Pignoramento stipendio e pensione su cui grava ritenuta ex articolo 8 legge 898/1970 o ordine di pagamento diretto del Tribunale ex articolo 156 codice civile

Come sappiamo l'articolo 8 della legge 898/1970 dispone che il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno di mantenimento, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.

L'articolo 156 del codice civile aggiunge che, in caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

Ora, nei casi in cui il datore di lavoro sia già destinatario di un ordine diretto di pagamento a favore di terzo destinatario di assegno alimentare, in ossequio a ordinanza presidenziale in sede di separazione, non si dovrebbe tenere conto, in sede di assegnazione della somma già vincolata. Ad oggi non esiste disposizione che equipari il predetto ordine di pagamento diretto ad un precedente pignoramento o cessione volontaria e limiti quindi la pignorabilità dello stipendio. E' opportuno peraltro, per ragioni di giustizia sociale, limitare la somma assegnabile a seguito di pignoramento, sui cui già sussista ordine di pagamento, nella somma massima della metà dello stipendio (in casi limite, assegnando il quinto in presenza di ordine di pagamento di importo elevato rispetto allo stipendio, è capitato che al debitore non residuasse nulla della retribuzione).

Si tratta tuttavia, solo di orientamenti giurisprudenziali e linee guida da adottare in tema di procedure di espropriazione presso terzi indicate dal Presidente del Tribunale di Parma nel dicembre 2014.

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I dati certi che qui si vogliono mettere in evidenza sono due:

  1. il rischio a cui si espone il soggetto beneficiario dell'assegno di mantenimento (coniuge separato, figlio minorenne o maggiorenne ma economicamente non autosufficienti o coniuge divorziato che sia) quando, in caso di inadempienza, si limitasse esclusivamente a richiedere al datore di lavoro dell'obbligato (ex articolo 8 legge 898/1970) un semplice accredito diretto in conto corrente, senza portare avanti azione esecutiva di pignoramento dello stipendio o, almeno, senza chiedere al Presidente del Tribunale competente (ex articolo 156 codice civile) di impartire l'ordine al datore di lavoro dell'obbligato di versare una parte dell'assegno di mantenimento direttamente agli aventi diritto: il beneficiario potrebbe ritrovarsi, un domani, con metà dello stipendio dell'obbligato già impegnato da altri creditori e da cessione del quinto in corso e, pertanto, nella condizione di non poter fruttuosamente ed efficacemente escutere l'obbligato inadempiente (il datore di lavoro, infatti, effettua la ritenuta a favore del beneficiario del mantenimento solo su base volontaria, né della somma assegnata al beneficiario il giudice dell'esecuzione potrà tener conto, per legge, in sede di pignoramento dello stipendio, al fine di lasciare la necessaria capienza ad una eventuale, successiva azione esecutiva promossa dal beneficiario presso il datore di lavoro dell'obbligato).
  2. il rischio a cui si espone il soggetto obbligato inadempiente nel momento in cui il beneficiario si rivolgesse al Presidente del Tribunale per chiedere ed ottenere (ex articolo 156 codice civile) di impartire l'ordine al datore di lavoro di versare una parte dell'assegno di mantenimento direttamente agli aventi diritto: in caso di creditori che avessero proceduto esecutivamente nei confronti dell'obbligato per debiti di natura diversa (ordinari ed esattoriali, ad esempio) e di cessione del quinto in corso, l'obbligato potrebbe trovarsi con uno stipendio impegnato per più della metà al servizio di crediti alimentari, ordinari esattoriali e cessione del quinto. In questo caso, infatti, il datore di lavoro è obbligato (dall'ordine impartito dal Presidente del Tribunale) ad effettuare la ritenuta a favore del beneficiario del mantenimento, ma della somma già effettivamente vincolata non si dovrà necessariamente tener conto in sede di pignoramento dello stipendio, se non per motivazioni di giustizia sociale e a discrezione del giudice dell'esecuzione. Ricordiamo che l'articolo 545 del codice di procedura civile limita il pignoramento a metà dello stipendio solo in presenza di precedenti pignoramenti.

Analogo discorso vale, naturalmente, quando l'obbligato sia un pensionato. In questo caso per datore di lavoro potrà intendersi l'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Insomma, solo per motivazioni di opportunità e giustizia sociale, il giudice potrebbe limitare la somma assegnabile a seguito di pignoramento, sui cui già sussista ordine di pagamento di un assegno di mantenimento, nella somma massima della metà dello stipendio: ma, mi sembra evidente, anche sacrificando parte dell'assegno di mantenimento.

La ratio è quella (la si si possa condividere o meno ha poco importanza) per cui un accordo omologato fra coniugi in via di separazione o divorzio, che preveda una assegno di mantenimento pari o superiore a metà della retribuzione netta dell'obbligato non possa comprimere, oltre misura, i diritti di eventuali creditori dell'obbligato.

15 Ottobre 2016 · Marzia Ciunfrini




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2 risposte a “Pignoramento stipendio e pensione su cui grava ritenuta ex articolo 8 legge 898/1970 o ordine di pagamento diretto del Tribunale ex articolo 156 codice civile”

  1. Vitt61 ha detto:

    Il mio stipendio di dipendente pubblico è già oggetto – da oltre 5 anni – di pignoramento per crediti alimentari per un importo par ad 1/5 del suo ammontare. Recentemente è stato notificato all’ente pubblico che eroga il mio stipendio un altro e successivo pignoramento derivante da una fideiussione concessa ad una banca, e, sulla base del “simultaneo concorso” previsto dal 5° comma dell’articolo 545 del codice di procedura civile, l’ente pubblico ha reso comunicazione positiva ed ha accantonato l’ulteriore importo di 1/5 in attesa dell’udienza fissata nel marzo 2017. E’ legittimo questo cumulo? Grazie in anticipo dell’attenzione che mi sarà prestata.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Purtroppo il cumulo è legittimo. Il massimo del 20% (1/5) si riferisce, infatti, a ciascuno di due crediti di natura diversa (nello specifico alimentare ed ordinario) e la somma dei due pignoramenti, arrivando al 40%, si mantiene sotto la soglia massima di legge del 50% del prelievo dello stipendio, al netto delle ritenute fiscali e contributive.

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