Pignoramento di stipendi, pensioni e indennità – Tips and Tricks

A proposito di pignoramento presso terzi, ed in particolare di pignoramento di stipendi e pensioni, rispettivamente presso datore di lavoro ed INPS, forse non tutti sanno che:

  • la pensione di invalidità è impignorabile in quanto ha natura di sussidio;
  • l'indennità di mobilità è impignorabile in quanto ha natura di sussidio;
  • l'indennità di cassa integrazione è pignorabile perchè assimilabile allo stipendio;
  • le rendite erogate dall'INAIL per infortunio sono pignorabili solo se si tratta di crediti alimentari;
  • l'impignorabilità è rilevabile d'ufficio;
  • la limitazione della quota pignorabile per debiti verso lo Stato di natura Tributaria (legge 44/12 e articolo 72 ter del dpr 602/1973) non si applica alle somme erogate a titolo di pensioni.

    Stiamo, in pratica, parlando della riduzione del pignoramento ad un decimo su corrispettivi fino a 2.500 euro e ad un settimo per corrispettivi fino a 5000 euro. Questo nonostante dal sito Equitalia sembra emergere la possibilità di applicazione delle limitazioni anche alle pensioni.

  • la modalità di calcolo della quota assegnabile per il pignoramento di stipendio/pensione su cui grava cessione del quinto è calcolata sull'intera retribuzione netta come·se la cessione non fosse avvenuta con l'unico limite che le somme pignorate e cedute non possono superare il 50% dello stipendio/pensione. L'apponibilità di cessione non è rilevabile d'ufficio ma solo ad istanza di parte.
  • il limite del quinto assegnabile può estendersi a metà della retribuzione solo se c'è concorso di crediti con cause diverse (debiti di natura diversa, ordinaria, esattoriale, alimentare), non in caso di semplice concorso di più creditori che vantano crediti della stessa natura.
  • nel caso di pignoramento dello stipendio successivo a precedente pignoramento (già portato ad esecuzione), se il quinto già assegnato è esaurito e non v'è residuo, la somma assegnata andrà in coda al primo pignoramento. In caso vi sia residuo, al contrario, detta somma verrà assegnata con estensione all'intero quinto al momento della cessazione degli effetti del precedente pignoramento;
  • solo in caso di crediti alimentari il pignoramento può estendersi a metà dello stipendio;
  • nei casi in cui il datore di lavoro sia già destinatario di un ordine diretto di pagamento a favore di terzo destinatario di assegno alimentare, in ossequio a ordinanza presidenziale in sede di separazione, non si tiene conto in sede di assegnazione della somma già vincolata. Ad oggi, infatti, non esiste disposizione che equipari il predetto ordine di pagamento diretto ad un precedente pignoramento o cessione volontaria e limiti quindi la pignorabilità dello stipendio;
  • per quanto riguarda gli assegni familiari, la legge, con l'articolo 22 del DPR 797/1955, stabilisce che gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti.

15 Ottobre 2016 · Piero Ciottoli


Commenti e domande

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4 risposte a “Pignoramento di stipendi, pensioni e indennità – Tips and Tricks”

  1. Anonimo ha detto:

    I compensi sportivi sono pignorabili? Le indennità forfetarie sportive sono pignorabili? I rimborsi spese a piè di lista sono pignorabili? Quale articolo di legge bisogna consultare?
    Grazie.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.

      Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

      Per esclusione, qualsiasi altro credito del debitore vantato verso terzi è pignorabile (articolo 545 del codice di procedura civile).

  2. Vitt61 ha detto:

    L’art. 545, comma 5, c.p.c. prevede che il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate nei commi precedenti nel limite della metà dello stipendio, valga esclusivamente per i lavoratori dipendenti del settore privato, o anche per i dipendenti pubblici?
    Mi è stato riferito che la Corte Costituzionale nel 2005 avrebbe confermato che il 5° comma dell’art. articolo 545 del codice di procedura civile si riferisce solo alle somme dovute dai privati, così come precisato dal 3° comma, e non dalle pubbliche amministrazioni.
    Posso avere ragguagli?
    Grazie.

    • In tema di espropriazione forzata presso il datore di lavoro, le modifiche apportate dalle leggi 311/2004 ed 80/2005 al dpr 180/1950 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico (Cassazione, sentenza 685/2012).

      E,viceversa, naturalmente (ndr).

      In ogni caso, l’articolo 545 del codice di procedura civile si occupa di pignoramento presso terzi per tutti i debitori percettori di stipendio (o pensione) indipendentemente dal tipo di datore di lavoro (pubblico o privato).

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