Il pignoramento delle quote societarie » Piccolo prontuario

Nell'articolo che segue tenteremo di esaminare nel dettaglio le modalità esecutive del pignoramento, quando hanno per oggetto quote societarie di partecipazione.

Il nuovo orientamento della Suprema Corte e le importanti novità introdotte dalla riforma del diritto societario, hanno posto fine al contrasto giurisprudenziale che si era sviluppato attorno alla pignorabilità delle quote societarie.

Le modalità per eseguire un pignoramento si diversificano a seconda che abbiano per oggetto azioni, quote di società a responsabilità limitata o quote di società di persone.

La Corte di Cassazione, sul tema, ha affermato che Le quote di partecipazione di una società di persone che per disposizione dell'atto costitutivo siano trasferibili con il (solo) consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio anche prima dello scioglimento della società.

Ciò vuol dire che l’espropriazione della quota nelle società di persone non è fattibile quando manca la trasferibilità in quanto comportando l’inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto, introdurrebbe un elemento di novità incompatibile con i caratteri di tale tipo di società.

Dal canto suo, il Codice civile, in relazione alle società a responsabilità limitata chiarisce che la partecipazione può formare oggetto di espropriazione.

Il pignoramento, dunque, si esegue mediante notifica al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese.

L’ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore.

Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto.

Ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

Le disposizioni del codice civile si applicano anche in caso di fallimento di un socio.

Sulla base di questi due principi è possibile quindi affermare, senza ombra di dubbio, che le quote sociali possono essere oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari dirette a salvaguardare la garanzia patrimoniale del debitore.

Parlando, invece, dell'oggetto e della forma del pignoramento di quote di società a responsabilità limitata è bene notare che il decreto legislativo 6 del 17 gennaio 2003, disciplina l’espropriazione della partecipazione nelle srl.

Rispetto alla precedente normativa la novità è rappresentata dalla nuova definizione dell'oggetto del pignoramento: si parla di partecipazione e non più di quota.

Questa modifica comporta anche una modifica della forma del pignoramento in quanto l’oggetto dell’espropriazione non è più considerato un credito, o quota, verso terzi, ma diventa un bene mobile immateriale pignorabile nelle forme del pignoramento diretto.

La nuova disciplina si basa, dunque, sui seguenti momenti procedurali:

  1. la notifica dell'atto di pignoramento al debitore, contenente l’ingiunzione e gli altri elementi previsti dal Codice di Procedura Civile;
  2. la notifica dell'atto alla società;
  3. l’iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio;

15 Luglio 2014 · Andrea Ricciardi


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2 risposte a “Il pignoramento delle quote societarie » Piccolo prontuario”

  1. Anonimo ha detto:

    Ho pignorato le quote di una Società Alfa: in corso di esecuzione la Società Alfa costituisce la Società Beta, il cui capitale viene sottoscritto e versato dalla Società Alfa. A copertura della quota capitale sottoscritta la Società Alfa ha ceduto il diritto di piena proprietà del ramo di Azienda alla neo costituita società Beta. Posso sporgere querela e chiedere la revocatoria!?

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