Calcolo della quota effettivamente pignorabile dello stipendio – Esempi pratici

Regole ed esempi di calcolo per il pignoramento dello stipendio - Classificazione dei debiti in ordinari, esattoriali ed alimentari

Per comprendere appieno i meccanismi di calcolo della quota effettivamente pignorabile dello stipendio bisogna partire innanzitutto dalla classificazione dei debiti assunti nei confronti del soggetto procedente.

Parliamo di debiti ordinari quando il creditore è una banca, un privato o una finanziaria. Siamo quindi nel novero dei prestiti concessi e non rimborsati per credito al consumo (acquisto a rate di elettrodomestici, automobili, arredi) o per credito personale non finalizzato, per cessione del quinto dello stipendio (in caso di licenziamento per giusta causa, dimissioni volontarie o perdita del lavoro quando tali eventi non siano coperti da assicurazione).

E, ancora, possiamo considerare ordinari i debiti formatisi come conseguenza di assegni scoperti, di cambiali non onorate, di parcelle professionali non saldate, di scritture private che prevedono obbligazioni in denaro a cui non si è adempiuto, di morosità per bollette relative alla fornitura di gas, luce, servizi di telefonia e di connettività ad internet.

Ci riferiamo a debiti esattoriali quando il creditore è una Pubblica Amministrazione e il soggetto procedente si identifica con Equitalia o un concessionario della riscossione che opera su mandato di un ente locale. E quindi entriamo nella fattispecie di cartelle esattoriali, avvisi di accertamento immediatamente esecutivi e ingiunzioni fiscali per il recupero degli importi riconducibili all'omesso o insufficiente versamento delle sanzioni amministrative, ed in particolare delle multe inflitte per violazione del Codice della strada, dei tributi locali (Tarsu, Ici, Tasi), del bollo auto (tassa automobilistica), delle imposte di registro, delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali.

Infine, troviamo i debiti alimentari. Si tratta di assegni di mantenimento per il coniuge separato o divorziato e per i figli quantificati in sede giudiziale (anche nel caso di omologazione di una accordo di separazione o divorzio), e, più in generale, degli assegni periodici risultanti da provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria dovuti, in base a quando disposto dal codice civile (articolo 433 e seguenti) ai familiari (coniuge, figli, genitori, nuora, nipoti, fratelli e sorelle) che versano in uno stato di grave indigenza.

Regole ed esempi di calcolo per il pignoramento dello stipendio - Cosa deve intendersi per reddito da stipendio percepito dal debitore

Quando nel seguito scriveremo di reddito da stipendio percepito dal debitore, ci riferiremo sempre a quanto mensilmente erogato dal datore di lavoro o dall'INPS rispettivamente a titolo di stipendio, al lordo di eventuali cessioni del quinto, prestiti delega, pignoramenti presso terzi già azionati e al netto delle ritenute fiscali e contributive di legge.

Per capirci, se al lavoratore dipendente viene accreditato in conto corrente un importo di 1100 euro, avendo subito un prelievo mensile alla fonte di 150 euro per cessione volontaria del quinto e un prelievo di 100 euro, sempre alla fonte, per un prestito delega, intenderemo che il reddito da stipendio percepito dal debitore è di 1350 euro.

Regole ed esempi di calcolo per il pignoramento dello stipendio - La capienza residuale per i pignoramenti azionabili

Passiamo ora alla definizione di capienza residua per i pignoramenti azionabili: la capienza residua per i pignoramenti azionabili è pari alla metà del reddito mensilmente percepito a titolo di stipendio (come già precisato, al lordo di eventuali cessioni del quinto e prestiti delega e al netto delle ritenute fiscali e contributive di legge) diminuita degli importi relativi ad eventuali pignoramenti già azionati e della eventuale cessione del quinto in corso.

Da notare che un eventuale rateo per prestito delega in corso è escluso dal computo della capienza residua per i pignoramenti azionabili. In pratica, come avremo modo di vedere nel seguito, un eventuale prestito delega in corso viene assimilato, nè più, nè meno, ad un debito ordinario che non incide nella determinazione della quota effettivamente pignorabile.

Se lo stipendio è di 1200 euro, la capienza residua per i pignoramenti azionabili, in assenza di pignoramenti già azionati e di cessione, è pari a 600 euro.

Se al lavoratore dipendente viene accreditato in banca una somma di 1100 euro ed ha in corso una cessione del quinto con prelievo alla fonte di 150 euro, nonché un prestito delega con prelievo alla fonte di 80 euro, il suo reddito percepito è di 1330 euro. La capienza residua per i pignoramenti azionabili sarà la metà del reddito percepito (665 euro) diminuita della quota impegnata nella cessione del quinto. La capienza residua per i pignoramenti azionabili è dunque pari a 515 euro.

Regole ed esempi di calcolo per il pignoramento dello stipendio - La quota teorica massima pignorabile per i debiti ordinari, esattoriali ed alimentari

Per quanto attiene i debiti ordinari (lo ricordiamo, quelli assunti con banche, privati e finanziarie) la quota teorica massima pignorabile dello stipendio è pari ad un quinto (20%) del reddito percepito mensilemente dal lavoratore.

Ad esempio, a fronte di un reddito mensile di 1500 euro, il lavoratore dipendente si vedrà attribuita una quota teorica massima pignorabile per il proprio stipendio, per debiti ordinari, di 300 euro.

La motivazione per cui scriviamo di quota teorica massima pignorabile sarà chiara (speriamo) nel prosieguo dell'articolo. Per adesso è importante sottolineare che la quota teorica massima pignorabile non coincide necessariamente con la quota che sarà effettivamente pignorata; e che se, ad esempio, la quota teorica massima pignorabile è di 300 euro, non è il giudice, a sua discrezione, a stabilire la quota effettivamente pignorabile nel range zero-300 euro. Si tratterà, invece, di conseguenze imputabili esclusivamente alla rigida applicazione tecnica delle regole generali riguardanti il pignoramento di stipendi.

Infatti, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione le condizioni economico patrimoniali del debitore e l'eventuale sovraindebitamento in cui egli versa: la rata del mutuo da pagare, le rette per asilo nido, le spese da sostenere per i figli all'università, l'assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge separato o divorziato ed ai figli, il carico derivante dal pagamento di bollette per utenze domestiche, le rate da rimborsare per i prestiti in corso (anche relative ad un prestito delega) non incidono nella determinazione della quota effettivamente pignorabile di stipendi.

Il giudice nel quantificare la quota effettivamente pignorabile terrà conto esclusivamente della natura del debito (ordinario, esattoriale, alimentare) da cui dipende la quota teorica massima pignorabile nonché della capienza per pignoramenti che tiene anche in conto di una eventuale cessione del quinto in corso.

Riprendendo il filo del discorso relativo alla quota teorica massima pignorabile, passiamo ad esaminarne l'entità per quel che attiene i debiti esattoriali.

La quota teorica massima pignorabile globale dello stipendio per debiti esattoriali (quelli per la cui riscossione coattiva agisce Equitalia o un concessionario delegato da Regioni o Comuni) è determinata in misura pari al 20% della componente assoggettabile a pignoramento. Per ciascun esattore (Equitalia e ciascuno dei concessionari locali) la quota teorica massima pignorabile sarà di un decimo (10%) del reddito percepito di stipendio fino a 2500 euro; di un settimo (14,2%) del reddito percepito di stipendio superiore a 2500 euro e non superiori a 5000 euro. Se il reddito da stipendio percepito dal debitore supera i cinquemila euro, il primo esattore procedente potrà prelevare un quinto (20%).

Se il lavoratore dipendente percepisce uno stipendio di 1200 euro ed ha contratto debiti esattoriali, si vedrà attribuita una quota teorica massima pignorabile globale di 240 euro. La quota teorica massima pignorabile da ciascun esattore sarà di 120 euro (1/10 della quota pignorabile di 1200 euro). Percependo, invece, un reddito da stipendio di 2600 euro, la quota teorica massima pignorabile globale per debiti di natura esattoriale sarà di 520 euro. Entro questo limite e presupponendo vi sia capienza, ciascun esattore potrà pretendere circa 371 euro (1/7 di 2600 euro)

E per i debiti classificati come alimentari, quali gli assegni di mantenimento e l'obbligo di sostenere economicamente parenti o affini in stato di grave indigenza, cosa accade? Sempre compatibilmente con altri vincoli di legge che esamineremo nel dettaglio più avanti, qui entra pesantemente in gioco un'ampia discrezionalità del giudice: infatti, il codice di procedura civile dispone che gli stipendi possano essere pignorati, per crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato (lo scopo di tale autonomia discrezionale è quello di massimizzare, nei limiti del lecito, il rimborso integrale del credito alimentare).

Alcune sentenze (Corte Costituzionale 1041/1988 e Corte di Cassazione 25043/11) sembrano fissare ad 1/3 della quota pignorabile del reddito percepito dall'obbligato il tetto massimo prelevabile per soddisfare crediti di natura alimentare. In questa sede ci limiteremo, invece, a supporre che il giudice possa disporre il pignoramento dello stipendio in base a quanto stabilito dal codice civile senza tener conto della giurisprudenza, peraltro non univoca.

Regole ed esempi di calcolo per il pignoramento dello stipendio - Gli elementi in base ai quali il giudice è chiamato a stabilire l'entità della quota effettivamente pignorabile

Dal datore di lavoro (o dall'INPS) il giudice deve acquisire informazioni circa il reddito da stipendio percepito dal debitore sottoposto ad esecuzione, includendo le eventuali cessioni del quinto in corso e i possibili pignoramenti che già insistono sullo stipendio del debitore nei confronti del quale si procede.

Naturalmente, il giudice conosce, sulla base della documentazione prodotta da chi avvia l'azione esecutiva di pignoramento presso terzi, la natura del debito: se esattoriale, ordinario o alimentare.

Tecnicamente, dunque, al giudice non resta che:

  1. ricostruire il reddito percepito da stipendio del debitore (comprensivo di eventuali trattenute in corso relative a cessioni del quinto, a prestiti delega, a pignoramenti già azionati e al netto delle ritenute di legge);
  2. determinare la capienza residua per i pignoramenti azionabili nei confronti del debitore, che è pari alla metà del reddito da stipendio percepito dal debitore, diminuita degli eventuali importi già pignorati e ceduti.

Per orientare la propria decisione in merito all'entità della quota effettivamente pignorabile, il giudice dovrà tener conto di quanto previsto dalle leggi vigenti.

In particolare, dall'articolo 545 del codice di procedura civile, dalle norme sul pignoramento esattoriale introdotte dal decreto legge 16/12, dal disposto dell'articolo 68, secondo comma della legge 180/50 sul pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni (che assumeremo estese a tutti i dipendenti e pensionati) in base al quale, qualora i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione, non si può pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio percepito (o della pensione percepita) e la quota ceduta.

Il combinato disposto della normativa e della giurisprudenza appena richiamata implica che:

  1. l'importo totale già eventualmente pignorato in passato al lavoratore, sommato alla quota effettivamente pignorabile in base all'attuale azione esecutiva promossa dal creditore procedente e al rateo di una eventuale cessione del quinto in corso, non potrà mai eccedere la capienza, ovvero la metà del reddito da stipendio percepito;
  2. se il debito è di natura ordinaria, la quota teorica massima pignorabile, da applicare alla componente assoggettabile a pignoramento, è del 20% (un quinto);
  3. se il debito è di natura esattoriale, la quota teorica massima pignorabile per tutti gli eventuali esattori procedenti (globale), da applicare alla componente assoggettabile a pignoramento, è del 20% (un quinto);
  4. se il debito è di natura esattoriale e il reddito percepito dal debitore a titolo di stipendio non supera i 2500 euro, per ciascun esattore procedente la quota teorica massima pignorabile, da applicare alla componente assoggettabile a pignoramento, è del 10% (un decimo);
  5. se il debito è di natura esattoriale e il reddito percepito dal debitore a titolo di stipendio è superiore ai 2500 euro, ma non supera i 5000 euro, per ciascun esattore procedente la quota teorica massima pignorabile, da applicare alla componente assoggettabile a pignoramento, è del 14,2% (un settimo);
  6. se il debito è di natura esattoriale e il reddito percepito dal debitore a titolo di stipendio è superiore ai 5.000 euro, per il primo esattore procedente la quota teorica massima pignorabile, da applicare alla componente assoggettabile a pignoramento, è del 20% (un quinto);
  7. se il debito è di natura alimentare sarà il giudice, con ampio margine di discrezionalità, a stabilire la quota effettiva da pignorare compatibilmente con il vincolo, fissato per legge, che la somma dell'importo effettivamente pignorato, degli eventuali pignoramenti preesistenti nonché del rateo per una eventuale cessione del quinto in corso, non ecceda l'importo massimo che può essere mensilmente trattenuto al debitore (vale a dire la metà del reddito da stipendio percepito).

Da notare la non incidenza di un prestito delega rispetto alla capienza residua per i pignoramenti azionabili. Se al debitore vengono accreditati in banca 1000 euro a titolo di stipendio ed ha in corso un prestito delega di 100 euro, senza pignoramenti pregressi, la capienza residua per i pignoramenti azionabili è di 550 euro (il reddito percepito è, infatti, 1100 euro e non 1000). Se al debitore vengono accreditati in banca 1000 euro a titolo di stipendio ed ha in corso una cessione del quinto di 100 euro, sempre in assenza di pignoramenti pregressi, la capienza residua per i pignoramenti azionabili nei confronti del debitore, ammonta, invece, a 450 euro (la metà del reddito percepito di 1100 euro a cui va sottratto il rateo mensile impegnato nella cessione del quinto).

Regole ed esempi di calcolo per il pignoramento di stipendi - Capienza in caso di concorso di più pignoramenti

Se il creditore procedente agisce nei confronti del debitore per un credito ordinario, e gli viene assegnata una quota effettiva uguale alla quota massima teorica (pari ad un quinto dello stipendio), un successivo creditore per debiti ordinari potrà reclamare una quota dello stipendio del debitore solo dopo che il creditore ordinario antecedente sarà stato integralmente rimborsato.

Supponiamo che il debitore disponga di un reddito percepito di 1000 euro a titolo di stipendio e che al primo creditore ordinario procedente, una banca, sia assegnata una quota effettiva di pignoramento pari a quella massima teorica, cioè 200 euro. Un secondo creditore, poniamo una finanziaria, che voglia ottenere dal debitore il rimborso di un prestito personale restato insoluto, dovrà attendere che alla banca sia stato rimborsato l'intero credito per cui si era rivolta al giudice.

Se il creditore procedente agisce nei confronti del debitore per un credito esattoriale, e gli viene assegnata una quota effettiva uguale al 10%, un successivo creditore per debiti esattoriali potrà reclamare un altro 10% dello stipendio del debitore; un terzo creditore per debiti esattoriali potrà reclamare una quota dello stipendio del debitore solo dopo che uno dei creditori esattoriali antecedenti sarà stato integralmente rimborsato.

Diverso il meccanismo per crediti alimentari, laddove, come abbiamo visto, non esiste una quota massima teorica fissata per legge. Se il creditore procedente agisce nei confronti del debitore per un credito alimentare, un successivo creditore per debiti alimentari potrà reclamare una quota dello stipendio del debitore solo se c'è capienza.

Come abbiamo avuto modo di accennare in altre sezioni dell'articolo, le cose non cambiano, per quanto attiene la capienza residua per i pignoramenti azionabili se il debitore ha in corso il cosiddetto "doppio quinto" (cioè una cessione del quinto ed un prestito delega) oppure solo una cessione del quinto.

Ad esempio, per un reddito percepito da stipendio di 1110 euro con doppio quinto in corso di 440 euro, la capienza residua relativa ai pignoramenti azionabili è pari a 330 euro risultato della differenza fra 550 euro (metà del reddito percepito) e 220 euro (rateo per il rimborso della cessione del quinto). Allo stesso risultato si perverrebbe nel caso in cui il debitore, con il medesimo reddito da stipendio, avesse in corso la sola cessione del quinto. Questo per dire che l'eventuale stipula di un prestito delega non ha alcun effetto sull'ammontare della capienza residua per i pignoramenti azionabili nei confronti del debitore.

Regole ed esempi di calcolo per il pignoramento di stipendi - Esempi pratici

Di seguito, alcuni esempi pratici finalizzati ad illustrare i meccanismi di calcolo della quota effettivamente pignorabile dello stipendio, con o senza cessione del quinto in corso, con o senza pignoramenti pregressi.

Stipendio percepito 1.200
Componente pignorabile 1.200
Cessione quinto in corso nessuna
Pignoramento per crediti alimentari in corso nessuno
Pignoramento per crediti ordinari in corso 240
Quota teorica massima di un pignoramento esattoriale 120
Capienza residua per pignoramenti 360
Quota effettiva pignorata per un debito esattoriale 120

Stipendio percepito 1.800
Componente pignorabile 1.800
Cessione quinto in corso 360
Pignoramento per crediti esattoriali in corso 257
Pignoramento per crediti alimentari in corso 283
Quota teorica massima di pignoramento ordinario 360
Capienza residua per pignoramenti 0
Quota effettiva pignorata per debiti ordinari 0

Stipendio percepito 2.100
Componente pignorabile 2.100
Cessione quinto in corso 0
Pignoramento per crediti esattoriali in corso 300
Pignoramento per crediti ordinari in corso 420
Quota teorica massima di pignoramento alimentare N/A
Capienza residua per pignoramenti 330
Quota effettiva pignorata per debiti alimentari 330

Stipendio percepito 1.200
Componente pignorabile 1.200
Cessione quinto in corso nessuna
Prestito delega in corso 240
Pignoramento per crediti alimentari in corso nessuno
Pignoramento per crediti ordinari in corso 240
Quota teorica massima di pignoramento esattoriale 120
Capienza residua per pignoramenti 360
Quota effettiva pignorata per un debito esattoriale 120

26 Luglio 2015 · Ludmilla Karadzic


Commenti e domande

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10 risposte a “Calcolo della quota effettivamente pignorabile dello stipendio – Esempi pratici”

  1. Anonimo ha detto:

    un ultima cosa.. se l’azienda riceve l’atto di pignoramento da avvocato.. in data 22 gennaio con intimazione di non versare la cifra pignorata, la sentenza sarà il 26 marzo, da quando scalano la rata del pignoramento.. da gennaio o da febbraio?.. cioè i primi di aprile con lo stipendio di marzo preleveranno 2 o 3 rate?
    se sa indicarmi cosi comincio a farmene una ragione

    grazie

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Il datore di lvoro deve iniziare gli accantonamento da subito, dalla data di notifica dell’atto di pignoramento: poi, semmai, dopo la decisione del giudice, restituisce al lavoratore dipendente e debitore esecutato, una eventuale eccedenza.

  2. Anonimo ha detto:

    Grazie mille, pensavo fosse il 10% avevo letto che dal 2019 per redditi inferiori a 2500 la quota era scesa… forse allora non per il mio caso..

    grazie moltissimo

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Se il creditore procedente è Agenzia delle Entrate Riscossione (per omesso versamento tributi erariali) allora la percentuale di pignoramento è del 10% se la busta paga non eccede i 2.500 euro.

  3. Anonimo ha detto:

    Grazie Anna, non terrà conto di altre spese quindi?.. la cessione è di 170 euro +290 vuol dire che prenderò uno stipendio di 1000 euro mal contato.. e ho un rateo mutuo di oltre 500, perchè è l’unico reddito che ho in casa, il mio compagno è disoccupato.. e tra l’altro il debito sarebbe per entrambi ma il pignoramento è arrivato in solido fra le parti

    grazie

    • Ornella De Bellis ha detto:

      La cessione del quinto rileva in caso di pignoramenti concorrenti, per debiti di natura diversa, imponendo il codice civile che la somma del prelievo complessivo per pignoramenti e cessione del quinto non superi la metà della busta paga del debitore. La rata del doppio quinto (prestito delega), del mutuo, la disoccupazione del compagno ed il fatto che il credito azionato sia stato fruito anche del compagno non sono elementi che rilevano ai fini della determinazione della percentuale prelevata dalla busta paga, che nella fattispecie sarà del 20% (calcolando la retribuzione mensile al netto delle imposte e dei contributi previdenziali, ma al lordo di quanto destinato a servire il rimborso di prestito per cessione del quinto e prestito delega)

  4. Anonimo ha detto:

    buongiorno,
    ho un debito privato spese condominiali non pagate circa 6000 euro.
    Hanno inviato un pignoramento presso il datore di lavoro, ho già una cessione del quinto sullo stipendio che copre meno del 5°.. quanto possono pignorarmi? percepisco circa 1450 euro al mese..- la cessione 1280/1300
    grazie

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Se la busta paga è di 1450 euro (al netto di tasse e contributi e al lordo della cessione del quinto) il giudice autorizzerà un pignoramento del 20% che, alla data, corrisponde a 290 euro/mese.

  5. Anonimo ha detto:

    Fra 5 giorni Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) dovrebbe pignorarmi lo stipendio per bollo non pagato di euro 381 circa. Il 15 prendo lo stipendio che è di circa 240 x un’ora e mezza al giorno, volevo sapere se tengono conto solo dello stipendio oppure di eventuali soldi in più che sfiga vuole me li caricano proprio questo mese sono arretrati per l’assegno familiare di 1 anno. Quindi non ci saranno solo i miei 240 di stipendio inferiore alla cifra dovuta ma questi soldi in più. Possono tirarmeli via o devono separarli dal mio stipendio? Spero di essere stata chiara.

    • Stia tranquilla: gli assegni familiari, anche in arretrato, non sono pignorabili costituendo una misura di sostegno al reddito. La retribuzione da lei percepita, al netto degli assegni familiari, degli oneri fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali, subirà un prelievo limitato al 10% mensile, ex articolo 72 ter del DPR 602/1973, a mente del quale le somme dovute a titolo di stipendio, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro.

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