Pignoramento dello stipendio – i rapporti di lavoro per i quali è previsto il limite massimo del 20 per cento

Per i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione caratterizzati da prestazione continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, il pignoramento della retribuzione non può eccedere il quinto della retribuzione netta.

Infatti, i crediti derivanti dai rapporti di lavoro che possono essere pignorati in misura non superiore al quinto della retribuzione netta, secondo l'orientamento assunto dalla Corte di Cassazione (sentenza numero 685 del 18 gennaio 2012) sono quelli indicati di seguito:

  1. Rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa.

    Si tratta di rapporti di lavoro subordinato privato in base al quale il prestatore di lavoro si obbliga, con la retribuzione, a collaborare nell'impresa prestando la propria attività manuale o intellettuale. Caratteri peculiari del rapporto sono quindi la personalità, continuatività, eterodeterminazione ed esclusività della prestazione lavorativa, subordinazione, vincolo di orario e retribuzione fissa. Con la riforma del 1973 è stato superato il concetto di "rapporto introaziendale", con la conseguenza di poter ricomprendere nell'accezione di rapporto di lavoro subordinato privato qualsiasi tipologia di lavoro subordinato, anche se non inquadrato in un'organizzazione imprenditoriale: ad esempio, il lavoro domestico o il lavoro a domicilio.

  2. Rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie.
  3. Rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. In pratica, quei rapporti di lavoro caratterizzati dalla continuità e stabilità della prestazione, coordinazione e personalità.
  4. Rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; Rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico. Si definisce rapporto di pubblico impiego quel rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dagli elementi della collaborazione in posizione di dipendenza, da una relativa continuità e, in genere, da un corrispettivo predeterminato o almeno predeterminabile, nel quale il datore di lavoro è la Pubblica Amministrazione. Si tratta quindi di rapporti di lavoro instaurati con gli enti pubblici economici, ovvero enti che pur perseguendo finalità di ordine generale, agiscono con una struttura imprenditoriale e con criteri di gestione di tipo economico.

19 Aprile 2014 · Ludmilla Karadzic




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