Titoli su conto corrente cointestato – Pignorabili anche se acquistati con denaro proveniente da disponibilità esclusiva del cointestatario non debitore
In caso di deposito bancario di titoli in amministrazione, cointestato ai coniugi, le parti di ciascuno si presumono eguali al 50% ciascuna, se non risulta diversamente.
In tale scenario, la dimostrazione del cointestatario coniuge non debitore di avere avuto la proprietà e la disponibilità esclusiva del denaro utilizzato per l'acquisto dei titoli, può non essere ritenuta sufficiente a vincere la presunzione legale, perché la cointestazione vale a rendere solidale il credito o il debito anche se il denaro sia immesso sul conto dal solo cointestatario non debitore.
Così hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione nella sentenza numero 4496/10.
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