Pignoramento quinto stipendio » Anche per agenti di commercio
Non sussistono differenze tra dipendenti subordinati e parasubordinati: anche per gli agenti di commercio il pignoramento dello stipendio è valido solo nei limiti di un quinto.
Gli emolumenti degli agenti di commercio possono essere sottoposti solo nel limite di un quinto e non per l’intera misura della retribuzione dovuta dal committente.
Questo, in breve, l'orientamento della Corte di Cassazione, espresso con sentenza 685/12.
Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha, infatti, rimandato al mittente la richiesta del creditore di un agente di commercio, il quale voleva ottenere il pignoramento di una somma maggiore rispetto a quella del quinto della retribuzione di quest'ultimo.
A parere degli Ermellini, però, non vi è ragione di distinguere i lavoratori subordinati veri e propri da quelli parasubordinati, con un contratto di agenzia.
Sul fronte del pignoramento presso terzi, la normativa vigente ha comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico.
Da ciò ne deriva che i crediti derivanti dai rapporti di agenzia sono pignorabili nei limiti di un quinto.
Perciò, chi vuole effettuare il pignoramento dei redditi di qualunque agente di commercio, se lo fa notificando l’atto al committente, non può, successivamente, chiedere l’accantonamento di una somma superiore ad un quinto della retribuzione dovuta a quest’ultimo.
Qualora, invece, il creditore non voglia accontentarsi di tale limite, dovrà pignorare le somme una volta che queste siano confluite nella materiale disponibilità di quest’ultimo, dovendo però, in questo caso, verificare in quale banca, o conto corrente postale, il debitore le abbia depositate.
Esclusivamente in questo caso, dunque, sarà possibile il pignoramento totale delle somme dovute.
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