Polizze vita dormienti – Come presentare domanda di rimborso

Per le polizze assicurative a copertura del rischio morte, scadute o per le quali il decesso dell'assicurato si è verificato a partire dal 1° gennaio 2006 la richiesta di rimborso del capitale doveva essere effettuata entro due anni (prescrizione biennale del diritto a riscuotere il capitale assicurato).

A far data dal 1° aprile 2010 il termine di prescrizione del diritto a riscuotere il capitale assicurato di una polizza a copertura del rischio morte dell'assicurato è stato portato, per legge, di nuovo a 10 anni.

Vittime di legislatori arruffoni ed incompetenti (quando non si voglia adombrare il sospetto di indecente collusione con le lobbies delle compagnie di assicurazione) sono stati pertanto tutti gli intestatari di polizze scadute dopo il 1° gennaio 2006, nonché i beneficiari degli assicurati deceduti a partire dal 1° gennaio 2006, che non hanno esercitato per tempo (entro due anni dalla scadenza naturale della polizza o dall'evento morte) il diritto di riscossione e per i quali la finestra biennale si è chiusa prima del 1° luglio 2010, data a partire dalla quale è stato ripristinato il termine decennale di prescrizione del diritto.

CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici è stata incaricata dal Ministero dello Sviluppo Economico della gestione della procedura diretta, per la corresponsione di indennizzi in favore dei consumatori danneggiati dalla retroattività delle modifiche intervenute in materia di prescrizione delle polizze vita e di effetti di tale prescrizione o, comunque, alla scarsa disponibilità e tempestività dell’informazione relativa al susseguirsi di tali modifiche.

L'avente diritto può presentare domanda per polizze vita prescritte per le quali sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. evento (morte/vita dell’assicurato) o scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;
  2. prescrizione di tale diritto intervenuta anteriormente al 1° luglio 2010;
  3. rifiuto della prestazione assicurativa, da parte della compagnia di assicurazione, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo rapporti dormienti.

Le domande di rimborso devono pervenire entro e non oltre il primo luglio 2016.

20 Febbraio 2016 · Giovanni Napoletano


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