Pignoramento dei veicoli di proprietà del debitore

La procedura di pignoramento di auto e moto di proprietà del debitore

Le nuove disposizioni introdotte dal decreto legge 132/2014, prevedono che il pignoramento dei veicoli si esegua mediante notifica al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione in pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione.

Con l'atto di pignoramento il debitore è nominato custode dei beni pignorati e gli viene intimato di consegnare entro dieci giorni i veicoli pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso degli stessi, all'Istituto Vendite Giudiziarie.

Al momento della successiva consegna l'Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) assume, quindi, la custodia dei veicoli pignorati dandone comunicazione al creditore pignorante.

Se il debitore non consegna il veicolo pignorato gli organi di polizia possono sequestrare il veicolo

In caso di mancata consegna all'Istituto Vendite Giudiziarie entro il termine previsto di 10 giorni, gli Organi di Polizia che accertano la circolazione dei veicoli pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso degli stessi provvedendo altresì alla consegna dei veicoli pignorati all'Istituto Vendite Giudiziarie.

La trascrizione di pignoramento al Pubblico Registro Automobilistico e le sue conseguenze

Per quanto riguarda la trascrizione del pignoramento al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), eseguita l'ultima notifica al debitore, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri.

Con la trascrizione del pignoramento non hanno effetto, in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, le eventuali alienazioni anteriori trascritte successivamente e nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto di eventuali ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento.

Quando il pignoramento del veicolo di proprietà del debitore perde efficacia

Il pignoramento perde efficacia qualora la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto siano depositate oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione al creditore da parte dell'IVG.

Inoltre, quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.

La cancellazione della trascrizione del pignoramento - quando ed in quali casi è possibile richiederla

La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito.

Pertanto, per la richiesta di cancellazione del pignoramento iscritto al Pubblico Registro Automobilistico, deve essere allegato il provvedimento del giudice o, in alternativa, la dichiarazione del creditore di inefficacia del pignoramento, redatta nella forma della scrittura privata autenticata da un notaio. Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della Legge di conversione (quindi ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dall'11 dicembre 2014).

La ricerca dei veicoli per il sequestro preventivo nei procedimenti di separazione, divorzio, fallimento

L'applicazione delle nuove disposizioni in materia di ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare, ed in particolare dei veicoli di proprietà del debitore registrati al PRA, si estende anche al sequestro conservativo nell'ambito di procedure concorsuali (fallimento) e di procedimenti in materia di famiglia (separazione, divorzio).

Le consultazioni al PRA finaliazate al sequestro preventivo sono gratuite, analogamente agli accessi telematici diretti effettuati dall'Ufficiale Giudiziario autorizzato per la procedura di pignoramento. Pertanto, il creditore procedente (o, in caso procedure concorsuali il curatore) può richiedere, personalmente o tramite l'Avvocato patrocinante, il rilascio gratuito di visure nominative, allegando l'autorizzazione del Giudice.

Decorrenza delle nuove disposizioni in materia di pignoramento dei veicoli di proprietà del debitore

Le disposizioni introdotte dal decreto legge 132/2014, relative al pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nonché quelle in materia di accesso gratuito alle banche dati per la ricerca di beni da pignorare, si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione (quindi ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dall'11 dicembre 2014).

Le ulteriori previsioni per l'accesso alle banche dati nei procedimenti sequestro conservativo, procedure concorsuali e procedimenti in materia di famiglia, si applicano, invece, alle richieste di accesso presentate a decorrere dall'11 novembre 2014 anche per i procedimenti già iniziati.

2 Dicembre 2014 · Giuseppe Pennuto


Commenti e domande

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2 risposte a “Pignoramento dei veicoli di proprietà del debitore”

  1. Anonimo ha detto:

    all’atto di pignoramento devono essere allegate o no le copie autentiche delle cartelle?
    in caso negativo, bisogna accettare che ci siano cartelle non notificate o con notifica errata?
    A questo hanno ridotto la culla del diritto? posto che lo sia mai stata?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      La procedura di pignoramento autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ex articolo 521 bis del codice di procedura civile (con cui Agenzia delle Entrate può ricorrere per l’escussione del debitore inadempiente) non prevede l’allegazione del titolo esecutivo in originale all’atto di pignoramento notificato al debitore. Quest’ultimo, tuttavia, può contestare la legittimità della cartella esattoriale da cui origina la procedura esecutiva a suo carico, ricorrendo, con il supporto di un avvocato, al giudice dell’esecuzione del Tribunale territorialmente competente, ex articolo 615 del codice di procedura civile.

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