Pignoramento presso residenza debitore » Cosa non si può pignorare

Pignoramento presso residenza debitore - Quali beni sono impignorabili?

A causa di un'attività andata male, ho accumulato diversi debiti con i fornitori, che non sono riuscito a pagare e qualche giorno fa, ho ricevuto un atto di precetto per un pignoramento presso la mia abitazione.

Sono in attesa dell'arrivo dell'ufficiale giudiziario.

Vorrei chiedervi, quali sono i beni considerati impignorabili, e che quindi non possono toccare?

Ho bisogno di esserne informato, in modo da essere preparato quando renderanno esecutivo il pignoramento.

Pignoramento presso residenza debitore » Beni impignorabili

Quando un ufficiale giudiziario si reca presso l'abitazione del debitore, per effettuare un pignoramento, è a conoscenza che ci sono alcuni beni che non può prelevare.

Quest'ultimi, sono definiti impignorabili.

Pignoramento presso residenza debitore » Norme

Il nostro ordinamento giuridico, all'articolo 514 del Codice di Procedura Civile, tratta appunto dei beni esclusi dal pignoramento (impignorabili), stabilendo che: oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:

    • 1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
    • 2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
    • 3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
    • 4) (abrogato)
    • 5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
    • 6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;
    • 6 bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
    • 6 ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

Queste regole sono stabilite per tutelare la dignità del debitore con tutto ciò che gli è indispensabile alla propria vita privata e lavorativa.

Inoltre, gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

Il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.

In questo caso, quindi, non vi è più il limite del quinto e si può procedere al totale pignoramento dei beni.

E’ importante ricordare che i beni immobili sono sempre pignorabili, inclusa la prima casa di residenza.

Nel caso in cui il creditore violi le regole citate, riguardo ai beni impignorabili, il debitore può presentare ricorso al giudice dell'esecuzione, chiedendo il ripristino della situazione precedente al pignoramento, oltre al risarcimento dei danni.

Questo, è stabilito dall'articolo 516 del Codice di Procedura Civile, che recita:
Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto.

Pignoramento presso residenza debitore » Conclusioni

In merito a quanto detto precedentemente, bisogna dire che, ultimamente, vista una certa tendenza degli ufficiale giudiziari a fare verbali di pignoramento negativi, l’intendenza di finanza ha avviato accertamenti in merito al corretto espletamento dei pignoramenti.

Pertanto piuttosto che fare un verbale negativo, in alcuni casi gli ufficiali preferiscono pignorare pur qualcosa, anche di scarso valore (una radio a pile, un divano consunto) per quanto la possibilità di realizzo di detti beni è prossima a zero.

In questi casi il debitore viene di solito nominato custode dei beni, e trascorsi i termini il pignoramento decade di efficacia, facendo ritornare i beni pignorati nella disponibilità del debitore (che di fatto non è mai venuta a mancare).

La casistica in tema di pignoramento è comunque varia e variegata, molto è lasciato alla discrezionalità dell'ufficiale giudiziario procedente.

E’ anche per questo motivo che bisogna sempre dimostrarsi nei suoi confronti disponibili e collaborativi.

29 Aprile 2013 · Giuseppe Pennuto




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