Polizze per coperture assicurative su contratti di acquisto di beni e servizi » Vademecum per il consumatore

Come chiaramente esplicato in un nostro precedente intervento, l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ha reso noti i responsi di una sua indagine conoscitiva sulle polizze collegate a prodotti e servizi di natura non assicurativa.

Dai risultati del report dell'Ivass si evince chiaramente che, nel mondo delle polizze assicurative collegate a contratti di acquisto di beni e servizi, emergono forti criticità relative alle fasi di sottoscrizione e di disdetta ma anche, soprattutto, al fatto che molti di questi contratti sono stipulati inconsapevolmente dal consumatore, con costi non correttamente esplicitati.

Il danno economico a carico del consumatore, a volte, dunque, risulta essere molteplice: nel caso di sottoscrizioni occulte non solo si trova a dover pagare una copertura non richiesta, ma non può nemmeno fruirne, non essendone a conoscenza.

Il fine dell'indagine IVASS è stato proprio quello di garantire che la diffusione di questi prodotti avvenga in modo da non pregiudicare le esigenze di tutela del consumatore.

Proprio per questo scopo, l'istituto sta predisponendo alcune linee di intervento e ha coinvolto, per le iniziative di loro competenza, l'Antitrust (Agcm), l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (Aeeg), l'Autorità per la tutela della privacy e le Autorità idriche.

Diventa importante quindi non solo conoscere i punti di criticità di questi contratti e del loro collegamento, ma anche segnalare le stesse alle varie Autorità.

Per cominciare, dunque, va detto che i contratti coinvolti dall'indagine sono nella maggioranza assicurazioni collegate, tramite convenzioni, a contratti di vario tipo, pensate per coprire i rischi insiti nel contratto stesso.

I settori esaminati dall'indagine sono quasi tutti quelli a cui ruota la vita del consumatore: viaggi, servizi bancari, sportivi, utenze domestiche, telefonia, veicoli e trasporto.

Per il settore viaggi si parla di polizze copertura sanitaria, rimborso spese mediche, perdita del bagaglio, copertura delle penali, tutela legale, assistenza parenti.

Per quanto riguarda il settore veicoli, invece, si trattano polizze incendio, danni a terzi, furto e rapina, atti vandalici, polizza kasko, assistenze varie in caso di guasto, etc..

Poi il settore bancario, con le polizze infortuni, malattia, altri danni a beni, assistenza, assicurazioni sulla vita.

Nello sport, invece, si sottoscrivono polizze per infortuni, altri danni a beni, responsabilità civile generale, tutela legale, assistenza.

Per le utenze pubbliche, le classiche perdite pecuniarie (per esempio per perdite occulte), assistenza in caso di piccoli guasti.

Nell'ambito della tecnologia, nell'acquisto di telefonini, per esempio, polizze che coprono il furto, l'uso fraudolento, il danneggiamento.

Infine, per il settore trasporto: malattia, spese mediche, assistenza.

IL report ha rilevato una interessante fotografia del settore, la quale evidenzia come la maggior parte delle polizze collegate faccia parte del pacchetto acquisto bene/servizio all inclusive e vi siano economicamente incluse e presentate come benefit volto a valorizzare il prodotto (69%), mentre per il resto si tratta di polizze distinte, abbinabili facoltativamente, con costi a parte.

Altresì, a volte può trattarsi di polizze con un collegamento funzionale legato alla natura del contratto o con collegamenti diversi, legati alla posizione del cliente rispetto al contratto principale.

Addirittura capita che il collegamento non c'è affatto, e in questo caso il contratto principale è solo un mero espediente, per il venditore, di commercializzare una polizza assicurativa.

Pertanto, è evidente come i danni al consumatore in caso di sottoscrizioni ingannevoli siano diversi a seconda del tipo di polizza.

La maggioranza delle polizze all inclusive, ovvero quelle che fanno parte integrante del pacchetto di acquisto di un bene o servizio, sono quasi sempre sottoscritte automaticamente firmando il contratto principale.

Il resto delle polizze abbinabili necessitano invece di un consenso espresso del cliente.

In questo caso l'anomalia principale è l'attivazione inconsapevole attraverso una sorta di silenzio-assenso di polizze non gratuite.

In più, si possono trovare polizze con il cosiddetto meccanismo di opt out, con polizze già preselezionate che il cliente ha l'onere di dover deselezionare qualora non ne desideri l'attivazione.

Da notare bene che sia il silenzio assentzo che l'opt out sono sistemi sono vietati dalle disposizioni IVASS.

Comunque, ricordiamo che in tutti i casi prima di firmare si devono ricevere una serie di informazioni obbligatorie, cartacee, da parte della compagnia di assicurazioni, direttamente o tramite intermediari.

Strettamente collegata alla precedente, l'anomalia sta nel fatto che in fase di sottoscrizione non viene chiarita l'esistenza della polizza e, conseguentemente, la possibilità di fruirne.

Un danno che si aggiunge all'eventuale danno economico diretto.

Altra anomalia è l'impossibilità o difficoltà a reperire i fascicoli informativi e le condizioni contrattuali delle polizze sui siti internet dei venditori del bene o servizio oggetto del contratto principale.

Un'eventualità contestabile rispetto alle disposizioni della stessa IVASS (Regolamento ISVAP 35/2010).

Nella maggioranza dei casi la polizza ha la stessa durata del contratto principale e scade al suo scadere.

La rescissione, quindi, avviene automaticamente senza bisogno di inviare comunicazioni o richieste. Se una polizza che si attiva automaticamente col contratto principale prevedesse l'obbligo di esplicitare la disdetta si tratterebbe di un'anomalia pregiudizievole per il consumatore, da segnalare prontamente all'IVASS.

In tutti i casi in cui la polizza collegata non sia gratuita o compresa nel prezzo del contratto principale, i suoi costi vanno ovviamente ben specificati, anche se sono bassi.

Sull'effettiva gratuità delle polizze presentate come benefit, inoltre, l'IVASS si riserva di indagare ancora, per accertarsi che gli effettivi costi non siano girati ingannevolmente sul consumatore dal venditore del bene/servizio oggetto del contratto principale.

Infine, aggiungiamo, per completezza di informazione, due regole normative che riguardano le polizze connesse ai contratti di mutuo o ad altri contratti di finanziamento.

Dapprima, le banche non possono abbinare ai mutui polizze proprie o di società del proprio gruppo: se condizionano il mutuo alla sottoscrizione di una polizza vita devono proporre due preventivi diversi, lasciando il cliente libero di scegliere sul mercato la polizza che ritiene migliore.

Se è stato corrisposto un premio unico, inoltre, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo le banche devono restituire all'assicurato la parte di premio relativa al periodo residuo o, in alternativa e su richiesta dell'assicurato, fornire copertura fino alla scadenza a favore del nuovo beneficiario designato, se c'è.

Concludendo, per quanto riguarda le segnalazioni, all'IVASS possono essere fatte per iscritto o telefonicamente.

Per quanto riguarda l'Agcm, invece, utile per le segnalazioni di presunte pratiche commerciali scorrette, le segnalazioni si fanno online o per iscritto.

6 Agosto 2014 · Tullio Solinas




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