Pignoramento presso terzi – A cosa va incontro il terzo che rende dichiarazione reticente

il pignoramento presso terzi costituisce una fattispecie complessa, la quale si perfeziona con la dichiarazione positiva del terzo, fornendo essa al giudice dell’esecuzione le informazioni necessarie per provvederne all’assegnazione al pignorante.

Infatti, nella procedura esecutiva presso terzi, l’accertamento dell’appartenenza del credito deve poggiare sulla dichiarazione con la quale il terzo specifica di quali cose o di quali somme e’ debitore o si trova in possesso.

Tuttavia, nel processo di esecuzione forzata con espropriazione presso terzi sono parti necessarie solo i creditori ed il debitore sottoposto ad esecuzione, mentre il terzo pignorato non e’ il soggetto passivo dell’esecuzione, restando estraneo ad essa in quanto chiamato unicamente a rendere la dichiarazione di cui appena abbiamo detto.

Se destinatario degli effetti passivi del titolo esecutivo e’ il debitore sottoposto ad esecuzione, il terzo e’ coinvolto solo di riflesso per la sua qualita’ di debitore del debitore, ovvero per il suo dovere di prestazione verso il titolare del credito.

Per questa ragione, nel caso di dichiarazione reticente che abbia favorito il debitore arrecando pregiudizio al creditore istante, a carico del terzo sussiste non la responsabilita’ processuale aggravata (dato che egli, al momento di quella dichiarazione, non ha ancora la qualita’ di parte), ma la responsabilita’ per illecito consistente nella violazione del dovere di collaborazione nell’interesse della giustizia, quale ausiliario del giudice (violazione alla quale consegue solo una sanzione civile).

In questi termini si è espressa, fra l'altro, la Corte di cassazione nella sentenza 4380/15.

19 Marzo 2015 · Loredana Pavolini




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