Sanatoria Equitalia – Prescrizione d’ufficio delle cartelle esattoriali di importo non superiore a duemila euro rese esecutive entro il 31 dicembre 1999

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Sanatoria Equitalia - Prescrizione d'ufficio delle cartelle esattoriali di importo non superiore a duemila euro rese esecutive entro il 31 dicembre 1999

La sanatoria riguarda debiti di qualsiasi natura: tributi, contributi INPS, multe, contravvenzioni stradali, sanzioni di vario genere, ecc. e verrà effettuata a partire dal 1° luglio 2013.

Saranno annullate d'ufficio tutte le cartelle esattoriali per importi non superiori a 2 mila euro derivanti da ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 1999.

Ai fini del raggiungimento della soglia di 2 mila euro concorrono il capitale a debito, gli interessi maturati e le sanzioni per l'omesso pagamento. Di conseguenza resta escluso dal computo l’aggio spettante all'agente della riscossione.

Per stabilire se la propria cartella esattoriale verrà automaticamente annullata, bisogna verificare che il ruolo sia stato resto esecutivo fino al 31 dicembre 1999. L’indicazione è contenuta nella stessa cartella notificata; ma se tale indicazione non è visibile nella cartella, lo si potrà chiedere all'Agente della riscossione.

Approfondimenti sulla sanatoria Equitalia - Prescrizione d'ufficio delle cartelle esattoriali di importo non superiore a duemila euro rese esecutive entro il 31 dicembre 1999

L'articolo 1, comma 527, della legge di stabilità prescrive che Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati ....

Dunque, due sembrano essere i requisiti per l'annullamento d’ufficio:

  1. deve trattarsi di ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999;
  2. ai fini dell'individuazione dei ruoli da annullare, l’importo di euro duemila euro si calcola considerando solamente tre componenti dell'iscrizione al ruolo, ossia il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione al ruolo e le sanzioni.

Le considerazioni che emergono dalla lettura dell'articolo 1, comma 527, della legge di stabilità, sono quelle indicate nel seguito:

  1. la norma non specifica assolutamente la natura dei ruoli da annullare e quindi essa dovrebbe comprendere qualunque tipo di somma iscritta al ruolo (contributi previdenziali, tributi, rette scolastiche, etc..);
  2. gli importi richiesti a titolo di aggio (compenso del concessionario) e le spese esecutive sostenute dal concessionario non rientrano nel computo per la verifica della soglia prevista per fruire della prescrizione d'ufficio (duemila euro);
  3. così come non rientrano, nel computo per la verifica della soglia di duemila euro, gli interessi di mora. E' bene ricordare, infatti, che gli interessi si mora (non citati nell'articolo 1, comma 527, della legge di stabilità) sono applicati dal concessionario dopo la notifica della cartella al contribuente (articolo 30 DPR 602/73). Mentre, gli interessi per ritardata iscrizione al ruolo vengono applicati dall'ente impositore e calcolati dalla scadenza del pagamento del tributo fino alla data di consegna del ruolo al concessionario (articolo 20 DPR 602/73). Si tratta, pertanto, di due istituti affatto diversi.

Richiesta di sospensione della riscossione coattiva - un nuovo strumento di tutela dalle cartelle pazze

Dal 1° gennaio 2013 la legge di stabilità offre al cittadino un nuovo strumento di difesa dalle cartelle pazze. Il destinatario di una una cartella esattoriale, di un avviso di accertamento immediatamente esecutivo e/o di un atto di procedura cautelare/esecutiva, può presentare direttamente a Equitalia una dichiarazione per chiedere la sospensione della riscossione nei casi di:

  1. prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
  2. provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
  3. sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
  4. sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
  5. pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
  6. qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

La dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla ricezione dell'atto che si contesta e deve essere accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta.

Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l’ente creditore non fornisce alcuna risposta, gli atti contestati vengono annullati, secondo la regola del "silenzio assenso".

Ma, attenzione. Proprio per evitare abusi e strumentalizzazioni della procedura di "silenzio assenso", è prevista una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200 per cento delle somme iscritte a ruolo, qualora il destinatario della cartella esattoriale, oggetto di istanza di sospensione, produca documentazione falsa.

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Approfondimenti sulla richiesta di sospensione della riscossione - implicazioni ed effetti della norma sul silenzio assenso

Al fine di comprendere meglio la portata della norma, si consiglia di leggere l’articolo 1, comma 537, della legge sopra indicata laddove prevede espressamente che i concessionari per la riscossione SONO TENUTI A SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore ....

A seguito del deposito della dichiarazione al concessionario, dunque, quest’ultimo è tenuto ad avvisare entro dieci giorni l'ente competente (che potrebbe essere, ad esempio, a seconda del debito, l’INPS per i contributi previdenziali, l’Agenzia delle Entrate per i tributi, gli enti locali per le sanzioni amministrative, ecc...) il quale a sua volta deve rispondere al contribuente entro sessanta giorni (comma 539).

Ovviamente, come già anticipato, la parte più importante della norma è sicuramente quella che stabilisce le conseguenze derivanti dalla mancata risposta dell'ente impositore.

Infatti, il comma 540 prevede che “trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite ... SONO ANNULLATE DI DIRITTO ... .

Alla luce di ciò, ci si può rendere conto della portata profondamente innovativa di questa legge che senza dubbio modifica radicalmente il rapporto tra cittadini e gli enti impositori, in quanto questi ultimi sono costretti ora a valutare attentamente i rilievi effettuati e a rispondere entro termini perentori, pena la cancellazione delle pretese (indipendentemente dal fatto se esse siano legittime o meno).

Per maggiore chiarezza, si ritiene opportuno un esempio.

Si pensi a un cittadino che ritenga erroneamente di aver ricevuto una cartella "pazza", perché convinto (sbagliando) che le imposte richieste siano prescritte. Ebbene, nonostante il cittadino abbia sostanzialmente effettuato un’istanza errata, essa produrrà comunque due conseguenze:

  1. la sospensione di qualsiasi azione del concessionario sino alla risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente;
  2. eventualmente anche la cancellazione della cartella nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate non riuscisse a rispondere entro duecentoventi giorni.

Pertanto, al fine di evitare situazioni patologiche, tutti gli uffici sono chiamati a fare un notevole sforzo, il quale però è sicuramente giustificato dalla finalità della norma volta a tutelare tutti quei contribuenti vittime di azioni illegittime e che hanno necessità di tutela immediata.

D’altronde, è bene far presente che prima di questa norma il contribuente non aveva alcuna possibilità di fermare l’azione esecutiva del concessionario se fondata su debiti tributari illegittimi (si veda l’articolo 57 del DPR 602/73) e quindi non poteva fare altro che chiedere il risarcimento dei danni alla fine della procedura (articolo 59 del DPR 602/73).

Contributo dell'avvocato Matteo Sances

Per debiti non superiori a mille euro azioni esecutive solo dopo la comunicazione di dettaglio del ruolo della cartella esattoriale

La legge di stabilità 2013 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1000 euro, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. In questi quattro mesi l’agente della riscossione non potrà attivare azioni esecutive (tipicamente, stante lìimporto massimo di mille euro, il fermo amministrativo sui veicoli di proprietà del debitore)

4 Gennaio 2013 · Marzia Ciunfrini


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2 risposte a “Sanatoria Equitalia – Prescrizione d’ufficio delle cartelle esattoriali di importo non superiore a duemila euro rese esecutive entro il 31 dicembre 1999”

  1. morolto ha detto:

    una cartella per contributi inps notificata correttamente nel 2000 e mai pagata dopo 10 anni si prescrive?ovviamente se non ci sono state altre notifiche.Grazie

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Equitalia ha sempre sostenuto la prescrizione decennale dalla notifica della cartella esattoriale per debiti di origine previdenziale, equiparando tale atto ad una sentenza definitiva, ex art. 2953 codice civile.

      Secondo i giudici del Tribunale di Catania, invece, la prescrizione dei contributi previdenziali è quinquennale e decorre dalla data di notifica della cartella esattoriale. Ciò è quanto emerge dalla lettura della sentenza n° 1412 pronunciata in data 29 marzo 2012.

      Per rispondere con certezza alla domanda sui termini di prescrizione di una cartella esattoriale originata dall’omesso o insufficiente pagamento di contributi previdenziali, dovremo attendere l’epilogo in Cassazione del ricorso di Equitalia avverso la decisione adottata dai giudici etnei.

      Per quanto la riguarda, invece, anche prendendo per buona la convinzione giuridica di Equitalia, la cartella dovrebbe ritenersi prescritta.

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