Prescrizione e decadenza dei tributi locali – sanzioni ed interessi

La finanziaria 2007 ha modificato tutte le norme relative alla prescrizione e alla decadenza della riscossione dei tributi locali

La finanziaria 2007 (legge 296/06, articolo 1 commi dal 161 al 167) ha modificato tutte le norme relative alla prescrizione e alla decadenza della riscossione dei tributi locali (l'Ici, la Tarsu, la Tosap, etc.),  piu' precisamente le regole relative all'accertamento, alla riscossione coattiva e alla decadenza dei relativi termini, termini che sono stati allungati ed uniformati.

Prescrizione e decadenza dei tributi locali - NOTIFICA E CONTENUTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

Per quel che attiene:

  • rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti;

  • accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti;

gli enti locali devono notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato - a pena di decadenza - entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dalla legge (si veda il decreto legislativo 472/97).

L'avviso deve contenere:

  1. la motivazione, ovvero i presupposti su cui si basa. Se tale motivazione fa riferimento ad un atto precedente non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'avviso o riprodotto nel suo contenuto essenziale sullo stesso;

  2. l’indicazione dell'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;

  3. indicazione del responsabile del procedimento;

  4. indicazione dell'organo o dell'autorita' amministrativa presso il quale e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

  5. delle modalita', del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile ricorrere (tipicamente la commissione provinciale tributaria), nonche' il termine -di 60 giorni- entro cui effettuare il relativo pagamento.

Prescrizione e decadenza dei tributi locali - Riscossione coattiva e notifica della cartella esattoriale

Dal momento in cui l'accertamento e' diventato “definitivo”, ossia decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso senza che venga effettuato il pagamento - o eventualmente un ricorso - il debito viene iscritto a ruolo e diventa titolo esecutivo da notificarsi al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo.

Un eventuale ricorso "sospende" il termine fino al momento in cui la sentenza passa in giudicato, ovviamente.

La notifica dell'iscrizione a ruolo avviene tramite una cartella esattoriale emessa dal concessionario locale, alla quale - in caso di mancato pagamento o ricorso nei termini- possono seguire tutte le procedure esecutive previste dalla legge (ipoteca, fermo dei beni mobili, pignoramento, etc.)

Nota importante - Le nuove regole introdotte dalla finanziaria colmano, per quanto riguarda la riscossione coattiva, un vuoto normativo. Le precedenti leggi, infatti, NON prevedevano una scadenza specifica per la notifica della cartella esattoriale ma solo quella per la formazione del ruolo (momento precedente all'emissione della cartella)  rendendo di fatto impossibile verificare - per il semplice contribuente - il rispetto dei termini. La finanziaria 2007 ha di fatto eliminato i termini per l'iscrizione a ruolo stabilendo scadenze perentorie per la notifica del titolo esecutivo, ovvero in questo caso della cartella esattoriale. Diventa piu' facile, quindi, districarsi nei conteggi e verificare la corretta applicazione dei termini.

Prescrizione e decadenza dei rimborsi per somme versate e non dovute

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sanzioni ed interessi applicabili per omesso pagamento degli importi riportati in cartella esattoriale

La misura annua degli interessi e' determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Le sanzioni, invece, sono rimaste invariate.

9 Agosto 2013 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

2 risposte a “Prescrizione e decadenza dei tributi locali – sanzioni ed interessi”

  1. luca cifoni ha detto:

    C’è una sentenza della Corte Costituzionale secondo la quale sulla tariffa pagata dai cittadini per lo smaltimento dei rifiuti (la cosiddetta Tia, che a Roma si chiama Tari) non è dovuta l’Iva, applicata invece (con aliquota del 10 per cento) dalle varie società che nei Comuni esercitano questo servizio.

    Il pronunciamento della Consulta è dello scorso luglio, ma al momento le società in questione continuano ad applicare e riscuotere l’imposta, mentre varie associazioni di consumatori hanno invitato gli utenti a sospendere il versamento e a tentare il recupero degli arretrati.

    Una situazione un po’ paradossale, come forse paradossale è il fatto che la sentenza in questione, la 238 del 2009, nasca dal ricorso sostanzialmente in senso contrario di un cittadino raggiunto da una cartella esattoriale relativa alla Tia. Per evitare di pagare l’interessato sosteneva che la tariffa non può essere assimilata ad un tributo e dunque non è soggetta alle procedure di riscossione propria dei tributi. Nel dare torto al giudice di pace che aveva sollevato la questione di costituzionalità in materia, la Consulta spiega perché invece la Tia va considerata una tassa, anche se si chiama tariffa, e quasi incidentalmente afferma che non ricade nel campo di applicazione dell’Iva.

    Dovrebbe così essere definitivamente risolta una questione che si trascinava da anni, con sentenze anche della Corte di Cassazione che andavano in direzione opposta. Ma perché la sentenza si concretizzi in un minore esborso da parte dei cittadini, dovrà ancora passare un po’ di tempo. Le società del settore sostengono infatti, con qualche ragione, di essere in realtà solo degli esattori dell’Iva, che poi viene riversata al fisco. Serve quindi un provvedimento del governo, o quanto meno dell’Agenzia delle Entrate, che prenda atto del nuovo quadro giuridico. Non sarà facile: restituire l’Iva arretrata (la prescrizione è di dieci anni) costerebbe allo Stato svariate centinaia di milioni di euro.

  2. nadia redoglia ha detto:

    Grazie alla sentenza Consulta 238/09 gli italiani che pagano la TIA (rifiuti) invece potranno vedersi restituire un bel po’ di quattrini: l’iva pagata indebitamente sulla tassa.

    Occhio contribuenti, perché la richiesta va presentata entro le h.10 del 30/9/09.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!