Pignoramento degli autoveicoli » Le novità introdotte dalla Riforma della Giustizia

La riforma della giustizia e il pignoramento degli autoveicoli

La riforma della giustizia ha cambiato radicalmente molte norme riguardo all'esecuzione forzata: scopriamo le novità per quanto riguarda il pignoramento dei veicoli.

Con l’entrata in vigore della riforma della giustizia, il pignoramento degli autoveicoli dovrà effettuarsi secondo le nuove regole dettate dal legislatore.

Applicabile a tutti i procedimenti iniziati a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione, la nuova forma di pignoramento, unitamente alla possibilità di accedere alla banca dati del Pra (Pubblico registro automobilistico), dovrebbe portare ad una notevole semplificazione della procedura esecutiva.

Cosa cambia per il pignoramento degli autoveicoli con l'approvazione della riforma della giustizia

Come accennato si attuerà una nuova modalità di pignoramento per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. La prassi sarà molto simile alla forma di pignoramento previsto per gli immobili.

Il procedimento, naturalmente, comincia con la notifica, al debitore, attraverso l’ufficiale giudiziario del tribunale, di un atto di pignoramento.

Nell'atto di pignoramento sono indicati gli estremi identificativi del veicolo: con la notifica del documento, al debitore viene intimato di consegnare il veicolo e i documenti di proprietà entro 15 giorni all'istituto vendite giudiziarie, ovvero l'IVG.

Successivamente, qualora, alla scadenza dei 15 giorni, il debitore non abbia consegnato il veicolo oggetto di pignoramento, potrà intervenire la polizia, autorizzata a fermare il veicolo, a ritirare la carta di circolazione, i titoli e dei documenti relativi alla proprietà, ed a a consegnare il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie.

Intanto, il creditore è tenuto a trascrivere l’atto di pignoramento nei pubblici registri automobilistici.

Inoltre, entro 30 giorni, è obbligato a legittimare il pignoramento, presso il tribunale competente, attraverso il deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e delle copie dei documenti dell’esecuzione.

Se il termine di 30 giorni non viene rispettato, il pignoramento decade e perde efficacia.

La nuova procedura per il pignoramento degli autoveicoli dopo la riforma della giustizia

Come chiarito nel precedente paragrafo, il nuovo pignoramento dei veicoli si esegue mediante notifica al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi per la loro iscrizione al PRA, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione forzata.

L'atto di pignoramento del mezzo contiene l’ingiunzione e l’intimazione a consegnare entro 10 giorni i beni pignorati, oltre i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso degli stessi, all'istituto vendite giudiziarie (IVG) autorizzato ad oper­are nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Con l'atto di pignoramento, il debitore diventa, momentaneamente, custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Scaduto il termine di predetto, gli organi addetti procedono al ritiro della carta di circolazione nonché dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati.

Successivamente consegnano il bene pignorato all’IVG, autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto.

Con la consegna, l'IVG assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, tramite PEC.

Dopo la notifica del pignoramento, l’ufficiale giudiziario consegna al creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri automobilistici (PRA).

Entro 30 giorni dalla notifica a mezzo PEC al creditore, quest’ultimo deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione: la conformità delle copie è attestata dall'avvocato del creditore.

Il mancato rispetto del termine fa perdere efficacia al pignoramento: una volta effettuato il deposito, il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione.

L'accesso alle banche date pubbliche online che facilita il pignoramento dei veicoli

Con la riforma della giustizia si prevede che su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, autorizzi l’ufficiale giudiziario alla ricerca con modalità telematiche dei beni da sottoporre a pignoramento.

Al fine di acquisire tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, all’ufficiale è, dunque, consentito l’accesso diretto alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e degli enti previdenziali, nonché all’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e al pubblico registro automobilistico.

Una volta terminate le operazioni, l’ufficiale dovrà redigere verbale, nel quale indicare tutte le banche dati interrogate e i risultati ottenuti.

Dove l’accesso abbia consentito di individuare cose appartenenti al debitore, in luoghi compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo procederà d’ufficio al pignoramento.

Dove, invece, i beni non siano compresi nelle zone di competenza, l’ufficiale dovrà indicarlo nel verbale consegnandone copia al creditore il quale entro 15 giorni dovrà procedere, a pena d’inefficacia, alla richiesta all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

Quando l’accesso consente di individuare beni o crediti del debitore nella disponibilità di terzi, l’ufficiale è tenuto a notificare d’ufficio il verbale, contenente l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, sia al debitore che al terzo, intimando a quest’ultimo di non disporre delle cose o delle somme dovute, sottoponendo altresì ad esecuzione, i beni o i crediti indicati dal creditore, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ufficiale giudiziario, a pena d’inefficacia del pignoramento.

24 Novembre 2014 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

2 risposte a “Pignoramento degli autoveicoli » Le novità introdotte dalla Riforma della Giustizia”

  1. bonkard66 ha detto:

    Contratto di comodato d’uso di un’automobile, tra la sottoscritta(comodante) e mio figlio comodatario. Domanda: puo essere pignorata o sottoposta al fermo amministrativo (causa i miei debiti) un auto ceduta in comodato d’uso? Se e si, come avviene la procedura?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Il veicolo del debitore può essere sempre pignorato o sottoposto a fermo amministrativo per debiti del proprietario, anche se concesso in comodato a terzi. Per i beni iscritti nei pubblici registri non è possibile applicare la presunzione di proprietà: in pratica, un veicolo concesso in uso al debitore comodatario non può essere pignorato (né tantomeno sottoposto a fermo amministrativo), anche se trovato in parcheggio presso la residenza del debitore.

      Il pignoramento o l’iscrizione di fermo amministrativo avvengono semplicemente con la trascrizione del provvedimento giudiziale presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!