Il precetto deve far riferimento alla possibilità del debitore di intraprendere le procedure sulla composizione della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012 cosiddetta salva suicidi)

Il decreto legge 83/15 stabilisce che il precetto (evidentemente rivolto ai soggetti non fallibili) deve contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. In pratica, servendosi delle opzioni concesse al debitore sovraindebitato dalla legge 3/12.

L'omissione del riferimento al possibile esercizio di tale facoltà, sarà deducibile dal debitore precettato con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 del codice di procedura civile.

29 Giugno 2015 · Ornella De Bellis


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