Polizza assicurativa collegata al prestito – In caso di premorienza del debitore l’indennizzo deve essere utilizzato esclusivamente per estinguere il finanziamento residuo
L’indennizzo derivante da una polizza assicurativa a copertura del rischio morte, stipulata in relazione a uno specifico finanziamento, non può essere utilizzato dalla banca per ridurre le restanti posizioni debitorie del de cuius, ma deve essere esclusivamente utilizzato per estinguere il finanziamento che era assistito dalla relativa polizza, sottoscritta dal de cuius. A meno che non sia fornita dalla banca prova di una specifica pattuizione in tal senso.
Questo è quanto ha sostenuto l'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 3410/2015.
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