Pignoramento stipendi e pensioni depositati su conto corrente » Equitalia non può farlo su ultimi accrediti

Equitalia non può effettuare il pignoramento dell'ultimo stipendio o pensione » Il decreto del fare

L'ultimo emolumento del rapporto di lavoro o di pensione non può essere congelato dall'agente di riscossione dello Stato (equitalia) con il pignoramento presso terzi.

Lo stop ai pignoramenti di Equitalia riguarda solo le somme depositate in banca o alla posta a titolo di ultima retribuzione del rapporto di lavoro o della pensione.

Infatti, il Decreto Legge del 21 giugno 2013, numero 69, detto il Decreto del Fare, ha modificato la precedente disciplina in materia di pignoramenti sugli stipendi, di salario o di altre indennità dovute in base al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle per causa di licenziamenti, o a titolo di pensioni che siano state versate sui conti correnti postali o bancari intestato al debitore.

In sostanza, la nuova legge ha stabilito che, in presenza di debiti esattoriali gli obblighi del terzo pignorato non possono ricomprendere l’ultimo emolumento affluito su tale conto, che resta, pertanto, nella piena disponibilità del correntista.

Perciò, anche se il resto del conto corrente è congelato, l’ultimo stipendio può essere liberamente prelevato dal contribuente cui sia stato eseguito il pignoramento presso terzi in banca.

21 Agosto 2013 · Carla Benvenuto


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Una risposta a “Pignoramento stipendi e pensioni depositati su conto corrente » Equitalia non può farlo su ultimi accrediti”

  1. Ludmilla Karadzic ha detto:

    Decreto del fare – nuove regole per il pignoramento esattoriale di stipendi e pensioni

    Come è noto, Equitalia può attivare una speciale forma di pignoramento presso terzi (comunque non prima di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento), che si concretizza nell’ordinare al debitore del contribuente pignorato di versare le somme direttamente nelle sue mani, nel termine di 15 giorni.

    Con la conversione in legge del c.d. “decreto del fare” che ha modificato il testo originario del Dl 69/2013 (articolo 52, comma 1, lettera e), il termine entro cui tale pagamento deve avvenire è stato elevato da 15 a 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento. In tal modo, il debitore che ritiene di avere fondate ragioni da opporre all’iniziativa di riscossione avviata, potrà attivare, nel termine di 60 giorni dalla notifica del pignoramento, le tutele del caso evitando che, nel frattempo, il terzo disponga l’accredito delle somme pignorate.

    Ricordiamo le soglie per il pignoramento esattoriale dello stipendio, delle pensioni e delle altre indennità connesse al rapporto di lavoro. Fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo, per somme comprese tra 2.500 e 5mila euro è un settimo, mentre se si superano i 5mila euro si applica la quota di un quinto, che costituisce il limite massimo pignorabile.

    Sempre il c.d. “decreto del fare” ha stabilito che se l’accredito delle somme dovute a titolo di pensione, salario, stipendio o di altra indennità derivante da un rapporto di lavoro o di impiego confluiscono in un conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo. Così la somma rimarrà nella piena disponibilità del contribuente.

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