Pignoramento dello stipendio e del trattamento di fine rapporto

Pignoramento di uno stipendio già decurtato

Fra non molto mi vedrò notificare citazione del tribunale per eventuale pignoramento dello stipendio. Adesso ne percepisco uno gia' decurtato, impegnato per i prossimi 10 anni.Visto che ho 44 anni, presumo che non riuscirò ad estinguere fino alla pensione tutti i miei debiti.

Potete dirmi che accadrà alla liquidazione? Ci sarà un ulteriore Pignoramento TFR?

Si rifaranno sempre del quinto, ogni mese o su tutta la liquidazione?

Pignoramento dello stipendio e del TFR

Prima dell'entrata in vigore della “Legge finanziaria 2005”, il lavoratore che avesse contratto un debito poteva subire una trattenuta della retribuzione per effetto di un pignoramento del creditore, secondo i limiti disposti dalla disciplina del codice di procedura civile, il cui articolo 545, comma 3,  consentiva che le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, fossero pignorabili nei seguenti casi e misure:

  • per crediti alimentari nella misura autorizzata dal Presidente del Tribunale o da un giudice delegato;
  • per i tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni e per ogni altro credito nella misura di un quinto;
  • per il simultaneo concorso delle cause precedentemente indicate non oltre l’ammontare della metà.

Dal 1° gennaio 2005, invece, per i pignoramenti notificati all'azienda, si applicano i diversi limiti disposti dall'articolo 2 del Testo unico numero 180/1950. Per effetto di tale disposizione gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti sono pignorabili:

  1. fino alla concorrenza di un terzo del loro importo, al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
  2. fino alla concorrenza di un quinto del loro importo, al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato, gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d’impiego o di lavoro;
  3. fino alla concorrenza di un quinto del loro importo, al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all'impiegato o salariato.

Per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2) e 3), non può essere colpita una quota retributiva maggiore del quinto, mentre, per il solo caso in cui concorra una causa di cui al numero 1), potrà essere colpita la retribuzione fino alla metà.

Per i sequestri e i pignoramenti derivanti da crediti alimentari, è stato dunque introdotto un limite fisso, con conseguente eliminazione del potere di determinazione prima attribuito al giudice.

Per il concorso di più crediti, diversi da quelli alimentari, è stato invece introdotto, a vantaggio del lavoratore, il limite massimo del quinto.

Anche il trattamento di fine rapporto può essere sottoposto a sequestro e pignoramento negli stessi limiti sopra indicati.

30 Ottobre 2012 · Lilla De Angelis


Commenti e domande

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14 risposte a “Pignoramento dello stipendio e del trattamento di fine rapporto”

  1. Lucia Alessia ha detto:

    La ringrazio. È stata preziosissima. Domani mi muovo. Non ho ricevuto alcun sollecito finora. Ma voglio fare tutto per bene. Dopo una settimana dalla variazione anagrafica informerò i creditori e da quando i miei avranno in mano il mio nuovo certif residenza, (solo per loro tranquillità) respingeranno tutte le raccomandate con la motivazione che mi sono trasferita. Noncapisco però, perché attendere prudenzialmente i 30 gg. Cosa potrebbero contestarmi ?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Che la notifica è valida, cincischiando sulla data di avvenuta variazione. E’ vero che il diritto è dalla sua, ma meglio evitare, quando è possibile, di essere tirata per i capelli in dispute da azzeccagarbugli. I creditori hanno sempre avvocati dalla loro parte, spesso a stipendio. Lei?

      Le aule dei tribunali traboccano di contenzioso sulla validità della notifica successiva ad un cambio di residenza.

  2. Lucia Alessia ha detto:

    Quindi occorre un mese? Perché al comune mi hanno detto che la modifica è immediata e dal giorno successivo possono già rilasciarmi il nuovo certificato di residenza, perché già dopo un giorno non risulterei più residente dai miei. Perché dovrei attendere 30 giorni? Hanno sbagliato ad informarmi al comune?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Si, in effetti le variazioni di residenza ai fini della notifica degli atti hanno effetto dall’avvenuta variazione anagrafica, almeno secondo gli ultimi orientamenti della giurisprudenza. Il termine di 30 giorni voleva essere un suggerimento prudenziale, onde evitare possibili contestazioni che lei dovrebbe poi risolvere comunque in sede giudiziale.

      In Comune l’hanno correttamente informata. Ma, se deve cambiare, meglio farlo subito che il giorno prima della notifica di un atto fra quelli che lei si aspetta di ricevere.

  3. Lucia Alessia ha detto:

    Io nel nuovo indirizzo di residenza ritirerò senza problemi. Anche perché è un appartamento in affitto ammobiliato, per cui nulla potranno portar via, anche perché io non ho veramente più niente, nemmeno un lavoro.
    Vi chiedo anche, prima di pignorare una eventuale disoccupazione che tempi ci sono? Potrebbero pignorarla direttamente sul conto dove dovrebbero accreditarmela o alla fonte direttamente all’Inps?
    Vi ringrazio – siete veramente preziosi!

    • Ornella De Bellis ha detto:

      I tempi non sono quantificabili. Il pignoramento presso terzi può avvenire sia pignorando il conto corrente (il terzo pignorato è la banca) o pignorando il 20% dell’indennità di disoccupazione nella parte in cui eccede il minimo vitale (in questo caso il terzo pignorato è l’INPS). Tutto dipende dalla strategia adottata dal creditore, dalle informazioni di cui è in possesso e dall’entità del debito.

  4. Lucia Alessia ha detto:

    È stata chiara, ma non ho capito l’ultimo periodo. Nel momento in cui io on avrò più la residenza presso i miei genitori, ad es. da domani, se arrivano raccomandate a me inidirizzate presso l’indirizzo dei miei genitori, loro non dovrebbero respingerle dicendo che mi sono trasferita?
    Inoltre devo avvisare sin da subito, le finanziarie e banche del mio cambio di residenza con racc a/r affinché nn spediscano più nulla all’indirizzo dei miei genitori?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Nel momento in cui lei non avesse più la residenza presso i suoi genitori (ad esempio a partire dal 30.mo giorno successivo a quello in cui il comune registrerà l’avvenuta variazione) e arrivassero raccomandate a lei indirizzate presso l’abitazione dei suoi genitori, loro dovrebbero respingerle dicendo che lei si è trasferita.

      Può avvisare da subito, se vuole, i creditori dell’avvenuto cambio di residenza. Ma che ciò riesca ad evitare l’inoltro delle comunicazioni al vecchio indirizzo è tutto da verificare.

  5. Lucia Alessia ha detto:

    Se io cambiassi residenza? Presso un parente che vive in affitto in un appartamento già ammobiliato? Entro che tempi potrei cambiare la residenza? Non ho ancora ricevuto nemmeno una raccomandata di sollecito.
    Una volta cambiata residenza, devo subito comunicare alle banche e finanziarie con racc a/r? Nel caso io cambiassi residenza i miei genitori possono respingere le mie raccomandate?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Formalmente lei deve cambiare la residenza prima che le venga notificato il precetto.
      Una volta trasferita la residenza anagrafica prima che abbiano avuto inizio le procedure esecutive, è onere del creditore individuare il luogo dove effettuare le notifiche al debitore. Il creditore deve, in altre parole, procedere alle necessarie ricerche anagrafiche per poter notificare il precetto (o altro).

      I suoi genitori possono (e devono) non accettare gli atti indirizzati alla figlia, indicando all’agente notificatore che quest’ultima ha trasferito la residenza da tempo e che con la destinataria della comunicazione non intercorre più alcun rapporto. Farebbero bene anche a pretendere dall’agente notificatore una relata del tentativo di notifica andato a vuoto.

      Questo per rispondere alla sua domanda, nell’ipotesi che lei si preoccupi di non voler caricare i propri genitori di fastidi e/o responsabilità ulteriori. Ma, corre l’obbligo di precisare che, nel caso in cui le fossero notificati degli atti all’indirizzo di residenza, un eventuale rifiuto a ritirare le comunicazioni a lei indirizzate (o anche l’accorgimento di rendersi temporaneamente irreperibile) non le eviterebbe il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza.

  6. Lucia Alessia ha detto:

    La ringrazio. Però leggevo proprio sul vs. sito, che possono essere pignorati i mobili presenti nell’appartamento del genitore che ospita i figli. Che i genitori possono fare una successiva opposizione, presentare fatture di acquisto mobili ecc.

    Per alcuni mobili, hanno anche delle fatture, ma per altri, sono mobil acquistati nel corso del matrimonio di 50 anni. Non hanno nulla. Mi conviene fare un contratto di comodato e registrarlo? Non voglio creare problemi ai miei genitori che sono anziani. Datemi un consiglio!

    • Simonetta Folliero ha detto:

      Se, in occasione di un pignoramento presso la propria residenza, il debitore esibisce all’ufficiale giudiziario un contratto di comodato, registrato in data anteriore al pignoramento, dal quale risulta che tutti i beni mobili, ivi presenti, appartengono ad un terzo, l’ufficiale giudiziario, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione numero 23625 del 20 dicembre 2012, non può comunque esimersi dal procedere al pignoramento.

      All’effettivo proprietario resta la possibilità di ricorrere allo strumento processuale dell’opposizione del terzo all’esecuzione. Il che comporta la necessità di farsi poi assistere comunque da un legale per la restituzione dei beni pignorati. Lo stesso discorso vale nel caso in cui non esista un contratto di comodato, ma il terzo proprietario dei beni pignorati abbia la possibilità di esibire prove documentali sul possesso.

      L’ufficiale giudiziario deve, cioè, limitarsi a presumere la proprietà dei beni in capo al debitore. Non può esaminare nel merito la documentazione esibita dall’eventuale terzo proprietario, al quale non resta che affidarsi ad un legale per procedere con opposizione all’esecuzione e poter, così, rientrare nella disponibilità dei beni pignorati.

      In altre parole, c’è il rischio, mantenendo la residenza attuale, di creare comunque dei problemi ai genitori conviventi. Anche nell’ipotesi che lei possa esibire un contratto di comodato o che i suoi genitori possano produrre le prove di acquisto dei beni pignorati.

      Detto questo, io, debitrice, mi preoccuperei poco di un pignoramento presso la residenza nella quale convivo con i miei genitori. Si tratta, come più volte viene affermato in questo spazio web, di azione esecutiva assai poco efficace che viene posta in essere solo quando il debitore vive in una residenza di pregio all’interno della quale è ragionevole aspettarsi di rinvenire beni di valore.

  7. Lucia Alessia ha detto:

    Buongiorno. Non riesco a inserire in altro modo la mia problematica. Due mesi fa sono stata licenziata da un’azienda in crisi. Non ho percepito ultimi due stipendi e TFR, dovrò attendere fallimento e richiederli fra un anno almeno, all’Inps. La mia situazione è molto pesante: ho due prestiti da restituire a due banche/finanziarie , il mio conto bancario con extrafido bloccato e 5 carte di credito revolving insolute. Finora ho sempre pagato tutto puntuale. Ma da un mese, non prendendo stipendio, tutti i rid sono stati respinti. Non ho beni immobili, ho una vecchia auto che varrà max € 1.000,00. Ho vissuto finora ospite dai miei genitori, pensionati (con cessione di un quinto sulla pensione, per cui non possono aiutarmi), a loro volta in affitto. Ora mi trasferirò in un’altra città per cercare un altro lavoro. Ma non è semplice perché ho 46 anni. Come devo comportarm? Dovrei scrivere alle banche ed avvisarle della mia situazione? Devo ignorare le telefonate e lettere dei recuperi credito? I miei genitori (quando sarò partita dovranno ricevere o respingere le raccomandate a me indirizzate? Potrebbero creare dei problemi ai miei genitori? Portare via i loro mobil? Pignorare il loro conto corrente, per la parentela? In ultimo potrebbero pignorare la mia disoccupazione subito o ne verrei a conoscenza prima? Un domani potrebbero pignorare il mio TFR? Io non ho più nulla!

    • Inutile scrivere ai creditori, butterebbe via i soldi delle raccomandate. Comunque, venderanno il credito che vantano nei suoi confronti ad una società di recupero crediti.

      Per la stessa ragione, inutile, oltre che dispendioso per i suoi genitori, farsi rispedire le comunicazioni via posta semplice dei saprofiti che acquisteranno il credito e pretenderanno i soldi che lei non ha. Si limiti a restare informata solo delle notifiche effettuate con raccomandata AR.

      In linea puramente teorica un creditore potrebbe procedere al pignoramento dei beni rinvenibili presso la residenza del debitore e quindi presso la casa dei suoi genitori. Ma si tratta di un’ipotesi decisamente astratta perché questi soggetti non anticipano un euro di spese se non sono sicuri di portare via soldi in contanti. Lo stesso discorso vale, dunque, per il catorcio che lei possiede.

      Esclusa questo accademico scenario, pensione, conto corrente e mobili dei suoi genitori sono al sicuro. I genitori non pagano per i debiti dei propri figli. Al più saranno costretti a sorbirsi qualche spiacevole telefonata da parte di interlocutori scortesi e maleducati. Ma, con il tempo ci si abitua e si impara a rispondere per le rime.

      L’indennità di disoccupazione non è pignorabile fino al minimo vitale (circa 500 euro). Il residuo è pignorabile nella misura del 20%. Comunque, il creditore dovrebbe notificarle l’avvio della procedura di escussione coattiva ed anche l’INPS dovrebbe inviarle adeguata comunicazione.

      In futuro, augurandole di trovar presto lavoro, potrebbe verificarsi il caso che un creditore possa avviare il pignoramento del quinto dello stipendio e del quinto del TFR. Ma, anche qui, il frazionamento della somma dovuta che rende non rilevante l’importo dovuto a ciascuno ed il fatto che per scovarla bisognerebbe comunque spendere per un minimo di indagine, giocano a suo favore.

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