Polizza fideiussoria – differenze con la fideiussione bancaria

Debito per rate non pagate di una polizza fideiussoria

Ho un debito per non aver pagato 4 rate di una polizza fideiussoria, per la quale ho già dato disdetta.

Come posso chiedere un accordo per potermi ridurre l'importo dovuto, in considerazione del fatto che voglio chiudere l'azienda per troppi debiti?

La rata con scadenza annuale del 13-03-2007 e' andata in prescrizione?

La polizza fideiussoria costituisce un contratto di garanzia atipico

La polizza fideiussoria, pur ispirandosi allo schema astratto della garanzia e, quindi, al modello della fideiussione, non può venire equiparata al contratto di fideiussione, non realizzando, a differenza della fideiussione, l’effetto di una trasferimento di una somma di danaro al creditore garantito in caso di insolvenza del debitore principale.

La polizza fideiussoria configura invece un contratto di garanzia atipica, non disciplinato dalla legge e non riconducibile allo schema della fideiussione ma pienamente legittimo alla luce del principio dell'autonomia negoziale di cui all'articolo 1322 del codice civile

E laddove emerga in concreto che le parti abbiano fatto riferimento alla disciplina dell'assicurazione, attraverso il richiamo espresso nel testo del contratto alla disciplina dell'assicurazione (artt. 1362 e seguenti del codice civile), al contratto di garanzia costituito dalla polizza fideiussoria va applicata la prevalente causa di garanzia nel contratto di assicurazione fideiussoria/cauzionale.

Ne consegue che, per quanto attiene la prestazione del pagamento delle rate di premio di una polizza fideiussoria, nel caso in esame andrebbe applicata la prescrizione annuale ex articolo 2952, I comma, del codice civile; in quanto la prestazione del premio costituisce una prestazione tipica del contratto di assicurazione.

In questi termini si è espressa la 3.a sezione civile del Tribunale di Monza con la sentenza n° 381/2004.

Per quanto attiene l'accordo per la riduzione del premio, dubito che l'Istituto Assicurativo possa esaudire una sua richiesta di sconto. Dovrà attendere che il credito venga ceduto e poi trattare, eventualmente, con il nuovo creditore. La convenienza di una simile strategia, dal punto di vista del debitore (che è il nostro), dipende dall'importo della cifra in gioco e dalla possibilità che il creditore ha di avviare azioni esecutive con qualche probabilità di successo.

Il che non vuol necessariamente dire che il debitore debba essere un nullatenente. E' sufficiente che sia un soggetto previdente e consapevolmente informato sulle procedure di recupero crediti e di escussione coattiva.

26 Ottobre 2012 · Genny Manfredi




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