Prescrizione della cartella esattoriale originata da crediti contributivi – consegna dei ruoli e termini di notifica

La procedura di riscossione coattiva dei crediti contributivi

All'interno del proprio sistema di recupero crediti, dopo avere emesso l'avviso di pagamento,  l'Inps procede alla iscrizione a ruolo ed alla conseguente riscossione coattiva dei crediti contributivi già maturati nei confronti dei contribuenti morosi (ivi compresi gli accessori per interessi, sanzioni e somme aggiuntive). Tale compito, in forza di contratto di cessione, viene affidato ad un concessionario. Quest'ultimo sulla base dei flussi di informazione, anagrafica e contabile (ruoli) trasmessi telematicamente dall'Inps, provvede ad emettere una "cartella esattoriale".

I crediti ceduti sono:

  1. i crediti previdenziali verso le aziende con dipendenti;
  2. i crediti verso le categorie dei lavoratori autonomi;
  3. i crediti verso le aziende agricole.

Sono esclusi dalla cessione:

  1. i crediti oggetto di domanda di dilazione concessa antecedentemente al 31.11.1999;
  2. i crediti oggetto di regolarizzazione contributiva agevolata (condono). Il mancato pagamento di una sola rata determina l'iscrizione a ruolo dopo il terzo mese successivo a quello di scadenza della rata stessa;
  3. i crediti già in trattazione presso l'Ufficio Legale già oggetto di procedimenti civili di cognizione e di procedure concorsuali.

Attenzione:  Il D.l. 5 del 10 febbraio 2009 ha disposto il trasferimento agli agenti di riscossione di tutti i crediti previdenziali precedentemente in carico agli uffici Legali purché non interessati da procedure concorsuali e/o procedimenti giudiziari in corso (Circ. 67 del 30 aprile 2009).

Inoltre l'articolo 32 del D. Lgs 46/99 (sostituito dall'articolo 2 comma 1 del D. Lgs. 326/99) ha previsto una seconda tipologia di riscossione dei crediti per mezzo cartelle esattoriali, la riscossione spontanea (Circ. 169 del 21/12/2004), che si applica:

  • a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento (non si applica ai contributi previdenziali);
  • quando la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in più rate su richiesta del debitore.

PRINCIPI DELLA RISCOSSIONE DEI CREDITI INPS TRAMITE RUOLI ESATTORIALI

La riforma della riscossione a mezzo concessionari si fonda essenzialmente sui seguenti principi (Circ. 224 del 21/12/1999):

  1. non si può procedere ad iscrizione a ruolo per importi inferiori ad € 10,33 (£.20.000);
  2. l'abolizione dell'obbligo del "non riscosso per riscosso", vale a dire l'anticipazione da parte del concessionario, all'ente impositore (INPS), degli importi iscritti a ruolo prima che fossero riscossi;
  3. individuazione del domicilio fiscale dei contribuenti ai fini della formazione del ruolo e della cartella di pagamento;
  4. invio da parte del concessionario di un'unica cartella, contenente tributi e contributi dovuti dal medesimo contribuente ad enti diversi;
  5. trasmissione al concessionario dei ruoli e dei provvedimenti amministrativi da parte delle Sedi e ricezione degli esiti della riscossione da parte dei concessionari tramite flusso telematico, con conseguente eliminazione del cartaceo;
  6. eliminazione delle scadenze precedentemente stabilite dal DPR numero 602/73 per la formazione dei ruoli con l'introduzione di una periodicità quindicinale, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle Finanze del 3 settembre 1999, numero 321;
  7. abolizione dell'avviso di mora in quanto la nuova cartella ha valenza sia di notifica di pagamento che di avviso di mora;
  8. abolizione dell'invio del verbale di irreperibilità o nullatenenza al visto di cui all'articolo 73 del DPR numero 43/88 che gli Enti impositori erano tenuti ad apporre per indicare al concessionario ulteriori elementi utili alla riscossione;
  9. eliminazione dell'obbligo per il concessionario di effettuare le procedure esecutive entro i termini perentori stabiliti dall'articolo 2, comma 4, lettera a) della legge 8 agosto 1995, numero 349 (18 mesi per l'espletamento della procedura mobiliare e 24 mesi per la procedura immobiliare);
  10. eliminazione per il concessionario dell'obbligo di effettuare prima la procedura mobiliare e successivamente la procedura immobiliare;
  11. eliminazione dell'obbligo per gli Enti impositori di autorizzare il terzo incanto dei beni immobili ma eventualmente solo un quarto tentativo di vendita.

I RUOLI ESATTORIALI - COSA SONO

Il ruolo consiste in un elenco analitico dei debitori e delle somme da essi dovute (contributi, sanzioni ed interessi). Esso viene formato dalla sede di competenza per consentire la riscossione per mezzo del concessionario. Una volta formato, il ruolo va consegnato, per il tramite del Consorzio Nazionale dei Concessionari (C.N.C.), al concessionario territorialmente competente.

La data di consegna dei ruoli rappresenta il momento da cui decorrono, per il concessionario, i termini entro cui  effettuare la notifica della cartella.

Il concessionario emette la cartella esattoriale sulla base del ruolo che dovrà restituire, timbrato, in via telematica alla sede emittente.

I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari . Questi ultimi si formano quando vi è il fondato pericolo per la riscossione.

Ogni contribuente rappresenta una partita o una quota iscritta a ruolo; ogni partita, distinta per ciascuna gestione contributiva, contiene i crediti vantati nei confronti del contribuente. All'interno di ogni partita, i singoli crediti costituiscono gli articoli del ruolo (Circ. 224 del 21/12/1999).

STRUTTURA DELLA CARTELLA ESATTORIALE

Il modello della cartella unica di pagamento previsto dal decreto del ministero delle finanze del 28 giugno 1999 ha subito delle profonde modifiche, principalmente per quanto attiene alla normativa sugli aggi esattoriali a seguito della promulgazione del Decreto legge n° 262 del 3 ottobre 2006 (convertito con modificazioni nella legge n° 282 del 24 novembre 2006).

Con tale disposizione normativa si è voluto trasferire in capo al debitore gli oneri della attività di riscossione coattiva, evitando così che la generalità dei cittadini debba sostenere impropriamente i costi derivanti dagli inadempimenti che originano l'iscrizione a ruolo.

Infatti la nuova normativa penalizza in ogni caso il debitore e lo penalizza ancor di più se il pagamento viene effettuato oltre i termini previsti per il pagamento della cartella (sessanta giorni dalla notifica).

Pertanto occorre distinguere temporalmente:

  • le cartelle per i ruoli consegnati prima del 25 marzo 2007;
  • le cartelle per i ruoli consegnati successivamente al 25 marzo 2007;

La notifica della cartella esattoriale - a cosa serve

Affinché la cartella esattoriale possa spiegare i suoi effetti (ossia costituire valido titolo esecutivo) nei confronti dei contribuenti debitori, occorre che essa sia regolarmente notificata.

Per i ruoli emessi prima del 1 luglio 2005, il termine di notifica era di cinque mesi dalla consegna del ruolo. La promulgazione della Legge 311/2004 ha modificato (innovando l'articolo 25 del DPR 602/1973) il termine di cui sopra, stabilendo che per i ruoli emessi successivamente al 1 luglio 2005 è fatto obbligo al concessionario, a pena di decadenza, di notificare la cartella esattoriale:

  1. per i ruoli ordinari: entro l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo;
  2. per i ruoli straordinari: entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla consegna del ruolo;
  3. per i ruoli spontanei: entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla consegna del ruolo.

La novità introdotta dalla Legge 311/2004 consiste, pertanto, nella introduzione del principio di decadenza, secondo il quale la cartella esattoriale deve essere notificata entro una data certa .

Infatti la normativa precedente, già oggetto di censure sia da parte dei giudici di merito che della Corte Costituzionale, non prevedeva un termine perentorio per la notifica della cartella nei confronti del contribuente (se non nel termine di prescrizione decennale del ruolo) lasciandolo esposto indefinitamente all'azione esecutiva del concessionario.

Si precisa che il termine di cinque mesi (per i ruoli consegnati antecedentemente al 1 luglio 2005) non si applica ai ruoli consegnati antecedentemente al 31 luglio 2002, per i quali i concessionari avrebbero dovuto notificare le cartelle esattoriali entro lo stesso termine del 31 dicembre 2002.

CREDITI CONTRIBUTIVI - consegna dei ruoli e termini di notifica della cartella esattoriale a pena di decadenza

Per la consegna del ruolo al Concessionario fino al 31 Luglio 2002 il termine di notifica della cartella ai fini del discarico è entro il 31 dicembre 2002.

Per la consegna del ruolo al Concessionario dal 1° agosto 2002 al 31 giugno 2005 il termine di notifica della cartella ai fini del discarico è entro il 5° mese successivo alla consegna del ruolo.

Per la consegna del ruolo al Concessionario dal 1° luglio 2005 il termine di notifica della cartella ai fini del discarico è entro il 12° mese successivo alla consegna del ruolo (tale termine si applica alla notifica della cartella, a pena di decadenza, indipendentemente dalla presentazione della quota inesigibile).

Per i RUOLI STRAORDINARI (resi esecutivi dal 1° luglio 2005) il termine di notifica della cartella ai fini del discarico è entro 6 mesi dalla consegna del ruolo (tale termine si applica alla notifica della cartella, a pena di decadenza, indipendentemente dalla presentazione della quota inesigibile).

Per il RUOLO SPONTANEO ex articolo 32 comma1 lettera b) del D. Lgs. 46/99  il termine di notifica della cartella ai fini del discarico è entro il 2° mese successivo al mese di consegna del ruolo.

Nel caso in cui il contribuente risieda all'estero e sia iscritto all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), occorre eseguire la notifica seguendo la disciplina dettata dalle convenzioni internazionali.

Attenzione: si segnala in proposito la Guida alla notifica all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari redatta dal Ministero degli affari Esteri.

Laddove non esista convenzione con il paese in cui risiede il soggetto debitore ovvero quando non è possibile effettuare la notifica all'estero seguendo i modi consentiti nelle convenzioni internazionali, è necessario applicare la disciplina dettata dagli articoli 30 e 75 del DPR 200/1967 (msg. 001279/2009).

CREDITI CONTRIBUTIVI - IL RUOLO DI RISCOSSIONE SPONTANEA

Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo (articolo 32 D. Lgs 46/99; Circ. 169 del 21/12/2004)  quella da effettuare:

  • a seguito di iscrizione non derivante da inadempimento (ad es. per la riscossione della tassa sui rifiuti solidi urbani);
  • quando la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in più rate su richiesta del debitore.

Si tratta, quindi, di contribuenti che non hanno adempiuto al pagamento dei contributi alle scadenze previste e che hanno chiesto di regolarizzare la posizione mediante una domanda di dilazione. Per ciò che concerne l'INPS, il ruolo di riscossione spontanea è applicabile solo alla seconda delle precedenti ipotesi.

I crediti iscrivibili in ruolo spontaneo in quest'ultimo caso sono:

  1. i crediti scaduti e non pagati, eventualmente già contestati con avviso bonario, non ancora iscritti a ruolo;
  2. i crediti in fase legale;
  3. i crediti già iscritti a ruolo, ma non ancora notificati al contribuente.

Attenzione: si rammenta che in caso di dilazione di pagamento è fatto obbligo per l'assicurato di presentare domanda che comprenda tutti i debiti scaduti e non pagati ( dilazione di in fase amministrativa) e non solo quelli oggetto di cartella esattoriale notificata ( dilazione su ruolo ).

Per l'Iter procedurale cfr. Circ. 169 del 21/12/2004

Caratteristica del ruolo spontaneo è che il totale del carico iscritto a ruolo è diviso in un numero di rate uguali (ad es. € 4.400,00 : 22 RATE = € 200,00 PER RATA). Alla prima rata si deve aggiungere il costo della notifica della cartella esattoriale (pari ad € 5,56).

Le scadenze per il pagamento delle rate sono:

  1. la prima rata entro sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale;
  2. la seconda rata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza della prima rata;
  3. le rate successive entro l'ultimo giorno del mese.

Se l'ultimo giorno del mese è di sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

La cartella esattoriale deve contenere:

  1. il numero di ruolo e la data in cui è stato reso esecutivo;
  2. la causale di pagamento (somme dovute per dilazione);
  3. i codici tributo;
  4. il numero di rate iscritte a ruolo (che è rappresentato dal numero di rata in scadenza dopo il pagamento della rata denominata "in contanti");
  5. l'importo della singola rata che è formata da due articoli di ruolo (il primo relativo al capitale, il secondo agli interessi di dilazione);
  6. il periodo contributivo interessato dalla domanda di dilazione (amministrativa) con l'indicazione del primo e dell'ultimo anno di contribuzione (ad es. 01.1999 12.2006);
  7. il totale della cartella esattoriale.

CREDITI CONTRIBUTIVI - IL RICORSO E LO SGRAVIO

Dopo la notifica della cartella esattoriale il contribuente può proporre:

il ricorso giudiziario (opposizione al giudice del lavoro), entro il termine perentorio di quaranta giorni (40) dalla notifica della cartella esattoriale. Il giudizio è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile, qualora riguardi la pretesa contributiva.

Se l'opposizione verte sul debito contributivo iscritto in cartella, il ricorso va notificato solo l'Ente impositore in quanto soggetto convenuto, essendo il concessionario estraneo alla lite.

In caso di opposizione che riguarda la regolarità o la validità degli atti esecutivi, il soggetto convenuto è il concessionario e pertanto il ricorso va notificato a quest'ultimo.

Nel corso del giudizio il giudice del lavoro può ordinare la sospensione della esecuzione della cartella, qualora sussistano gravi motivi (articolo 29 D. Lgs. 46/99).

oppure

il ricorso amministrativo all'Ente impositore, chiedendo lo sgravio totale o parziale della cartella, quando ritiene che gli addebiti contestati siano totalmente o parzialmente non dovuti.

Per quanto riguarda le richieste di sgravio o di sospensione, in base al principio di trasparenza della azione della Pubblica Amministrazione, le sedi sono tenute ad emettere un provvedimento di accoglimento o di rigetto motivato che va notificato al contribuente ed al concessionario (per quest'ultimo in via telematica).

In caso di erronea pretesa di pagamento di contributi contestati in cartella esattoriale, il provvedimento (sgravio) emesso in via telematica determina l'annullamento in tutto o in parte del contenuto della cartella stessa.

Si precisa che, qualora venga emesso un provvedimento di sgravio parziale, il concessionario non provvederà a notificare una nuova cartella esattoriale per il residuo carico già iscritto a ruolo ed il contribuente sarà tenuto a pagare la restante parte della cartella.

Compete, inoltre, all'Ente che ha emesso il ruolo l'emanazione dei seguenti provvedimenti:

  • discarico: va adottato quando il credito, in tutto o in parte non dovuto, è stato già iscritto a ruolo, ma non è stata ancora emessa la relativa cartella esattoriale;
  • sgravio con rimborso: va adottato quando la cartella esattoriale non è dovuta e tuttavia il contribuente ha già effettuato il pagamento presso l'esattoria.

Contro l'iscrizione a ruolo, in caso di riscossione spontanea, non è ammissibile la proposizione di ricorso. Infatti, il contribuente, in sede di sottoscrizione della domanda di dilazione e del relativo piano d'ammortamento, riconosce in maniera esplicita il debito contributivo e dichiara di rinunciare a tutte le eccezioni che possano influire sulla esistenza ed azionabilità del credito dell'Istituto, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile (Circ. 169 del 21/12/2004).

CREDITI CONTRIBUTIVI E DECESSO DEL CONTRIBUENTE

Se il decesso è avvenuto prima dell'iscrizione a ruolo e non è stato comunicato alla sede Inps, l'erede può chiedere lo sgravio della parte di contributi richiesta per il periodo successivo al decesso.

Se il decesso è avvenuto dopo l'iscrizione a ruolo:

  • nessuno sgravio deve essere effettuato se l’eredità è stata accettata senza beneficio di inventario;
  • se gli eredi hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario o hanno rinunciato all'eredità stessa, l'apertura della procedura di eredità giacente, presso il Tribunale, va segnalata direttamente all'esattoria. Nessun provvedimento deve essere effettuato da parte delle sedi Inps.

LA SOSPENSIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE

Tale provvedimento determina la sospensione della esecutività della cartella esattoriale ed autorizza il concessionario a non espletare gli atti esecutivi per il recupero del credito.

Rappresenta, altresì, un periodo neutro per il contribuente ai fini del regime sanzionatorio. In sostanza durante tale periodo non sono dovute le ulteriori somme aggiuntive né l'aggio in favore del concessionario.

La sospensione può essere disposta in qualsiasi momento, sia nel periodo intercorrente tra l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella, sia dopo la scadenza della stessa, sia qualora siano iniziati gli atti esecutivi da parte del concessionario.

La sospensione va adottata su disposizione del giudice o in autotutela dall'Ente esclusivamente nel caso di ricorso giudiziario contro il ruolo:  in tal caso il giudice può, con provvedimento motivato, disporre la sospensione del ruolo qualora sussistano gravi motivi.  Tenuto conto che è fatto obbligo al ricorrente di notificare il provvedimento emesso dal giudice al Concessionario, nessun provvedimento dovrà essere disposto dalla sede.

Oppure,  in termini di autotutela o su istanza presentata dal contribuente, può essere l'Inps stessa a decidere di operare approfondimenti normativi o di acquisire documenti prima di disporre l'eventuale sgravio. Ad esempio nel caso di:

  1. pagamento totale o parziale già effettuato, ma non ancora registrato negli archivi di gestione;
  2. cessazione di attività;
  3. situazioni eccezionali: la riscossione esattoriale può essere sospesa se si verificano situazioni eccezionali (ad es. eventi calamitosi), a carattere generale o relative ad un'area del territorio, in base a particolari decreti ministeriali che ne stabiliscono le modalità.
  4. dilazione di pagamento: si rende necessaria la sospensione considerato che all'atto della presentazione della domanda le somme aggiuntive contenute nella cartella esattoriale si cristallizzano e cominciano a decorrere i termini per il calcolo degli interessi di dilazione (delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto n° 356/97).

COMPETENZA ALLA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

A decorrere dal 7 settembre 2009 la competenza alla adozione ed alla successiva gestione del provvedimento di sospensione è attribuita secondo i seguenti livelli territoriali (msg. 19995/2009):

  • competenza dei Direttori Provinciali: fino a € 50.000,00;
  • competenza dei Direttori regionali: da € 50.001,00, a € 100.000,00;
  • competenza della Direzione Centrale Entrate: oltre € 100.001,00;

Ai fini del calcolo del valore per definire la competenza, si precisa che si deve fare riferimento alla sommatoria dei contributi e delle relative sanzioni di tutte le cartelle di pagamento da sospendere in favore del contribuente, ovvero alla sommatoria delle diverse partite da sospendere qualora la/e cartella/e sia da sospendere parzialmente.

Nel caso in cui il contribuente inoltri presso una Direzione Provinciale una istanza diretta ad ottenere un provvedimento di sospensione superiore a € 50.000,00, per crediti relativi a più sedi Provinciali operanti in diverse regioni, la competenza viene assegnata alla Direzione Regionale presso la quale l'istanza è stata presentata.

LA RISCOSSIONE COATTIVA

Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni (60) dalla notifica della cartella esattoriale, senza che il contribuente abbia provveduto:

  • a pagare integralmente il debito;
  • a presentare istanza di dilazione;
  • a proporre ricorso avverso la cartella esattoriale nelle forme previste (istanza in via amministrativa all'Ente impositore o ricorso in via giudiziaria) ed ottenuto la sospensione;

il ruolo costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva del credito .

Pertanto il concessionario è legittimato ad intraprendere tutte le procedure a garanzia della riscossione delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione, quali: il fermo amministrativo e la iscrizione ipotecaria, nonché ad attivare le procedure di esecuzione forzata sui beni del debitore.

Inoltre, il concessionario può promuovere la cosiddetta " esecuzione presso terzi " (articolo 543 codice di procedura civile e seguenti): soggetti terzi che siano debitori del contribuente a carico del quale è stata operata l'iscrizione a ruolo (o dei coobbligati) vengono chiamati a rendere una dichiarazione scritta (in sede stragiudiziale) in cui attestino di quali cose o somme siano debitori rispetto al contribuente, ovvero quali cose o somme possiedano per conto di quest'ultimo.

In caso di avvio delle procedure di cui sopra, il debitore è tenuto anche al pagamento delle spese esecutive sostenute dal concessionario.

Il rimborso delle spese esecutive sarà, invece, a carico dell'Ente impositore nei casi di emissione di provvedimenti di sgravio (partite indebitamente iscritte a ruolo) o quando il debitore risulti inesigibile.

COMUNICAZIONE RELATIVA AL FERMO AUTO

Al fine di evitare che il contribuente venga a conoscenza del fermo amministrativo solo dopo la trascrizione del provvedimento al PRA (Pubblico Registro Automobilistico ) e che l'interessato continui a circolare con un mezzo per il quale è stato disposto il sequestro ma di cui non è stato informato tempestivamente l'Agenzia delle Entrate ha disposto che le esattorie, dopo aver emesso il provvedimento di fermo amministrativo dei veicoli, ma prima dell'iscrizione del blocco al PRA, concedano al contribuente un ulteriore lasso di tempo per pagare le somme iscritte a ruolo.

Viene quindi trasmessa al debitore una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro venti giorni dalla data della comunicazione, il versamento di quanto dovuto.

Tale comunicazione avrà, in caso di sollecito adempimento da parte del contribuente, la funzione di non far diventare operativo il fermo; in caso contrario, quella di far conoscere al debitore, in una data antecedente a quella di decorrenza del divieto di circolazione conseguente al fermo amministrativo, l'esistenza di tale divieto.

Dopo tale comunicazione il debitore può:

  • recarsi presso gli sportelli delle esattorie per il pagamento del debito e interessi di mora. Il pagamento sarà immediatamente acquisito e, quindi, si eviterà la trascrizione del fermo al PRA; Il contribuente dovrà pagare, oltre il debito iscritto a ruolo, anche gli interessi di mora ( per l'Inps le ulteriori somme aggiuntive) e le spese sostenute dal concessionario ( ivi comprese quelle relative alla procedura di fermo amministrativo).
  • presentare presso la sede INPS di competenza, una richiesta di rateizzazione del debito iscritto a ruolo (domandadi dilazione).

LA DECADENZA DEI CREDITI CONTRIBUTIVI

Per i contributi ed i premi non versati e per gli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2004 l'istituto ha l'obbligo di iscrivere in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza entro i seguenti termini (decreto legislativo 46/99 articolo 25 e 36 comma 6, modificato dall'art 4 della legge 350/2003):

Per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza da parte dell'ente;

Per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

Pertanto la mancata iscrizione a ruolo nei termini indicati determina per l'Istituto la perdita del diritto di iscrivere a ruolo e per il concessionario l'impossibilità di riscuotere la cartella esattoriale eventualmente emessa nonostante la decadenza del diritto di iscrizione a ruolo da parte dell'INPS.

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17 Agosto 2013 · Paolo Rastelli


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