratterizza le prestazioni periodiche.

Per le cartelle esattoriali originate da crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP) vale, quindi, il termine lungo di dieci anni, in mancanza di altra disposizione speciale (Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, numero 4283).

La prescrizione della cartella esattoriale originata da crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP) è decennale

Pertanto, la prescrizione della cartella esattoriale è decennale

  1. qualora ci si trovi dinanzi ad una sentenza passata in giudicato (si veda l’articolo 2953 cc). In tal caso il termine di prescrizione muta da quello ordinario precedente (breve - quinquennale) - previsto per il singolo tributo - in quello decennale;
  2. quando la cartella esattoriale è emessa per la riscossione di crediti erariali;

Diversamente la notifica della cartella non fa altro che interrompere il precedente termine di prescrizione quinquennale il quale ricomincerà a decorrere dal giorno successivo a quello di notifica.

22 Novembre 2012 · Marzia Ciunfrini


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2 risposte a “Prescrizione delle cartelle esattoriali per debiti con il fisco”

  1. verdesperanza ha detto:

    buongiorno, mio marito ha contratto debiti con equitalia riguardo iva inps ect… ho letto che possono valere 10 anni, possono aggredire anche me, sua moglie, se i debiti sono avvenuti prima della separazione dei beni? mentre per i debiti avvenuti dopo, io sarei tranquilla? potrei intestarmi un’auto ad esempio, e loro non potrebbero toccarla? come possiamo fare a salvaguardare il suo conto in banca? non e’ proprio un conto ma una carta prepagata. grazie per info
    verdesperanza (e’ l’ultima a morire…)

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      La recente giurisprudenza è concorde nel ritenere che l’arricchimento derivante dall’omesso o insufficiente versamento delle imposte e dei contributi previdenziali debba essere ritenuto volto a soddisfare esigenze familiari. Per questo motivo sono inefficaci, nei confronti dei creditori per cui Equitalia agisce, il conferimento di immobili al fondo patrimoniale o il regime economico di separazione dei beni intervenuto dopo un periodo, più o meno lungo, di comunione.

      E’ evidente, dunque, che le quote di beni in comproprietà (immobili e disponibilità in conto corrente), la cui origine non sia direttamente riconducibile, con onere di prova, a proventi di lavoro, a donazioni o ad eredità e che siano state acquisite durante il matrimonio, sono aggredibili da Equitalia per debiti assunti dall’altro coniuge.

      Per quanto attiene il periodo che decorre dal momento in cui la comunione dei beni è stata trasformata in separazione è ancora onere del coniuge non debitore dimostrare che i beni in proprietà separata sono stati acquisiti con redditi da lavoro, in seguito ad eredità o a donazioni.

      Dunque, lei può acquistare un veicolo, senza temere che possa essere disposto su di esso il fermo amministrativo, se è in grado di dimostrare che l’acquisto è stato perfezionato con risorse proprie e non attraverso trasferimento di denaro effettuato dal coniuge debitore, che, come abbiamo già precisato, è ritenuto essere, parzialmente o integralmente, frutto di un illecito arricchimento derivante dall’omesso o insufficiente pagamento di imposte, tributi e contributi, anche riconducibili esclusivamente ad attività professionale.

      Con la separazione personale, giudiziale o omologata, invece, viene rescisso ogni legame economico fra i coniugi, dal momento che solo l’assegno di mantenimento e l’assetto patrimoniale, concordati o fissati dal giudice, restano a regolare i rapporti fra coniuge debitore e coniuge personalmente separato non debitore.

      Naturalmente, il discorso fin qui sviluppato va opportunamente tarato: essendo chiaro che discutiamo solo di possibilità teoriche e che Equitalia, con la marea di debitori che deve perseguire, non si mette a spaccare il capello sulle transizioni fra regimi patrimoniali operate dai coniugi. Anche perchè si tratta di azioni giudiziali che per essere portate avanti richiedono tempo e danaro e vanno avviate solo quando si tratta di recuperare crediti ingenti. Ma, a domanda, cerchiamo di rispondere con la massima compiutezza.

      Per finire, la tutela del conto corrente: l’unico escamotage per evitarne il pignoramento è estinguerlo o lasciarlo a secco e trasferire le risorse su un conto corrente intestato a terzi (non, ovviamente, al coniuge, in separazione di beni o personalmente separato), riservandosi delega ad operare e disporre su quel rapporto bancario o postale.

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