Rottamazione auto – Precisazioni dell’ANCMA sugli ecoincentivi statali

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Si conferma il contributo di 500 euro per i veicoli EURO 3 da 51cc fino a 400cc, a fronte di demolizione di veicoli EURO zero o EURO 1 (siano essi ciclomotori o motocicli); la dicitura da inserire in fattura sarà: “contributo decreto legge 10 febbraio 2009 numero 5”

Il contributo vale anche per i veicoli nuovi acquistati in locazione finanziaria. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241.

Entrata in vigore degli incentivi

A partire dai contratti stipulati dal 7 febbraio 2009.

Soggetto cui spetta il credito d'imposta

Alle imprese costruttrici o importatrici dei motocicli rientranti nell'ambito di applicazione della norma agevolativa. Il venditore, invece, riconoscerà il contributo al cliente sotto forma di decurtazione dal prezzo di vendita.

Natura del credito d'imposta

Potrà essere utilizzato in compensazione di altre imposte ed il suo utilizzo non è limitato, per espressa previsione del Decreto, all'importo di Euro 250.000, stabilito genericamente per i crediti d'imposta. Esso, inoltre, non è rimborsabile e non concorre alla formazione della base imponibile IRAP ed IRES.

Il credito d'imposta in oggetto, inoltre, potrà essere fruito nel rispetto delle limitazioni imposte in sede Comunitaria alle agevolazioni concesse dallo Stato italiano alle imprese (disciplina del cosiddetto "de minimis").

Documentazione del venditore

Il venditore deve integrare la documentazione normalmente prevista per il PRA con un'autocertificazione in cui è attestata:

i) la conformità del motociclo acquistato ai requisiti prescritti dal Decreto;

ii) la targa del motoveicolo ritirato (oppure il numero di telaio per i ciclomotori) per la consegna ai centri autorizzati alla demolizione e la conformità del motociclo/ciclomotore ritirato a quanto previsto dal Decreto;

iii) copia del certificato di presa in carico rilasciato dai centri autorizzati.

Documentazione per l'impresa costruttrice o per l'importatore

Sino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, deve essere conservato quanto segue (trasmesso dal venditore):

  • copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al motociclo nuovo;
  • copia del libretto o della carta di circolazione e del certificato di proprietà del motociclo usato (o del certificato di idoneità tecnica per i ciclomotori);
  • copia della domanda di cancellazione per demolizione e del certificato di proprietà relativo al veicolo demolito (solo presa in carico per i ciclomotori);
  • copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente.

Rimborso del costo di rottamazione

Sulla base di quanto contenuto nel Decreto, non è previsto il rimborso del costo di rottamazione.

Trattamento IVA

Fuori campo IVA: prima si indicano il listino del veicolo EURO 3, eventuali accessori, sconti, messa in strada etc poi si calcola l’IVA e come ultima riga si sottrae il: contributo decreto legge 10 febbraio 2009 numero 5 di 500 euro.

Codici tributo per la compensazione

Ad oggi non risultano istituiti i codici tributo per operare la compensazione del credito d'imposta nel modello F24; sulla base dell'esperienza maturata relativamente a simili tipologie di credito, la definizione di tali codici segue di alcune settimane l'approvazione delle relative disposizioni di legge. Qualora dovesse risultare necessario provvedere alla compensazione prima dell'approvazione di detti codici, sarebbe possibile utilizzare il codice tributo già istituito con riferimento alla previgente disciplina agevolativa, salvo procedere alla successiva regolarizzazione mediante comunicazione agli uffici dell'Agenzia delle entrate nel momento in cui dovesse essere istituito il nuovo codice tributo.

Fino a quando non riceveremo un nuovo codice si suggerisce di utilizzare quello previsto dalla risoluzione 169 del 22/4/08 dell'Agenzia delle Entrate: 6801.

REQUISITI SOGGETTIVI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

A fronte della medesima intestazione, la persona giuridica può usufruire degli ecoincentivi. Al contrario, non può usufruire degli incentivi la persona fisica (che rivesta la qualità di socio, amministratore, sindaco o titolare di altre cariche in una società) che acquisti un veicolo nuovo mediante la rottamazione di un veicolo intestato alla società.

Altresì, non usufruisce delle agevolazioni una società che acquista un veicolo nuovo a fronte della rottamazione di un corrispondente veicolo intestato ad una persona fisica in organico nella stessa società.

EREDI

In caso di rottamazione di un veicolo intestato ad un soggetto deceduto, l’erede che subentra in tutti i diritti e obblighi facenti capo al de cuius, può beneficiare degli ecoincentivi (sia nelle ipotesi previste ai commi 226 e 227 — punti 2 e 3 lettera circolare DSD numero 20735 del 29/12/2006 e cioè rottamazione di un veicolo in cambio dell'acquisto di un veicolo nuovo, sia nelle ipotesi previste dai commi 224 e 225 punto 1 lettera circolare DSD numero 20735 del 29/12/2006 e messaggio circolare 1905 del 2/2/2007 e cioè rottamazione di un veicolo senza sostituzione).

L’acquirente, per comprovare la titolarità del diritto, produrrà al P.R.A una dichiarazione sostitutiva di atto notorio/di certificazione ai sensi del DPR numero 445/2000 attestante la qualità di erede e la data in cui è avvenuto il decesso del de cuius. In alternativa, potrà anche essere allegata fotocopia dell'atto di accettazione dell'eredità.

I benefici possono essere accordati anche qualora la successione non sia stata chiusa e vi siano più soggetti chiamati all'eredità.

In presenza di più eredi, solo uno di essi può godere dei benefici dietro il consenso degli altri coeredi occorrerà allegare alla formalità di radiazione una dichiarazione di consenso alla richiesta di agevolazione sottoscritta dagli altri chiamati all'eredità di cui si allega facsimile (all. A) corredata da fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori. Naturalmente, qualora gli eredi che cointestano il veicolo siano più di uno, il beneficio verrà tra questi ripartito.

Le agevolazioni previste dai commi 226 e 227 (e cioè rottamazione di un veicolo in cambio dell'acquisto di un veicolo nuovo) possono essere concesse per le successioni aperte dal 3 ottobre 2006 fino al 31/12/2007, mentre potranno beneficiare del contributo di cui ai commi 224 e 225 (e cioè rottamazione di un veicolo Euro 0 o Euro 1 senza sostituzione con un nuovo veicolo) le successioni aperte dall'1/l/2007 fino al 31/12/2007

COINTESTAZIONE

E’ possibile usufruire dei benefici anche in caso di acquisto di un veicolo nuovo da cointestare a due soggetti a fronte di un veicolo da rottamare intestato a uno solo di questi soggetti o a un familiare convivente con uno dei nuovi intestatari risultante nel suo stato di famiglia.

Analogamente, si può usufruire dei benefici qualora venga consegnato per la rottamazione un veicolo intestato a due o più persone non legate da un rapporto di familiarità e ne viene acquistato uno nuovo intestato ad uno solo di detti soggetti o ad un familiare convivente con uno di loro.

Gli altri contestatari del veicolo da demolire dovranno sottoscrivere una "dichiarazione di consenso" (facsimile all. B), corredata da fotocopia del documento di identità del/dei sottoscrittore/i.

LEASING

I locatari, possono beneficiare delle agevolazioni previste dai commi 226, 227 e 228 (punti 2, 3 e 4 della circolare D.S.D. numero 20735 del 29/12/2007), rottamando un veicolo a loro intestato (o a un familiare convivente). Mentre, come di consueto, il veicolo nuovo verrà intestato alla società di leasing.

La dichiarazione sostitutiva del concessionario (ove viene indicata la targa del veicolo del locatario da rottamare) dovrà indicare, come concordato con le Associazioni di categoria, i dati identificativi della società di leasing e del locatario (atteso, si ribadisce, che il veicolo da rottamare è intestato a questi o a un familiare convivente e gli ecoincentivi verranno concessi al locatario stesso).

REQUISITI OGGETTIVI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

ATTO DI ACQUISTO

Il titolo valido per dimostrare la data di acquisto del veicolo è il contratto di acquisto o qualsiasi atto o documento in uso nella pratica commerciale, purché impegnativo tra le parti e comprovante, in modo non equivoco, L’effettivo acquisto del veicolo. Detta documentazione va presentata in fotocopia al P.R.A. per permettere di associare il veicolo acquistato con quello avviato alla demolizione ai fini del controllo della spettanza dei benefici.

RICHIESTA DI PRIMA ISCRIZIONE EFFETTUATA OLTRE I TERMINI DI LEGGE

Nel caso di acquisto di un veicolo nuovo (con rottamazione di un veicolo non ecologico) la cui richiesta di formalità al P.R.A. venga effettuata dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla data di immatricolazione del veicolo, prevista dall'articolo 93 del D. Lgs. 30 aprile 1992, numero 285, i benefici non possono essere accordati poiché il termine di sessanta giorni rappresenta un termine perentorio entro il quale la procedura di iscrizione dei veicoli al P.R.A. deve concludersi. Si tratta di un numero di formalità residuale considerata l’adozione delle procedure di STA.

REGOLA DEGLI AIUTI DE MINIMIS

Il soggetto persona fisica o giuridica, che, acquistando un veicolo per l’attività di impresa, è tenuto all'osservanza del limite massimo di agevolazioni fruibili in un triennio, oltre il quale le stesse si trasformano in aiuto di Stato - limite attualmente fissato in € 200.000 ai sensi del regolamento (CE) della Commissione numero 1998/2006 del 15 dicembre 2006 — è tenuto a presentare al PRA una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al DPR numero 445 del 2000, in cui si attesta il rispetto della cosiddetta regola degli aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) numero 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001 prevista dal comma 229 della legge numero 296 del 2006.

AUTOVEICOLI ESCLUSI DAGLI ECOINCENTIVI

Non rientrano nelle agevolazioni gli acquisti di veicoli cosiddetti a "Km zero", nè ai cd. veicoli fiscalmente "nuovi" che, essendo già immatricolati, sono "nuovi" solo ai fini fiscali dell'applicazione dell'I.V.A..

DEMOLIZIONE ANTERIORE ALLA DATA DI ACQUISTO DEL VEICOLO NUOVO

E' possibile godere dei benefici anche nel caso in cui la demolizione del veicolo sia stata effettuata anteriormente alla data del contratto di acquisto del veicolo nuovo.

Tuttavia, sia la rottamazione che il successivo acquisto, devono essere effettuati tra nel periodo di vigenza del decreto. Per le formalità di radiazione effettuate in data successiva all'acquisto del veicolo nuovo, così come previsto dal comma 233, si conferma che la consegna del veicolo al rottamatore e la radiazione al PRA deve essere effettuata entro 15 giorni (termine ridotto rispetto ai consueti 30 giorni previsti dal D. Lgs. numero 209/03) decorrenti dalla data di consegna del veicolo nuovo .

CONSEGNA DEL CERTIFICATO DI PRESA IN CARICO

Si conferma che, in considerazione dell'impossibilità materiale in molti casi di poter produrre copia del certificato di presa in carico all'atto dell'immatricolazione/iscrizione del veicolo, non è causa ostativa al godimento dei benefici la mancata consegna del certificato di presa in carico allegato alla formalità di iscrizione del veicolo nuovo, purchè venga annotata negli archivi PRA l’avvenuta cessazione della circolazione del veicolo e venga rilasciato il certificato di radiazione (solo per veicoli >50cc).

Con riferimento, alla documentazione che il concessionario deve conservare (comma 232 lettera c), a titolo informativo, si precisa che il Ministero ha chiarito che è sufficiente conservare copia del certificato di radiazione del veicolo, mentre ha escluso che possa essere presentata un’autocertificazione attestante la rottamazione.

RADIAZIONE EFFETTUATA DAL PROPRIETARIO

La rottamazione del veicolo può essere effettuata anche direttamente dal proprietario che può rivolgersi a un demolitore autorizzato. Per consentire il necessario collegamento tra la cessazione del veicolo rottamato e l'acquisto del veicolo nuovo, il soggetto che ha già provveduto alla rottamazione del veicolo è tenuto a produrre al venditore del veicolo nuovo, il certificato di presa in carico.

BENEFICI RICHIESTI DA SOCIETA’ CHE HA VARIATO LA DENOMINAZIONE SOCIALE

Qualora una società, che abbia variato la denominazione sociale (senza, aggiornare detto dato al P.R.A.), effettui la rottamazione di un veicolo intestato con la vecchia denominazione e ne acquisti uno nuovo, ha diritto ai benefici purché tale cambio di denominazione sia stato annotato nel registro delle imprese.

Tale variazione, che non implica un trasferimento di proprietà e costituisce solo una rettifica, è comprovata dal numero di codice fiscale dell'impresa che non muta.

La sub rete ha diritto a partecipare alla campagna di incentivazione. Le aziende rimborseranno tramite i concessionari ufficiali anche gli incentivi erogati dalla sub-rete a fronte della stessa documentazione richiesta ai concessionari, con l’aggiunta della fattura intermedia che testimonia la vendita del veicolo incentivato da parte del concessionario ufficiale al suo rivenditore.

In caso di presentazione di denuncia smarrimento documenti per i 50cc., è sufficiente copia della denuncia di smarrimento e l’autocertificazione che il veicolo è di proprietà del cliente che chiede l’incentivo e che è EURO zero o EURO 1

Occorre demolire entro 15gg dalla consegna del nuovo e informare il PRA con gli appositi moduli.

L’incentivo della Regione Lombardia si somma ad altre iniziative sia statali che locali.

24 Febbraio 2009 · Antonio Scognamiglio


Commenti e domande

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37 risposte a “Rottamazione auto – Precisazioni dell’ANCMA sugli ecoincentivi statali”

  1. AxWell1987 ha detto:

    Salve
    sono di fronte ad un grosso problema e vorrei vedere se mi potevate aiutare.
    Ho acquistato a dicembre 2009 una ford fiesta 1.4 benzina/gpl approfittando degli ecoincentivi (rottamazione/gpl) rottamando la mia vecchia auto e premettendovi che la Fiesta ancora mi deve essere consegnata e quindi fino ad ora ho dato solo l’acconto.
    Visto che l’auto in questione e da poco in commercio era un po un punto di domanda per tanti aspetti e purtroppo a queste domande sono riuscito a dare delle risposte. In parole povere ho deciso che non e conveniente quanto pensavo per tanti motivi che non sto qui ad elencare.
    Vi volevo chiedere se era possibile fare un integrazione del contratto, stipulato a dicembre, che mi permetterebbe di prendere la stessa auto, pero diesel, ma approfittando lo stesso degli ecoincentivi alla rottamazione ossia se pur stipulando un integrazione del vecchio contratto fa fede la data del primo contratto oppure dell’integrazione?
    Spero di essermi espresso nel modo più chiaro possibile
    Aspetto un vostro parere
    Grazie in anticipo

  2. giuseppe ha detto:

    salve. ho comprato una nuova auto con la rottamazione della vecchia, il concessionario mi ha chiesto 380,00 Euro spese proceduali e ipt, in più 80,00 Euro per spese di rottamazione. sono titubante cosa pensate in merito, sono esatte? grazie

  3. lucapaolo ha detto:

    Salve,
    vorrei avere delle informazioni in merito a quanto segue:
    mi trovo nella situazione di comprare una macchina nuova rottamandone una vecchia intestata a mia zia. Per usufruire degli ecoincentivi dovremmo cointestare la nuova macchina, giusto? Il venditore ci ha poi detto che subito dopo l’acquisto dell’auto sarebbe possibile rivolgersi agli uffici PRA per effettuare il passaggio di proprietà intestando la macchina solo a me togliendo quindi la zia. Tutto questo è possibile effettuarlo in una decina di giorni e ci sono dei vincoli di tempo che non conosco per il passaggio di proprietà ?

  4. Amedeo ha detto:

    Salve, ho sottoscritto un contratto di acquisto il 5 Dicembre 2009 per una nuova vettura rottamando la vecchia auto di mio Padre, purtroppo scomparso a Luglio 2006. Ieri sono stato contattato dal venditore, ho inviato copia del carta del veicolo da rottamare, oggi salta fuori che non posso usufruire degli Eco incentivi, poichè mio padre è scomparso prima del 3/10/2006. Il contratto è stato firmato in Dicembre ed ho versato una caparra, ora il vnditore mi dice che in + devo versare i 1500 euro per colmare il vuoto della rottamazione.
    E’ corretto questo, devo pagare senza dire nulla?
    A Dicembre quando ho detto che l’auto era di mio padre scomparso, non mi è stato chiesto alcun chiarimento, purtroppo non conoscevo queste clausole, ora come devo comportarmi?
    Ringrazio in anticipo chiunque possa darmi qualche indicazione

    • laura ha detto:

      a dicembre 2009 ho stipulato acquisto di auto nuova. al momento dell’acquisto l’auto da rottamare era intestata a mio padre (deceduto nel 1998); non mi sono precipitata a fare il passaggio di proprietà, che ho effettuato in data 05/01/2010.

      il venditore consapevole di quanto da me illustrato ha stipulato il contratto con l’incentivo ma senza specificare che il passaggio andava effettuato entro il 31/12/2009. ed ora come mi devo comportare? possono risolvere il contratto? ho versato un acconto di € 500.

  5. HUYNH THI kiem hoang ha detto:

    Buongiorno,
    Ho acquistato una autovettura con la rottamazione (fine dicembre 2009), già ritirata la macchina.
    Vorrei sapere il perchè il venditore della concessionaria auto non mi ha lasciato nessuno ricevuta/fattura fiscale nè atto di acquisto (ho soltanto la foto copia della copertina della pratica d’acquisto), di cui ho bisogno la fattura per integrale la pratica assicurativa per la sostituzione auto.
    Avevo anche fatto la richiesta nel giorno di consegna…ma fanno finto di non sentirmi (perchè c’era gente), se li tel. non riesco a parlare con il titolare.

    Visto che ho pagato con due assegni per un totale di 9.900 euro mentre il prezzo pieno era 13.200 euro circa, la compagnia d’ass. mi segnala il valore per futo/incendio solo 9.500 euro. Per cioè la compagnia d’ass. mi ha chiesto la fattura dell’acquisto con i dettagli dei optional dell’auto.
    Sperando non capiterà nulla per l’auto….senno non ci sono più le rottamazione per me ma ci sarà un prezzo pieno….per acquistare un’altra nuova

    Desiderei di avere informazioni e le indicazioni sulla questione.
    In attesa della vs risposta in merito, vi ringrazio per la corese attenzione!

    Distiti saluti!

    HUYNH THI kiem hoàng

    • cocco bill ha detto:

      Provi a far capire al concessionario che potrebbe anche segnalare alla Guardia di Finanza l’omesso rilascio di regolare fattura.

    • HUYNH THI kiem hoang ha detto:

      Buon giorno,
      Grazie della risposta!
      Per seguire l’indicazione sopra citato vorrei sapere quale numero dell’articolo della normativa fiscale sul rilascio la fattura/ricevuta fiscale dell’acquisto? Grazie!

      Distinti saluti!

      HUYNH THI kiem hoàng

  6. Fabrizio ha detto:

    Salve vorrei comprare un’ auto da rottamare per poi usufruire dell’incentivo della rottamazione per acquistarne una nuova. Quanti mesi sono obbligato a tenermi l’auto vecchia per poi fare regolare rottamazione? oppure posso farla anche da subito?

  7. Elvira ha detto:

    Salve, vorrei acquistare una nuova auto e avvalermi degli eco incentivi sulla rottamazione. La concessionaria però mi ha detto che l’auto nuova potrebbe arrivare a marzo, quindi io dovrei “consegnare” la mia vecchia auto entro il 31 dicembre e quindi rimanere senza auto per tre mesi o al momento dell’immatricolazione dell’auto nuova?

  8. Mario ha detto:

    Salve, vorrei comperare un furgone non marciante, intestarlo e farlo demolire da un demolitore autorizzato ma il concessionario dove dovrei acquistare il furgone nuovo mi dice che e’ necessario portare il furgone da lui prima di rottamarlo.. – ne ho gia’ trovati TRE de dicono la stessa cosa –
    ma questo comporterebbe il doverlo riparare, revisionare, assicurare, bollare.. insomma non si potrebbe fare,
    Che faccio?
    Nel caso la risposta fosse di trovare un altro concessionario, dove si trova l’elenco dei demolitori autorizzati, e per rientrare nella data per usufruire dell’incentivo, basta la data di acquisto o vale la data di consegna?
    Si parla di tre mesi di attesa per la consegna ed e’ gia’ meta’ Novembre.
    Ringrazio per eventuale risposta.

  9. Ferdinando ha detto:

    Salve,
    vorrei usufruire degli incentivi alla rottamazione auto acquistando una auto nuova.
    L’auto da rottamare (anno 1998) è intestata al padre di mia moglie defunto nel 2005. Sebbene sia stata fatta la successione per i beni del de cuius, questa macchina è rimasta fuori ed è tuttora intestata a questa persona.
    Potrei usufruire dell’incentivo alla rottamazione (intestando la macchina a mia moglie, erede legittima), con contemporanea rinuncia scritta degli altri eredi, oppure devo invece, prima, fare una successione con passaggio di proprietà?

    Grazie della risposta

  10. Roberto Osti ha detto:

    Salve, sto acquistando (ho già versato una caparra di 2500 Eur) un’autovettura nuova e per godere degli ecoincentivi sto per rottamare un’autovettura del 1994 intestata alla mia convivente e madre di mia figlia. Ho già prodotto ala concesionaria lo stato di famiglia in carta legale. Oggi la concessionaria mi ha telefonato dicendomi che avrei dovuto procedere al passaggio di proprietà della vettura da rottamare in quanto la mia convivente non è un familiare, ma solo un membro del mio stato di famiglia poichè non siamo sposati.
    Vi risulta? E in caso (come spero) contrario: quali sono i riferimenti normativi per dimostrare che la convivente è un familiare se appartiene allo stesso stato famiglia?
    Grazie in anticipo,
    Roberto

    • c0cc0bill ha detto:

      In effetti Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con la risoluzione del 21/3/08 (n.8/DPF), precisa che questo incentivo:

      spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia. La nota del Ministero specifica che la presenza del familiare convivente nello stato di famiglia e’ condizione inderogabile per applicare le agevolazioni quando il mezzo rottamato appartenga ad un soggetto diverso dall’acquirente

      Purtroppo le sarà difficile dimostrare che la sua compagna, pur con lei convivente, è un familiare.

  11. Massimo ha detto:

    Vorrei rottamare una autovettura di mio padre che però a causa di una vecchia pendenza ha un fermo amministrativo.
    E’ possibile otenere i benefici per la rottamazione anche se vi è il fermo amministrativo?
    Grazie

    • alessandro derine ha detto:

      Buongiorno ho appena firmato un contratto per l’acquisto di un auto con alimentazione gpl/benzina potrei beneficiare del contributo di rottamazione rottamando una “panda” fiat del 1989, la panda è però intestata a mio padre deceduto a gennaio 2009, io sono l’unico erede, la concessionaria auto mi chiede un passaggio di proprietà della panda da mio padre deceduto a me? Ma è obbligatorio tale atto di passaggio? Esiste un riferimento normativo, che espliciti questo particolare?
      Grazie.

    • federica ha detto:

      ciao! ho letto la tua mail e ho un problema simile
      ho visto che non ti hanno risposto
      tu hai avuto risposte da altri canali? grazie Federica

  12. Dario ha detto:

    Buongiorno, a gennaio 2008 ho rottamato la mia vecchia auto del 1992 senza acquistarne un’altra. Ora avrei la necessità di acquistare una auto di piccola cilindrata e vorrei sapere se, presentando l’atto di rottamazione del gennaio 2008 posso usufruire degli incentivi statali. Grazie per la risposta che saprete darmi.
    Dario

  13. patrizia chiotti ha detto:

    Buon giorno, ho acquistato un auto nuova usufruendo dell’incentivo rottamazione, nel frattempo mi hanno rubato l’auto, posso usufruire lo stesso dell’incentivo ? al limite facendo la cancellazione al pra ? grazie

  14. giovanni ha detto:

    Salve,
    vorrei rottamare un benzina ero 0 e acquistare da privato una vettura a gas….questa vettura deve essere tra quelle della lista o può essere anche una fiat bravo ,per esempio, che non rientra nerlle lista?
    posso acuistare un usato da concessionario o in concessionario si può acuistare solo nuovo
    grazie per la collaborazione
    Giovanni

  15. luigi ha detto:

    Vorrei sapere gentilmente, se è possibile stipulare un contratto e poi intestare la vecchia auto per usufruire degli incentivi ?

  16. xtandre63 ha detto:

    gentilissimi
    vorrei sapere se è possibili acquistare un veicolo nuovo rottamando due veicoli
    ed usufruire dei benefici regionale per un diesel euro 2 immatricolato nel 2000 e
    statali per un benzina euro 2 immatricolato nel 1997.
    Da alcuni concessionari mi è stato detto di no senza pero darmi alcuna precisazione
    potete aiutarmi?

  17. Sergio ha detto:

    Vorrei sapere se una moto Honda CBF 600 può fruire degli incentivi statali alla rottamazione. Allego stralcio di un annuncio in tal senso. Grazie.

    Vendesi Honda CBF 600 S (2008 – 09) – del 2009

    In pronta consegna – Da immatricolare – spese di immatricolazione a carico dell’acquirente

    Prezzo: Euro 4.590 Cilindrata: 600

    Colore: Bordeaux, Nero, Argento, Grigio scuro

    Normativa antinquinamento: Euro 3

    Ulteriori informazioni: ATTENZIONE!! PREZZO AL NETTO DELLA ROTTAMAZIONE STATALE PARI AD € 500.00 PERTANTO PER CHI NON HA NULLA DA ROTTAMARE IL PREZZO E’ PARI AD € 5090

    Per chi rottama un ciclomotore fino a 50cc verranno addebitati € 40 di spese, per chi rottama un motociclo oltre i 50cc verranno addebitate € 80 di spese.

  18. ancma ha detto:

    ECOINCENTIVI ROTTAMAZIONE STATALE 60 kW

    si conferma il contributo di 500 euro per i veicoli EURO 3 fino a 60kW, a fronte di demolizione di veicoli EURO zero o EURO 1 (siano essi ciclomotori o motocicli); la dicitura da inserire in fattura sarà: “contributo Legge n.33 del 9 aprile 2009”.
    il contributo vale anche per i veicoli nuovi acquistati in locazione finanziaria

    le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Entrata in vigore: a partire dalla data di conversione in legge: 12 aprile 2009.

    Soggetto cui spetta il credito d’imposta: alle imprese costruttrici o importatrici dei motocicli rientranti nell’ambito di applicazione della norma agevolativa. Il venditore, invece, riconoscerà il contributo al cliente sotto forma di decurtazione dal prezzo di vendita.

    Natura del credito d’imposta: potrà essere utilizzato in compensazione di altre imposte ed il suo utilizzo non è limitato, per espressa previsione del Decreto, all’importo di Euro 250.000, stabilito genericamente per i crediti d’imposta. Esso, inoltre, non è rimborsabile e non concorre alla formazione della base imponibile IRAP ed IRES.
    Il credito d’imposta in oggetto, inoltre, potrà essere fruito nel rispetto delle limitazioni imposte in sede Comunitaria alle agevolazioni concesse dallo Stato italiano alle imprese (disciplina del cosiddetto “de minimis”).

    Documentazione del venditore: il venditore deve integrare la documentazione normalmente prevista per il PRA con un’autocertificazione in cui è attestata: i) la conformità del motociclo acquistato ai requisiti prescritti dal Decreto; ii) la targa del motoveicolo ritirato (oppure il numero di telaio per i ciclomotori) per la consegna ai centri autorizzati alla demolizione e la conformità del motociclo/ciclomotore ritirato a quanto previsto dal Decreto; iii) copia del certificato di presa in carico rilasciato dai centri autorizzati.

    Documentazione per l’impresa costruttrice o per l’importatore: sino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, deve essere conservato quanto segue (trasmesso dal venditore):
    · copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al motociclo nuovo;
    · copia del libretto o della carta di circolazione e del certificato di proprietà del motociclo usato (o del certificato di idoneità tecnica per i ciclomotori);
    · copia della domanda di cancellazione per demolizione e del certificato di proprietà relativo al veicolo demolito (solo presa in carico per i ciclomotori);
    · copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente.
    Rimborso del costo di rottamazione: sulla base di quanto contenuto nel Decreto, non è previsto il rimborso del costo di rottamazione.

    Trattamento IVA: fuori campo IVA: prima si indicano il listino del veicolo EURO 3, eventuali accessori, sconti, messa in strada etc poi si calcola l’IVA e come ultima riga si sottrae il: contributo legge n.33 del 9 aprile 2009 di 500 euro.

    Codici tributo per la compensazione: Con specifico riferimento all’acquisto di motocicli, dovrà essere utilizzato il codice tributo 6816.

    REQUISITI SOGGETTIVI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI
    ROTTAMAZIONE O ACQUISTO DI VEICOLI INTESTATI A PERSONE GIURIDICHE
    A fronte della medesima intestazione, la persona giuridica può usufruire degli ecoincentivi. Al contrario, non può usufruire degli incentivi la persona fisica (che rivesta la qualità di socio, amministratore, sindaco o titolare di altre cariche in una società) che acquisti un veicolo nuovo mediante la rottamazione di un veicolo intestato alla società.
    Altresì, non usufruisce delle agevolazioni una società che acquista un veicolo nuovo a fronte della rottamazione di un corrispondente veicolo intestato ad una persona fisica in organico nella stessa società.
    EREDI
    In caso di rottamazione di un veicolo intestato ad un soggetto deceduto, l’erede che subentra in tutti i diritti e obblighi facenti capo al de cuius, può beneficiare degli ecoincentivi (sia nelle ipotesi previste ai commi 226 e 227 — punti 2 e 3 lett. circ. DSD n. 20735 del 29/12/2006 e cioè rottamazione di un veicolo in cambio dell’acquisto di un veicolo nuovo, sia nelle ipotesi previste dai commi 224 e 225 punto 1 lett. circ. DSD n. 20735 del 29/12/2006 e messaggio circolare 1905 del 2/2/2007 e cioè rottamazione di un veicolo senza sostituzione).
    L’acquirente, per comprovare la titolarità del diritto, produrrà al P.R.A una dichiarazione sostitutiva di atto notorio/di certificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante la qualità di erede e la data in cui è avvenuto il decesso del de cuius. In alternativa, potrà anche essere allegata fotocopia dell’atto di accettazione di eredità.
    I benefici possono essere accordati anche qualora la successione non sia stata chiusa e vi siano più soggetti chiamati all’eredità.
    In presenza di più eredi, solo uno di essi può godere dei benefici dietro il consenso degli altri coeredi:
    occorrerà allegare alla formalità di radiazione una dichiarazione di consenso alla richiesta di agevolazione sottoscritta dagli altri chiamati all’eredità di cui si allega facsimile (all. A) corredata da fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori. Naturalmente, qualora gli eredi che cointestano il veicolo siano più di uno, il beneficio verrà tra questi ripartito.
    Le agevolazioni previste dai commi 226 e 227 (e cioè rottamazione di un veicolo in cambio dell’acquisto di un veicolo nuovo) possono essere concesse per le successioni aperte dal 3 ottobre 2006 fino al 31/12/2007, mentre potranno beneficiare del contributo di cui ai commi 224 e 225 (e cioè rottamazione di un veicolo Euro 0 o Euro 1 senza sostituzione con un nuovo veicolo) le successioni aperte dall’1/l/2007 fino al 31/12/2007
    COINTESTAZIONE
    E’ possibile usufruire dei benefici anche in caso di acquisto di un veicolo nuovo da cointestare a due soggetti a fronte di un veicolo da rottamare intestato a uno solo di questi soggetti o a un familiare convivente con uno dei nuovi intestatari risultante nel suo stato di famiglia.
    Analogamente, si può usufruire dei benefici qualora venga consegnato per la rottamazione un veicolo intestato a due o più persone non legate da un rapporto di familiarità e ne viene acquistato uno nuovo intestato ad uno solo di detti soggetti o ad un familiare convivente con uno di loro. Gli altri contestatari del veicolo da demolire dovranno sottoscrivere una “dichiarazione di consenso” (facsimile all. B),
    corredata da fotocopia del documento di identità del/dei sottoscrittore/i.
    LEASING
    I locatari, possono beneficiare delle agevolazioni previste dai commi 226, 227 e 228 (punti 2, 3 e 4 della circolare D.S.D. n.20735 del 29/12/2007), rottamando un veicolo a loro intestato (o a un familiare convivente). Mentre, come di consueto, il veicolo nuovo verrà intestato alla società di leasing. La dichiarazione sostitutiva del concessionario (ove viene indicata la targa del veicolo del locatario da rottamare) dovrà indicare, come concordato con le Associazioni di categoria, i dati identificativi della società di leasing e del locatario (atteso, si ribadisce, che il veicolo da rottamare è intestato a questi o a un familiare convivente e gli ecoincentivi verranno concessi al locatario stesso).
    REQUISITI OGGETTIVI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI
    ATTO DI ACQUISTO: il titolo valido per dimostrare la data di acquisto del veicolo è il contratto di acquisto o qualsiasi atto o documento in uso nella pratica commerciale, purché impegnativo tra le parti e comprovante, in modo non equivoco, L’effettivo acquisto del veicolo. Detta documentazione va presentata in fotocopia al P.R.A. per permettere di associare il veicolo acquistato con quello avviato alla demolizione ai fini del controllo della spettanza dei benefici.

    RICHIESTA DI PRIMA ISCRIZIONE EFFETTUATA OLTRE I TERMINI DI LEGGE: nel caso di acquisto di un veicolo nuovo (con rottamazione di un veicolo non ecologico) la cui richiesta di formalità al P.R.A. venga effettuata dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla data di immatricolazione del veicolo, prevista dall’art. 93 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, i benefici non possono essere accordati poiché il termine di sessanta giorni rappresenta un termine perentorio entro il quale la procedura di iscrizione dei veicoli al P.R.A. deve concludersi. Si tratta di un numero di formalità residuale considerata l’adozione delle procedure di STA.

    REGOLA DEGLI AIUTI DE MINIMIS: il soggetto persona fisica o giuridica, che, acquistando un veicolo per l’attività di impresa, è tenuto all’osservanza del limite massimo di agevolazioni fruibili in un triennio, oltre il quale le stesse si trasformano in aiuto di Stato – limite attualmente fissato in € 200.000 ai sensi del regolamento (CE) della Commissione n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 — è tenuto a presentare al PRA una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, in cui si attesta il rispetto della cosiddetta regola degli aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001 prevista dal comma 229 della legge n. 296 del 2006.

    AUTOVEICOLI ESCLUSI DAGLI ECOINCENTIVI: non rientrano nelle agevolazioni gli acquisti di veicoli cosiddetti a “Km zero”, nè ai cd. veicoli fiscalmente “nuovi” che, essendo già immatricolati, sono “nuovi” solo ai fini fiscali dell’applicazione dell’I.V.A..

    DEMOLIZIONE ANTERIORE ALLA DATA DI ACQUISTO DEL VEICOLO NUOVO: è possibile godere dei
    benefici anche nel caso in cui la demolizione del veicolo sia stata effettuata anteriormente alla data del contratto di acquisto del veicolo nuovo.
    Tuttavia, sia la rottamazione che il successivo acquisto, devono essere effettuati nel periodo di vigenza del decreto. Per le formalità di radiazione effettuate in data successiva all’acquisto del veicolo nuovo, così come previsto dal comma 233, si conferma che la consegna del veicolo al rottamatore e la radiazione al PRA deve essere effettuata entro 15 giorni (termine ridotto rispetto ai consueti 30 giorni previsti dal D. Lgs. n. 209/03) decorrenti dalla data di consegna del veicolo nuovo .
    CONSEGNA DEL CERTIFICATO DI PRESA IN CARICO: si conferma che, in considerazione dell’impossibilità materiale in molti casi di poter produrre copia del certificato di presa in carico all’atto dell’immatricolazione/iscrizione del veicolo, non è causa ostativa al godimento dei benefici la mancata consegna del certificato di presa in carico allegato alla formalità di iscrizione del veicolo nuovo, purchè venga annotata negli archivi PRA l’avvenuta cessazione della circolazione del veicolo e venga rilasciato il certificato di radiazione (solo per veicoli >50cc).
    Con riferimento, alla documentazione che il concessionario deve conservare (comma 232 lett. c), a titolo informativo, si precisa che il Ministero ha chiarito che è sufficiente conservare copia del certificato di radiazione del veicolo, mentre ha escluso che possa essere presentata un’autocertificazione attestante la rottamazione.

    RADIAZIONE EFFETTUATA DAL PROPRIETARIO: la rottamazione del veicolo può essere effettuata anche direttamente dal proprietario che può rivolgersi a un demolitore autorizzato. Per consentire il necessario collegamento tra la cessazione del veicolo rottamato e l’acquisto del veicolo nuovo, il soggetto che ha già provveduto alla rottamazione del veicolo è tenuto a produrre al venditore del veicolo nuovo, il certificato di presa in carico.

    BENEFICI RICHIESTI DA SOCIETA’ CHE HA VARIATO LA DENOMINAZIONE SOCIALE:
    qualora una società, che abbia variato la denominazione sociale (senza, aggiornare detto dato al P.R.A.), effettui la rottamazione di un veicolo intestato con la vecchia denominazione e ne acquisti uno nuovo, ha diritto ai benefici purché tale cambio di denominazione sia stato annotato nel registro delle imprese. Tale variazione, che non implica un trasferimento di proprietà e costituisce solo una rettifica, è comprovata dal numero di codice fiscale dell’impresa che non muta.

    La sub rete ha diritto a partecipare alla campagna di incentivazione. Le aziende rimborseranno tramite i concessionari ufficiali anche gli incentivi erogati dalla sub-rete a fronte della stessa documentazione richiesta ai concessionari, con l’aggiunta della fattura intermedia che testimonia la vendita del veicolo incentivato da parte del concessionario ufficiale al suo rivenditore.

    In caso di presentazione di denuncia smarrimento documenti per i 50cc., è sufficiente copia della denuncia di smarrimento e l’autocertificazione che il veicolo è di proprietà del cliente che chiede l’incentivo e che è EURO zero o EURO 1

    Occorre demolire entro 15gg dalla consegna del nuovo e informare il PRA con gli appositi moduli

    l’incentivo di Regione Lombardia si somma ad altre iniziative sia statali che locali

  19. levinsky ha detto:

    Gentilissimi,

    volevo chiedere se il contributo alla rottamazione auto vale per i veicoli acquistati in leasing.

    Grazie.

    • weblog admin ha detto:

      La risposta è affermativa: il contributo alla rottamazione auto vale anche per i veicoli nuovi acquistati in locazione finanziaria.

      Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  20. giovanni solari ha detto:

    Può una società accedere agli incentivi previsti per la rottamazione auto, rottamando il veicolo intestato personalmente ad uno dei soci?

    Grazie per l’attenzione

    • weblog admin ha detto:

      La risposta è negativa sig. Solari.

      Purtroppo una società che acquista un veicolo nuovo, a fronte della rottamazione di un corrispondente veicolo intestato ad una persona fisica in organico nella stessa società, non usufruisce delle agevolazioni previste per la rottamazione auto.

  21. maria ha detto:

    Salve,

    vorrei usufruire degli incentivi alla rottamazione auto acquistando una auto nuova da cointestare e rottamando un veicolo intestato ad uno dei due cointestatari.

    Voi ritenete che la cosa sia fattibile?

    • weblog admin ha detto:

      E’ possibile usufruire dei benefici per la rottamazione auto anche in caso di acquisto di un veicolo nuovo da cointestare a due soggetti a fronte di un veicolo da rottamare intestato a uno solo di questi soggetti o a un familiare convivente con uno dei nuovi intestatari risultante nel suo stato di famiglia.

  22. alexandre ha detto:

    salve . se non sbaglio non c’è riferimento nel testo cui letto alla data di scadenza della rottamazione. Qualcuno sa quando finisce l’aiuto statale? grazie grazie

    • weblog admin ha detto:

      Sicuramente gli incentivi alla rottamazione saranno in vigore per l’intero 2009. Poi vedremo…

    • Mario ha detto:

      Buongiorno, vorrei avere gentilmente un’informazione. Io e la mia fidanzata abbiamo acquistato un’auto nuova beneficiando degli incentivi statali per la rottamazione. Dato che l’automobile che abbiamo rottamato è intestata al padre, ci hanno chiesto in concessionaria di fornire certificazione di stato di famiglia. Vorrei chiedere dunque, cortesemente, se è possibile fornire autocertificazione di stato di famiglia o siamo obbligati a recarci in comune per la certficazione.
      Grazie, cordiali saluti, Mario

    • weblog admin ha detto:

      L’autocertificazione è prevista in una legge di stato ed il concessionario deve accettarla.

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