Prescrizione bollo auto dopo notifica accertamento e cartella esattoriale

Bollo auto relativo al 2005 e prescrizione

Vorrei sapere se il bollo auto relativo all'anno 2005, per cui è stato notificato atto di accertamento il 20 ottobre 2008 e cartella esattoriale di Equitalia il 9 gennaio 2012 con ruolo reso esecutivo il 31 ottobre 2011, è caduto in prescrizione.

Cartella esattoriale originata da insufficiente o omesso versamento della tassa automobilistica - Prescrizione

In tema di bollo auto, il relativo procedimento di riscossione (formazione e notifica della cartella di pagamento) è regolato dall'articolo 163, primo comma, della Legge numero 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007).

Secondo tale norma, il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, trattandosi di un tributo locale.

Quindi per evitare la prescrizione, la cartella esattoriale avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2011. Così presumibilmente è stato, dal momento che la data da prendere in considerazione è quella di consegna alle poste del plico contenente la cartella esattoriale (e non quella in cui le è stato notificato l'atto).

17 Ottobre 2012 · Ornella De Bellis


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2 risposte a “Prescrizione bollo auto dopo notifica accertamento e cartella esattoriale”

  1. fania ha detto:

    Grazie per la risposta, ma volevo anche un chiarimento sulla dicitura “reso Esecutivo ” apposto nella cartella esattoriale e se le notifiche da prendere in considerazione sono solo quelle indicate nella cartella…grazie sempre

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Difficile seguirla fra forum e blog. Comunque.

      La data di esecutività del ruolo si riferisce al momento in cui il creditore decide di passare all’azione esecutiva, affidando la riscossione coattiva del credito ad Equitalia.

      Una volta notificato l’avviso di accertamento (nel suo caso mi sembra nel 2010) la cartella esattoriale deve seguire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso è stato notificato (quindi entro il 31 dicembre 2013).

      Ora delle due, l’una: o la Regione ha consegnato in ritardo la pratica ad Equitalia, o Equitalia ha perso tempo nel notificarle la cartella esattoriale. A meno che, anche la regione ove lei risiede, come il Piemonte, non abbia deciso di prolungare di un biennio (quindi a 5 anni) il termine di decadenza del potere di riscuotere la Tassa Automobilistica (cosa, peraltro, illegittima).

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