La prescrizione della cartella esattoriale resta triennale per la tassa automobilistica e quinquennale per i tributi locali e i contributi previdenziali

I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento. In caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente.

I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento e' divenuto definitivo.

Contro l'iscrizione a ruolo il debitore può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

La domanda che ci si pone è se la decorrenza del termine dei quaranta giorni per fare opposizione alla cartella esattoriale (di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 46/1999) pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produca soltanto l’effetto sostanziale dell'irrevocabilità del credito oppure determini anche l’effetto di convertire il termine di prescrizione breve per l'esigibilità del credito (quinquennale per crediti contributivi secondo l’articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario decennale.

Si tratta di una questione rilevante dal momento che, ad esempio, l’intimazione di pagamento notificata da Equitalia dopo cinque anni e un giorno dalla notifica della cartella di pagamento si riferirebbe ad un credito INPS prescritto laddove la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione non comportasse anche la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.

All'importante quesito hanno risposto i giudici della Corte di cassazione, a sezioni unite civili, con la sentenza 23397/2016, secondo i quali la scadenza del termine di 40 giorni per proporre opposizione alla cartella di pagamento originata dal mancato od omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irrevocabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'articolo 3, commi 9 e 10, della legge 335/1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'articolo 2953 del Codice civile. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto (articolo 30 del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010).

I giudici di piazza Cavour hanno poi, con l'occasione, ribadito il principio generale secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità (non revocabilità) del credito ma non determina anche l’effetto della conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale.

Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti, comunque denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra tributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente la conversione del termine breve in quello decennale, tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

19 Novembre 2016 · Lilla De Angelis




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