Pignoramento presso terzi e cessione dei crediti del debitore esecutato

La cessione di un credito, sia in modalità pro solvendo che in quella pro soluto, è opponibile ai creditori del soggetto cedente sottoposto ad azione esecutiva, soltanto se notificata al debitore ceduto con atto avente data certa in epoca anteriore al pignoramento.

In pratica, gli atti di alienazione o di disposizione posti in essere dal debitore sottoposto ad esecuzione nei momenti precedenti al pignoramento, se interessano beni immobili o mobili registrati, godono della cosiddetta inefficacia relativa, non producendo effetti verso il creditore procedente, a meno che non siano stati sottoposti a trascrizione prima del pignoramento medesimo.

Inoltre, non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento:

  1. le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento;
  2. le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;
  3. le alienazioni di universalità di beni mobili che non abbiano data certa;
  4. le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa.

Così si è espressa la Corte di cassazione nella sentenza numero 35075/14.

9 Settembre 2014 · Genny Manfredi




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