Pignoramento presso terzi – possibile anche se il debitore è un agente di commercio

E’ possibile il pignoramento presso terzi delle provvigioni spettanti all'agente di commercio

Ai sensi dell'articolo 1748, quarto comma codice civile: “Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo.

La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico [del codice civile 1742, 1749, 1755].

Non esiste un limite al pignoramento delle provvigioni non essendo esse assimilabili allo stipendio.

Giurisprudenza sulla pignorabilità della provvigioni spettanti all'agente di commercio

Il giudice dell'esecuzione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in merito al diverso trattamento di pignorabilità degli stipendi erogati ai dipendenti pubblici e privati rispetto ai compensi corrisposti ad un lavoratore autonomo, almeno quando questi costituiscono l'unica fonte di reddito.

La mancata previsione del limite del quinto per il pignoramento del compenso dovuto ad un lavoratore autonomo, nel caso in cui questo costituisse la sua unica fonte di reddito, sembrava al remittente costituire un trattamento ingiustificatamente più sfavorevole rispetto a quanto stabilito per gli altri lavoratori dipendenti, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.

Al giudice dell'esecuzione si era rivolto un agente di commercio, il quale si era visto pignorare le provvigioni ad opera del concessionario del servizio di riscossione.

La Consulta decise, in quella occasione, che le questioni di legittimità costituzionale sollevate erano da ritenersi inammissibili.

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28 Agosto 2013 · Chiara Nicolai


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