Pillole tributarie – Notifiche di cartelle esattoriali ai liquidatori di società estinte, cartella di pagamento ex art. 36 bis e domanda di rimborso

Illegittime le notifiche effettuate ai liquidatori dopo l’estinzione della società

La Corte di Cassazione con la sentenza numero 14880 del 5 settembre 2012 è tornata sul tema della validità di una notifica effettuata ai liquidatori di una società successivamente alla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese.

Nel caso di specie era stata impugnata una cartella di pagamento e l’esito di entrambi i procedimenti avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali aveva arriso alla parte ricorrente.

L’Agenzia, quindi, proponeva ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell'articolo 145 codice di procedura civile e sostenendo la corretta notifica alla liquidatrice menzionata.

I giudici di legittimità hanno, tuttavia, respinto il ricorso erariale, ribadendo il principio già più volte espresso per cui una volta effettuata la cancellazione di una società dal registro delle imprese, le notifiche degli atti ad essa relativi non possono più essere effettuati agli organi che la rappresentavano nel periodo precedente alla cancellazione stessa.

Infatti, a seguito dell'espletamento delle formalità connesse alla liquidazione e cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, questa non gode più della personalità giuridica né della legittimazione processuale, non potendo più nemmeno essere considerata entità esistente. Conseguentemente, non trovando fondamento normativo l’ipotesi di un’automatica trasmissione dei diritti della società in capo ai liquidatori ovvero ai soci amministratori, le notifiche effettuate nei confronti di questi ultimi sono in tutto e per tutto erronee.

Al contrario, ogni notifica doveva e deve essere effettuata unicamente nei confronti dei precedenti soci: infatti, i soci partecipi della comunione dei beni residuati o sopravvenuti alla estinzione e nei limiti di essi sono gli unici obbligati per l’estinta società.

La sentenza appena esposta appare difficilmente contestabile essendo, tra l’altro conforme all'indirizzo oramai prevalente.

La sentenza è liberamente scaricabile dal sito www.dirittodimpresa.com

Cartella esattoriale ex articolo 36 bis e domanda di rimborso

La domanda di rimborso della maggiore imposta versata a seguito di una dichiarazione viziata da errori non è idonea a paralizzare il controllo automatico ex articolo 36 bis, DPR numero 600/1973. Ciò perché, a differenza di quanto accade con la dichiarazione integrativa con cui i precedenti errori possono essere emendati, con l’istanza di rimborso viene “introdotto un autonomo procedimento amministrativo (in cui la istanza di parte costituisce l’atto di impulso della fase iniziale) del tutto distinto dalla attività di controllo automatizzato -formale ed in rettifica- originato dalla mera presentazione della dichiarazione fiscale” che incide sulla dichiarazione soltanto ex tunc. Conseguentemente, la cartella emessa ex articolo 36 bis è legittima anche se nel merito potesse risultare fondata l’istanza di rimborso (C.Cass. sent. numero 13104 del 25 luglio 2012).

16 Settembre 2012 · Giorgio Valli


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