Prestazione d’opera » la prescrizione breve per il diritto al pagamento del professionista decorre dal giorno in cui è stato portato a termine l’incarico

Presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, é l’avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente tenuto al pagamento del compenso.

La ratio della prescrizione triennale presuntiva viene pacificamente individuata nella particolare natura dei rapporti ai quali si applica: si tratta di rapporti rispetto ai quali l'adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta (e molto spesso senza rilascio al cliente di copia della fattura emessa dal professionista).

Il legislatore, pertanto, sopperisce con la presunzione alla difficoltà del cliente obbligato a fornire la prova certa del proprio adempimento con la prescrizione presuntiva breve (tre anni).

Tanto premesso, in tema di prescrizione, con riferimento al corrispettivo della prestazione d'opera, il termine del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato portato a termine l'incarico dal professionista.

Quello appena enunciato è l'orientamento assunto dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 16215/2017, in tema di prescrizione presuntiva.

25 Luglio 2017 · Tullio Solinas




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