Pignoramento dello stipendio con cessione ed altro pignoramento in corso

Importo del pignoramento dello stipendio gravato da cessione del quinto e da pignoramento per crediti alimentari

Sul mio stipendio, che ammonta a 2000 euro netti, vengono effettuate due ritenute: una pari a 350 euro per una cessione con un istituto finanziario ed una pari a 700 euro per il mantenimento della mia ex moglie e dei miei due figli.

Inoltre dovrei pagare altri 400 euro per saldare altri due prestiti stipulati con due banche diverse. Ho letto che l'importo del pignoramento non può superare metà dello stipendio percepito quindi nel caso in cui non saldassi i due prestiti aggiuntivi (400 euro) le due banche non potrebbero far pignorare neanche un euro poiché metà del mio stipendio viene già trattenuta per il primo finanziamento e per il mantenimento familiare (350+700=1050).

Dico bene?

Con cessione del quinto in corso e lo stipendio già gravato da pignoramento per alimenti non c'è capienza per il creditore procedente

I creditori procedenti dovranno attendere il rimborso della cessione del quinto o che la sua ex divorzi e si risposi.

Inutile di questi tempi, invece, attendere che i figli vadano a vivere da soli. I figli, visto come vanno le cose e lette le recenti sentenze di Cassazione, dovranno essere mantenuti vita natural durante.

15 Ottobre 2012 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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6 risposte a “Pignoramento dello stipendio con cessione ed altro pignoramento in corso”

  1. Isabella69 ha detto:

    Buonasera io gravo in una bruttissima situazione di sovraindebitamento causata da vari debiti fatti in passato per aiutare il mio ex marito con la sua vecchia attività visto che ho sempre lavorato come dipendente. Ora separata da dicembre non riesco più a pagare ed ho pure sul mio stipendio di 1300 euro da 4 anni 360 euro di 2 cessioni del quinto. Vivo von mia figlia minore che va a scuola,lui di assegno mi passa 300 euro,mi pago 600 di mutuo e il mutuo è fino al 2043 con una somma ancora di 190.000 di residuo e l appartamento non li vale neppure. Ora mi è arrivata la prima ingiunzione io sto attendendo la più grossa di 32mila euro. Io mi domando se mi mettono una terza cessione quella per la riscossione come viviamo io e mia figlia? io allora non pagherò più il mutuo,loro si prenderanno la casa. tanto a questo punto quattro mura dove vivere li trovo ma i soldi x mangiare e pagare bollette no se continuo così. Help me un consiglio Grazie

    • Continui a pagare il mutuo. Per il resto sappi che i crediti non garantiti da ipoteca, contratti con banche e finanziarie vengono spesso ceduti. E, le società di recupero crediti quasi mai procedono al pignoramento dello stipendio: vogliono realizzare subito. Co un po’ di fortuna, può darsi che la sua situazione resti, seppur difficile, quella attuale.

  2. llluigi ha detto:

    Per evitare di andare dall’avvocato e chiedergli di preparare la diffida (che ovviamente poi dovrò pagare), cortesemente può indicarmi un modello su cui inserire i dati personali? Non essendo un esperto del settore non conosco la terminologia appropriata.

    • Non è necessario, nella lettera di diffida, mostrare di conoscere le norme e la giurisprudenza. L’importante è che l’esposizione dei fatti sia chiara (come lei ha già dimostrato di saper fare qui, nel forum), con riferimenti precisi ai dati personali ed alle comunicazioni eventualmente intercorse (numeri di protocollo). Insomma, bisogna dar modo a chi riceve di individuare l’oggetto della diffida.

      Con la diffida si intima semplicemente a non fare una certa cosa, altrimenti ci si rivolgerà all’autorità competente. La diffida ha solo valore di azione propedeutica per agire successivamente innanzi all’autorità giudiziaria o amministrativa. E non deve essere redatta dall’avvocato.

      La diffida va strutturata in tre parti:

      1. Descrizione dell’accaduto e/o di ciò che si teme possa accadere. Precisando, nella fattispecie, che il mancato prelievo nel dicembre 2012 non può essere imputabile a colpe o negligenze di chi scrive;
      2. Intimazione a non fare: si diffida l’INPDAP dall’applicare la ritenuta di 700 euro agli importi spettanti dal mese di gennaio a novembre, il che comporterebbe violazione delle norme vigenti sui limiti di pignorabilità della pensione e lascerebbe chi scrive in una situazione di grave indigenza, ancorché temporanea;
      3. L’avvertimento che in difetto si adiranno le vie legali, con richiesta di spese e danni.

  3. llluigi ha detto:

    A seguito di una sentenza di separazione il giudice ha disposto il pignoramento di una quota aggiuntiva pari a 700 euro (oltre l’assegno di mantenimento) da effettuare esclusivamente nel mese di dicembre ad opera dell’INPDAP a favore della mia ex coniuge. Nel dicembre 2012 però i 700 euro sono stati accreditati normalmente sul mio conto corrente in quanto l’INPDAP non ha provveduto ad effettuare il pignoramento aggiuntivo. Dopo due mesi la mia ex coniuge ha fatto presente questa situazione all’impiegato che si occupa della pratica, il quale le ha riferito che il pignoramento verrà effettuato nel mese di marzo.Ovviamente questo ritardo mi causa un danno economico in quanto se il pignoramento aggiuntivo fosse stato effettuato nel mese di dicembre avrei potuto fare affidamento sulla tredicesima. Nel mese di marzo, invece, se venisse effettuato questo pignoramento rimarrebbero soltanto 200 euro sul mio conto corrente.Percepisco una pensione di 2000 euro su cui ogni mese vengono effettuate già due ritenute (700 per l’assegno di mantenimento e 400 per una cessione con un istituto finanziario). Quindi sul mio conto corrente vengono accreditati 900 euro. Da questi 900 euro l’INPDAP può pignorare altri 700 euro nel mese di marzo? Ho letto che l’importo del pignoramento non può superare metà della pensione percepita quindi se l’INPDAP dovesse effettuare questo ennesimo pignoramento cosa dovrei fare?

    • Le conviene inviare, con raccomandata AR, una diffida all’INPDAP, sin da subito. Il mancato adempimento della disposizione giudiziale, imputabile esclusivamente ad INPDAP, non può esserle addebitato con prelievi differiti, rispetto a quanto stabilito dal giudice, violando le norme vigenti sui limiti di pignorabilità delle pensioni.

      Si tratta di un tentativo, naturalmente. Qualora l’INPDAP procedesse nonostante la sua diffida, dovrebbe ricorrere al giudice per le esecuzioni, con il supporto di una avvocato, il che le costerebbe probabilmente più di 700 euro. Ed inoltre, una volta che la somma fosse stata accreditata alla sua ex, dovrebbe poi intentare causa anche a lei per la restituzione dell’importo. Con scarse possibilità di successo e contro ogni logica di buon senso.

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