Pignoramento presso la residenza – si può mascherare la residenza?
Pignoramento presso la residenza del debitore - Posso modificare la residenza?
Mi riferisco a questa domanda sul pignoramento presso la residenza del debitore.
Nel cortile dove risiedo come vi dicevo prima ci sono 20 appartamenti con un unico civico.
Potrei dire che abito con mia mamma che risiede anche lei in una casa di appena 35 metri e che non ha nulla di valore in casa (mobili vecchi,tv vecchia) cosi possono pignorare?
Premetto che in quel cortile ci abito da quando sono nato e che al momento che mi sono sposato al comune dichiaravo che la residenza era sempre allo stesso numero civico e che i vigili per conferma come si fa di solito non sono venuti per costatare.
Pignoramento presso la residenza del debitore - L'ufficiale giudiziario prima di eseguire un pignoramento effettua una ricerca anagrafica del debitore
L'ufficiale giudiziario prima di eseguire un pignoramento presso la residenza del debitore effettua una ricerca anagrafica.
Non è che arriva al condominio e chiede dove abita il debitore al primo inquilino che trova.
Inoltre, sono certo che la residenza da lei dichiarata è comunque contraddistinta, in anagrafe, da un interno, da una scala o da entrambi gli elementi.
Presumo che l'ufficiale giudiziario, nel caso di un pignoramento presso la sua residenza, non si lascerà condurre facilmente in casa di sua madre.
Anche perchè vengono rese, durante il pignoramento, dichiarazioni che se false potrebbero anche avere risvolti e conseguenze penali.
Premetto di essere separato “in casa” dal 2006. con l’omologa della separazione LA CASA CONIUGALE CON I MOBILI DI ARREDO sono stati assegnati a mia moglie. Avendo la residenza sepre presso lo stesso indirizzo in quanto non ho la possibilità di uscire di casa, l’ufficiale giudiziario si è presentato a casa da mia moglie e ha pignorato diversi mobili pur dichiarando che erano suoi senza poterlo dimostrare.Per il futuro pensavo di fare un contratto di comodato d’uso, ma per questi che posso fare?
Grazie.
L’orientamento giurisprudenziale è cambiato, negli ultimi tempi. Il contratto di comodato, regolarmente registrato, da cui di evince che il debitore non proprietario dei beni presenti nella casa in cui egli risiede non basta più.
Sul tema, può consultare questo articolo.
L’unica è quella di acquistare a prezzo vile, da un rigattiere o da un robivecchi, con fattura intestata al convivente non debitore, mobili simili, nella descrizione, a quelli che già arredano casa.