Pignoramento presso terzi » Quanto può durare il procedimento?

Pignoramento presso terzi poi più nulla » Quanto tempo può durare questa situazione di stallo?

A causa di alcuni debiti non onorati, con un fornitore, ho ricevuto un atto di precetto: in seguito, si è presentato a casa mia l’ufficiale giudiziario a prelevare dei beni per un pignoramento presso terzi, avanzato, appunto, dal mio creditore.

Da quel giorno sono passati circa due mesi e mezzo, ma non ho saputo più nulla.

Sono preoccupato, quanto tempo può durare questa situazione di stallo?

Pignoramento presso terzi » La procedura, le norme e la giurisprudenza

Dopo aver disposto il pignoramento tramite l'ufficiale giudiziaro, il creditore deve chiedere, a pena di decadenza, l’assegnazione o la vendita del bene, oppure la distribuzione del denaro pignorato, entro il termine massimo di 90 giorni dal giorno dell'avvenuto pignoramento.

Questo, secondo quanto disposto dall'articolo 497 del Codice di Procedura Civile, che recita: Si precisa che il termine previsto dalla norma in analisi per l'efficacia del pignoramento, pari a novanta giorni, ha una diversa decorrenza a seconda delle varie forme di espropriazione: per l’espropriazione immobiliare il termine decorre dalla notifica dell'atto di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile o dalla trascrizione dello stesso, a seconda che si ritenga l'uno o l'altro essenziale. Nel caso dell’espropriazione mobiliare presso il debitore, dal giorno del compimento delle relative operazioni; nell’espropriazione presso il terzo, dalla notifica dell'atto di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile. L'orientamento dottrinale dominante ritiene che l'inefficacia ex [[497]] debba essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa. Diversamente, secondo parte della giurisprudenza può essere rilevata d'ufficio.

Decorso il termine di efficacia del pignoramento, lo stesso diventa inefficace.

Così, il creditore è costretto ad iniziare una nuova procedura esecutiva, chiedendo all'ufficiale giudiziario di effettuare un nuovo pignoramento.

Su questo punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione, la quale, con la pronuncia 9624/03, ha sancito che: Nell'ambito del processo esecutivo, sia il caso in cui alla esecuzione del pignoramento non segua il deposito della istanza di vendita, sia il caso in cui l'istanza di vendita venga depositata fuori termine sono strutturalmente assimilabili alla vicenda dell'estinzione del processo, piuttosto che all'inefficacia del pignoramento; ne consegue che in entrambi i casi la situazione può essere definita con l'ordinanza di cui all'articolo 630 cod. proc. civ., avente come contenuto il diretto accertamento dell'inefficacia del pignoramento e la conseguente declaratoria di estinzione del processo esecutivo, che sarà soggetta, in base al combinato disposto degli articoli 630, terzo comma, cod. proc. civ., e 130 disp. att. cod. proc. civ.,al sistema di controllo costituito dal reclamo avverso l'ordinanza, deciso con sentenza, al quale potrà far seguito l'appello e quindi il ricorso ordinario per cassazione. Pertanto, al fine di far dichiarare l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione dell'esecuzione, il debitore non ha l'onere di proporre opposizione agli atti esecutivi nei cinque giorni da quello in cui ha ricevuto l'avviso di fissazione di udienza, ex articolo 569, prim comma, cod. proc. civ., ma deve proporre istanza di estinzione nella sua prima difesa successiva al verificarsi del fatto estintivo, ovvero nell'udienza per la fissazione della vendita.

Pertanto, a parere degli Ermellini, i beni pignorati al debitore gli dovranno essere restituiti, salvo gli eventuali costi da rimborsare al custode dei beni.

Il discorso vale principalmente per il pignoramento di cose mobili (per esempio, una scrivania, un divano, un attrezzo), tra cui è ricompreso il denaro.

3 Ottobre 2013 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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30 risposte a “Pignoramento presso terzi » Quanto può durare il procedimento?”

  1. Anonimo ha detto:

    Salve nel 2008 ho aperto un c.c. bancario della S.r.l. con fido e mi hanno fatto firmare una fideiussione personale nel 2010 la S.r.l. ha subito una perdita per un appalto in cui l’impresa madre ha fallito , mi hanno fatto un decreto ingiuntivo e richiesto il pignoramento dei beni personali. In base alla sentenza di cassazione 13846/19 del 22/05/2019 posso fare ricorso pere l’annullamento della fideiussione?

    • Senza entrare nel merito della eventuale nullità della fideiussione omnibus sottoscritta, va comunque osservato che il decreto ingiuntivo può essere opposto entro 40 giorni dalla data di notifica, dopo i quali diventa definitivo e non più riformabile.

  2. Anonimo ha detto:

    Salve io ho ricevuto un atto di pignoramento verso terzi dall’agenzia delle riscossioni nel 2019 sul c.c. della società ,non avendo avuto nel momento disponibilità economica da allora non ho piu avuto notizie o altri avvisi. C’è un termine di validità dell’atto di pignoramento?

    • L’iter si conclude ed il conto corrente pignorato viene restituito all’operatività del debitore con l’assegnazione al creditore insoddisfatto procedente della somma pignorata sul conto corrente del debitore inadempiente (o con la constatazione di esistenza di un saldo disponibile nullo). Bisogna quindi attendere il decreto di assegnazione del giudice.

  3. bonkard66 ha detto:

    Il giorno 08/04/15 l’ufficiale giudiziario ha pignorato alcuni mobili. Poi più nulla. Il giorno 28/09/15 ricevo un una busta senza timbro postale, un avviso di ricognizione dei beni pignorati dal 26/10/15 e vendita il 20/11/15, anche questa senza data e firma dall’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG). Leggo che se nei 90 gg dal pignoramento, non viene richiesta la vendita dal creditore, questo e da ritenersi inefficace. Visto che la comunicazione di questo avviso l’ho ricevuta ben oltre i 90 giorni, la domanda è: il giudice o chi per esso e tenuto ad informare il debitore della avvenuta richiesta di vendita da parte del creditore? Come faccio a conoscere la data di questa?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      La cosa migliore da fare per acquisire tutte le informazioni che potrebbero servire ad una eventuale, proficua, opposizione agli atti esecutivi è senz’altro quella di recarsi presso la cancelleria del Tribunale.

  4. bonkard66 ha detto:

    Ho chiesto un consulto all’avvocato,risposta: Non sono tenuti ad informarmi se e stata chiesta l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati.Questo puo avvenire anche tra 10 anni. Preciso che questo avviso ritiro:Ricognizione beni pignorati e stata inserito nella buca delle lettere in una semplice busta senza un timbro postale, quindi difficile capire la data del ricevimento e senza firma dalla direzione.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Grazie a lei per il feedback, ma l’opposizione all’esecuzione va effettuata il giorno dopo il ritiro dei beni, quando la ditta incaricata firmerà la ricevuta attestando la data. Non prima, questo è ovvio: infatti si chiama opposizione all’esecuzione e non agli atti esecutivi.

  5. bonkard66 ha detto:

    Dopo avvenuto pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario il 08/04/2015 di alcuni mobili, al sottoscritto non e stato comunicato più niente. Oggi 29/09/2015 ricevo lettera da (Istituto Vendite Giudiziarie) di AVVISO RITIRO – Ricognizione beni pignorati dal 26/10/2015, vendita del 20/11/2015. Leggo che superati i 90 giorni dal pignoramento questo diventa inefficace se non viene presentata istanza di vendita o assegnazione. Sono trascorsi circa 150 giorni dal pignoramento, quali sono i motivi che rende il pignoramento ancora efficace?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Le confermo che, in base a quanto disposto dall’articolo 497 del codice di procedura civile, il pignoramento di beni presso la residenza del debitore perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati. Può, con il supporto di un avvocato, presentare opposizione agli atti esecutivi presso il Tribunale territorialmente competente.

      Con l’opposizione agli atti esecutivi si contesta la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti successivi (nel caso specifico dell’avviso di ritiro dei beni). Il termine perentorio è quello di venti giorni, o dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto, quale primo atto di esecuzione, o dal compimento dell’atto contro cui l’opposizione è proposta.

  6. Giancarlo2 ha detto:

    Un’ultima cosa ma perquisiscono nei cassetti e negli armadi o si limitano a guardare? vi ringrazio per la vostra pazienza grazie !!

    • Annapaola Ferri ha detto:

      L’ufficiale giudiziario munito di titolo esecutivo procede al pignoramento ricercando le cose nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti, e anche sulla persona stessa.

  7. Giancarlo2 ha detto:

    SCUSA MA NON HO CAPITO SE LE COSE D”ORO DI MIA MADRE E LA PELLICCIA POSSONO ESSERE PIGNORATE SE I DEBITI SONO I MIEI ,MA VIVIAMO NELLA STESSA CASA ? GRAZIE

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Tutto ciò che indossa sua madre durante la visita dell’ufficiale giudiziario non può esserle pignorato, non essendo lei la debitrice. Ma, tutto ciò che è custodito nella casa ove risiede il debitore si presume, per legge, essere di proprietà del debitore.

  8. Giancarlo2 ha detto:

    SALVE HO RICEVUTO UN DECRETO INGIUNTIVO DI CIRCA 900 E IO SONO TORNATO A VIVERE CON MIA MADRE CHE VIVIAMO IN UN BILOCALE CASE POPOLARI MIA MADRE HA 84 ANNI E HA LA PENSIONE MINIMA IO NON POSSIEDO NULLA VOLEVO SAPERE COSA ESATTAMENTE POSSONO PIGNORARE IN CASA , SE è VERO CHE TI LASCIANO SOLO UNA SEDIA PER PERSONA , SE POSSONO FRUGARE DENTRO GLI ARMADI E NEI CASSETTI , HO PRENDERE LE POCHE COSE DI ORO DI MIA MADRE ,O LA PELLICCIA CHE SI è COMPRATA QUANDO LAVORAVA CON TANTO SACRIFICIO GRAZIE ASPETTO UNA VOSTRA RISPOSTA!!

  9. bonkard66 ha detto:

    Ammmettiamo che U.G. si presenti per pignorare, come posso dimostrate che non non è più residente a questo domicilio?

    • Carla Benvenuto ha detto:

      Se suo figlio non è residente l’UG lo sa prima di venire, perché deve consultare l’anagrafe per conoscere la residenza al momento del pignoramento. Altrimenti, ce lo manda lei … all’anagrafe.

  10. bonkard66 ha detto:

    Salve, mio figlio ha un precetto inviato i primi di agosto 2014. Adesso mi è stato notificato il precetto in rinnovazione dall’Ufficiale giudiziario. Nel frattempo il figlio si e trasferito all’estero. Domanda: se la residenza rimane in Italia presso il mio indirizzo, se ho capito bene possono pignorare tutto. Se nel frattempo invece prende la residenza all’estero cosa succede? Grazie

    • Carla Benvenuto ha detto:

      Ammesso che al creditore convenga avviare un’azione esecutiva con pignoramento presso la residenza del debitore (azione di efficacia assai dubbia), l’iscrizione del debitore all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) eviterà il rischio di pignoramento dei beni ubicati nell’appartamento in cui il debitore è stato ospitato prima di lasciare l’Italia. Sarà poi un problema del creditore individuare forme alternative di pignoramento per riscuotere coattivamente il dovuto.

  11. libero ha detto:

    Purtroppo a gennaio di quest’anno ho ricevuto nella stessa data due atti di pignoramento presso terzi da due diversi creditori,uno con udienza il 25 febbraio e uno il 18 marzo scorsi.
    Il giudice nel primo mi ha ridotto ad 1/6 il pignoramento dello stipendio e nella seconda udienza ha confermato anche per l’altro debito sempre 1/6 dello stipendio che però va ad accodarsi al primo, cioè quando ho terminato di risarcire il primo comincio con il secondo. Purtroppo i verbali dei due processi a tutt’oggi devono ancora arrivare sia a me che alla ditta in cui lavoro che però in mancanza di questi continua ad accantonarmi 1/5 dello stipendio più un altro 1/5 contemporaneamente ogni mese, ma è regolare questo? Io praticamente vado avanti con mezzo stipendio.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Il suo datore di lavoro sta commettendo un arbitrio. Può rivolgersi ad un avvocato per diffidarlo a non operare trattenute fino a quando non gli sarà stato notificato l’atto di pignoramento con l’aliquota di prelievo stabilita dal giudice.

  12. bonkard66 ha detto:

    il minimo vitale solo per me,oppure per tutta la famiglia? grazie

  13. bonkard66 ha detto:

    Salve,ho ricevuto un atto di pignoramento presso terzi :Afferma che mi e stato notificato il decreto ingiuntivo il 02/08/12 e,in mancanza di opposizionenel termine,di legge.munitodi formula esecutivo il successivo 04/06/2013.Cita l’INPS e il sottoscritto a comparire in tribunale( il gg.13/02/2014)questa data e stata cancellata con una penna e riscritta sempre con una penna al 20maggio 2014. Atto di pignormento:Ho pignorato tutte le somme dovute da inps al sottoscritto a qualsiasi titolo ed in ispecie 1/5.Domanda : La pensione e stata pignorata,ma le trattenute avvengono da subito,oppure da quando si andra in tribunale?Ho una pensione di circa 1000 euro già con 1/5 che ho richiesto io(cmq sempre per pagare altri debiti) poi siccome sono invalido al 100/100 percepisco 260 euro come “pensione” di invalidità .In famiglia siamo in 4,due figli disoccupati,la moglie disoccupata. e non possediamo beni ,e ho altri atti ingiuntivi in corso.Ricordo che a questa banca dovevo oltre al finaziamento di 5/6 mila euro (il restante 20000) anche 3/4 mila euro di 2 carte revolving .Ho cercato di mettermi d’accordo accorpando i finaziamenti con un rateo di 200 euro mensili,hanno rifiutato sostenendo che i finaziamenti non si potevano mettere insieme perchè avevano interessi diversi.( questo due anni fà circa.) Grazie .

    • Annapaola Ferri ha detto:

      La pensione verrà pignorata dopo che il giudice avrà verificato se c’è capienza rispetto ad eventuali pignoramenti o cessioni del quinto in corso e se al pensionato residua una quota pari o superiore al minimo vitale.

  14. Emilio Leanza ha detto:

    Quesito: spostare la residenza all’estero può fare evitare di subire un pignoramento nella vecchia residenza italiana?

    Salve,
    ho ricevuto circa un mese fa presso la mia abitazione in Italia un atto di citazione civile in giudizio (per un compenso professionale di 5500 eur che un medico vanta pretestuosamente nei miei confronti) ma avendo nel frattempo trovato lavoro in Germania mi chiedevo se spostando la mia residenza dall’Italia in Germania, tramite iscrizione all’AIRE, posso evitare di far subire un pignoramento a mia madre in Italia (nella cui abitazione ho ancora la residenza legale) nel caso io decidessi di essere contumace a questo processo. Io non ho più nessuna proprietà intestata a me in Italia, né beni, né conti bancari, né nessun’altra cosa fisica o liquida a me intestata. Spostando già da ora la mia residenza all’estero tramite iscrizione all’AIRE, i beni ”miei” (es. computer, bici, strumenti musicali) rimasti a casa di mia madre sono aggredibili in caso la controparte vincesse in futuro la causa a seguito della mia contumacia e procedesse al pignoramento? Oppure potranno aggredire solo i ”miei” beni presso la mia futura residenza all’estero? In pratica, il pignoramento presso terzi vale solo se i terzi convivono nella stessa residenza del debitore o vale anche se i terzi vivono in una residenza diversa da quella del debitore ma hanno ancora dei beni del debitore (computer e altri strumenti che vi elencavo sopra)?
    Vi ringrazio in anticipo per la vostra risposta

    • Simonetta Folliero ha detto:

      Il pignoramento presso la residenza (o il domicilio) del debitore si attua, come indica il termine, dove il debitore ha residenza anagrafica (o domicilio abituale, se esistono testimonianze o prove documentali in tal senso).

      Una volta trasferita la residenza all’estero, il creditore che volesse pignorare i beni custoditi dal debitore in terra straniera, dovrebbe servirsi di uno studio legale nel paese di emigrazione e far valere in quel paese la propria pretesa. Non è facile, né economicamente conveniente se non nel caso in cui si abbia certezza che il debitore sia solito detenere in cassaforte lingotti d’oro, pietre preziose oppure orologi Rolex, tanto per fare un esempio. Oppure che abbia allestito, presso la sua residenza, una collezione di opere d’arte.

      Il pignoramento presso terzi si attua, invece, nei confronti del soggetto verso il quale il debitore vanta dei crediti o che custodisce beni di proprietà del debitore. Nel caso specifico, il creditore dovrebbe essere in possesso di prove o testimonianze attestanti che i genitori del debitore detengono i beni del figlio debitore. Di solito, i terzi verso i quali si rivolgono i creditori sono banche, datori di lavoro, gallerie d’arte. Non soggetti che custodiscono pc, chitarre e biciclette.

  15. salvatorefonte ha detto:

    Il mio stipendio è di € 1.850 circa – meno un recupero obblig. di 210 € – meno una cessione unifin di 358 € – meno una rit. sind. di 14 € ed arrivo ad un totale netto di € 1.289. Per una causa persa di “incauta sorveglianza” l’avvocato avversario ed il giudice mi hanno bloccato il C.C. e pignorato un altro “quinto dello stipendio” per un totale di 4.800 €. La parcella è di 2.100 € + 800€ di interessi. Una figlia laureata è disoccupata e gli altri tre figli sono inscritti alla università. Quando si tratta di avvocati i giudici dicono sempre di sì. E’ possibile far revocare questi procedimenti ? Queste azioni mi bloccheranno tra l’altro un piccolo prestito che sto richiedendo per pagare alcune bollette (7) scadute.

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