Valenza giuridica di un contratto di comodato dei beni presenti presso la residenza del debitore in caso di pignoramento

Valenza giuridica di un contratto di comodato in occasione del pignoramento presso la residenza del debitore

In occasione di un pignoramento presso la propria residenza, il debitore esibisce all'ufficiale giudiziario un contratto di comodato, registrato in data anteriore al pignoramento, dal quale risulta che tutti i beni mobili, ivi presenti, appartengono ad un terzo. L'ufficiale giudiziario, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione numero 23625 del 20 dicembre 2012, non può comunque esimersi dal procedere al pignoramento.

All'effettivo proprietario resta la possibilità di ricorrere allo strumento processuale dell'opposizione del terzo all'esecuzione.

L'ufficiale giudiziario deve attenersi a presumere la proprietà dei beni in capo al debitore

Il dato normativo che emerge impone, innanzitutto, di ricordare che l'ufficiale giudiziario, in occasione dell'accesso alla casa del debitore ed agli altri luoghi di sua appartenenza, ha il dovere dì astenersi dal pignorare l beni indicati dall'articolo 514 del codice di procedura civile come assolutamente impignorabili, il che vuol dire che egli non é tenuto ad un pignoramento indiscriminato.

Tuttavia, nel sistema delineato dal codice, assume un rilievo decisivo la nozione di appartenenza intesa come disponibilità, sicché i beni mobili che si trovano nell'ambito spaziale individuato dall'articolo 513 del codice di procedura civile si presumono appartenenti al debitore; l'ufficiale giudiziario, pertanto, non può sindacare se a tale dato esteriore faccia riscontro, o meno, anche la titolarità giuridica, perché una valutazione del genere andrebbe a stravolgere la logica stessa della procedura.

Tantomeno è possibile fare riferimento alle disposizioni relative all'esecuzione esattoriale. Il fatto che il testo attuale dell'articolo 63 del dpr numero 602 del 1973 consenta all'ufficiale giudiziario di astenersi dal pignoramento quando é dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo significa che questa é un'eccezione, non applicabile in via generale all’espropriazione mobiliare; e tale disposizione, comunque, esige che la prova della diversa appartenenza sia offerta con atto pubblico o scrittura privata autenticata o sentenza passata in giudicato.

Al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, quindi, ipotizzare che l'ufficiale giudiziario abbia la possibilità di valutare l titoli giuridici idonei a giustificare l'eventuale appartenenza a terzi dei beni da sottoporre a pignoramento costituisce un'eventualità del tutto estranea al sistema delineato dal codice e dalle citate norme speciali.

Dunque, l'attività dell'ufficiale giudiziario è meramente esecutiva e non può mai ammettersi che egli abbia il potere discrezionale di decidere autonomamente di rifiutarsi di procedere al pignoramento mobiliare dei beni che si trovano nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti.

Questa conclusione trova il conforto di due ulteriori considerazioni. Da un lato, c'è un aspetto pratico: consentire che l'ufficiale giudiziario si rifiuti di procedere al pignoramento per il fatto che il debitore gli esibisce una documentazione attestante, in astratto, l'appartenenza dei beni ad altri, finirebbe col vanificare, molto spesso, le finalità dell'esecuzione forzata, rimettendo alla valutazione dell'ausiliario ciò che, invece, può e deve essere valutato soltanto dal giudice.

In secondo luogo, poi, non può tacersi che la legge prevede un rimedio apposito, ossia l'opposizione di terzi all'esecuzione, per risolvere ogni questione relativa all'eventuale pignoramento, da parte dell'ufficiale giudiziario, di beni che non appartengano al debitore ancorché siano nella sua apparente disponibilità. Proprio perché non si può escludere che vengano (inconsapevolmente) pignorati beni che appartengono in effetti ad un terzo, la legge lascia a quest'ultimo la facoltà di scelta: l'articolo 619 del codice di procedura civile., infatti, consente il ricorso a tale strumento per il caso in cui un terzo pretenda di avere "la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati.

Pignoramento presso la residenza del debitore e contratto di comodato registrato in data anteriore - Conclusioni

In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l'articolo 513 del codice di procedura civile pone una presunzione di appartenenza al debitore dei beni che si trovano nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. L'attività svolta dall'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare é meramente esecutiva, e deve ritenersi preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell'opposizione del terzo all'esecuzione.

4 Gennaio 2013 · Ludmilla Karadzic


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

16 risposte a “Valenza giuridica di un contratto di comodato dei beni presenti presso la residenza del debitore in caso di pignoramento”

  1. bonkard66 ha detto:

    Salve, il mese di giugno 2013,ho ricevuto un atto di precetto per via postale dal Tribunale di Crema, dove mi si intimava di pagare 7500 euro + spese 2500 euro circa ( finaziamento bancario di ventimila euro frazionato in 5 anni,non onorato l’ultimo anno).Agosto 2013 ricevo dal tribunale di Torino: Ricorso per decreto ingiuntivo sempre della stessa cifra, ma con spese di 750 euro circa..Ottobre 2013 ricevo:Un atto di precetto in rinnovazione dal tribunale di Crema di 7500 euro + spese 2500 euro.Faccio presente che U.G. nei due precedenti atti ingiuntivi,non si è presentato.Domanda: Quali sono i motivi l’U.G. non si presenta, e per quando tempo può continuare la storia.Considerato che sono nelle condizioni di non potere mai pagare avendo una pensione di 900 euro mensile già con cessione del quinto in corso, richiesto da me per pagare altri debiti Forse e meglio se viene l’U.G. e pignora tutto visto che di valore in casa non c’è niente

    • Simonetta Folliero ha detto:

      L’U.G. non deve venire necessariamente a casa. Il creditore, evidentemente, non ritiene convenevole un’escussione coattiva tramite pignoramento presso la residenza del debitore. Può darsi che, prima o poi, verrà richiesto al giudice un pignoramento presso l’INPS della sua pensione. La sua quota pignorabile massima è di 180 euro mensili. Comunque, la quota eventualmente pignorata più l’importo della cessione del quinto in corso le devono assicurare un residuo di almeno 500 euro (minimo vitale).

  2. pablina ha detto:

    A carico dei miei genitori ci sono delle ingenti somme che loro non potranno mai sanare per debiti nei confronti dello stato. Attualmente, la casa presso la quale hanno residenza è stata data in comodato d’uso gratuito nel 2008/2009 con regolare contratto registrato, e successivamente nel 2012 è stato formulato altro contratto comodato d’uso comprensivo di mobilio regolarmente registrato anche esso. Ora, il legittimo proprietario ha acquistato questi mobili più di 15 anni fà e non ha nè fatture nè ricevute di pagamento per gli stessi. In questo caso come si procede? In caso in cui l’ufficiale giudizio ritenga di dover procedere che elementi potrebbe avere il legittimo proprietario per poter fare opposizione all’atto? basta il solo contratto registrato?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Il contratto di comodato d’uso registrato prima del pignoramento dovrebbe ancora bastare, se non per interrompere le operazioni dell’ufficiale giudiziario, almeno in sede di successiva opposizione all’esecuzione, innanzi al giudice e supportati da un legale.

  3. Marilene ha detto:

    Io sono proprietaria e residente nell’immobile ove i miei genitori risiedono in comodato gratuito.
    Tutte le utenze sono intestate a mia madre ed io ho acquisito la proprietà attraverso decreto di trasferimento del tribunale. ( Ho comperato la casa pignorata dei miei genitori).
    Io formalmente risiedo ma in realtà ho diverso domicilio e in quella casa vivono solo i miei genitori. I miei non stanno riuscendo a pagare la tarsu e il recupero dei crediti è gestito da Equitalia che già a provveduto all’iscrizione a ruolo della somma non pagata pari a 500 euo.oltre interessi. Mi sono accorta che il contratto di comodato non è stato registrato alla Agenzia delle entrate e quindi il mio timore è che tale contratto di comodato ( che mi esonerebbe dal pagamento della tarsu, spettando al conduttore)non sia opponibile nei confronti dei terzi ( Equitalia) perchè non registrato. Quindi..sono ancora in tempo per registrarlo? Imiei non hanno nulla intestato a loro e quindi non possono pignorare nulla. Il mio timore è che Equitalia si possa rivalere su di me perchè il comodato non è ancora registrato.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Deve registrare il contratto di comodato e cambiare contestualmente residenza se non vuole, dalla data in cui il cambio di residenza diventerà effettivo, rispondere del pagamento della Tarsu.

  4. lilly ha detto:

    Intanto grazie mille per la risposta. Mia madre ha delle fatture di elettrodomestici perchè comperate con carta di credito intestata a lei. Quindi credo sia evidente che sono sue, e anche parte di parte dei mobili ha le fatture, ma altri invece sono un po’ datati e quindi non ha conservato nulla. La soluzione che lei suggerisce indubbiamente è ottima, ma è costosa? Un comodato stipulato da un altra persona a favore di mia madre ( prima del cambio della mia residenza ) potrebbe essere meno oneroso e comunque valido, dato che io non sarei parte in causa ? E in cosa consiste l’opposizione del terzo al debitore? Non conosco la procedura , bisogna fare una causa ? O come funziona ? grazie mille di cuore

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Una perizia giurata della tipologia indicata non è costosa. Basta un tecnico, anche un geometra diplomato ed appena iscritto all’albo. Il professionista non deve fare altro che descrivere una situazione di fatto. Dopo l’eventuale pignoramento, l’effettivo proprietario presenta al giudice per le esecuzioni la documentazione (la perizia redatta in epoca antecedente al cambio di residenza del debitore) che dimostra, inequivocabilmente, che beni pignorati non appartenevano al debitore.

      Se ha letto l’articolo, avrà capito che anche se il debitore esibisce un contratto di comodato regolarmente registrato, l’ufficiale giudiziario deve procedere, comunque, nelle operazioni di pignoramento. Resterebbe valida l’opposizione del terzo all’esecuzione. Ma, il problema resterebbe sempre quello di portare al giudice le prove dell’effettiva proprietà.

      In pratica, si presume che tutti i beni presenti nella casa del debitore siano di proprietà del debitore. Contratto o non contratto. E’ onere del terzo pignorato ed effettivo proprietario dei beni dimostrare il contrario. Ecco la valenza probatoria della perizia, finalizzata a provare che i beni pignorati si trovavano in un certo luogo ben prima che il debitore lo eleggesse a propria residenza.

  5. lilly ha detto:

    Buonasera , purtroppo ho un debito che non riesco a saldare. Il debito è con un privato che ha già eseguito un precetto e un pignoramento mobiliare che ha dato esito negativo. Ora io dovrei prendere residenza a casa di mia madre e volevo fare un comodato di uso gratuito per mettere al riparo i suoi beni. Da quel che ho capito però l’ufficiale giudiziario potrebbe cmq pignorarli nonostante il comodato. E’ così? se sì come posso tutelarla in modo da non crearle danno ?
    Grazie mille

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Partiamo dall’ipotesi che sua madre non abbia fatture di acquisto di mobili, elettrodomestici e di quant’altro presente in casa.

      Sua madre, allora, dovrebbe incaricare un professionista di redigere perizia sullo stato della propria abitazione (descrizione dei luoghi e degli arredi) prima del cambio di residenza del figlio debitore. La perizia andrebbe asseverata in Tribunale.

      Qualora, dopo il trasferimento di residenza del figlio debitore, l’ufficiale giudiziario dovesse procedere comunque al pignoramento, sua madre, con la perizia giurata ed il supporto di un legale, potrebbe validamente ricorrere allo strumento processuale dell’opposizione del terzo all’esecuzione.

  6. rigoberto ha detto:

    Nel 2006 ho ereditato come unico erede – per decesso di mia sorella – senza testamento, il 50% di un appartamento cointestato con lei.
    A fine 2012 ho trovato casualmente un suo testamento datato 2003 in cui esprimeva la volontà di dare il suo 50% ad una associazione benefica.
    IL testamento olografo é stato ritenuto valido.
    Nel 2010 ho stipulato, su gran parte dell’appartamento, un contratto di comodato gratuito, regolarmente registrato, della durata di 12 anni a mia moglie in previsione di una sua attività commerciale (siamo in
    separazione di beni). Oggi però l’appartamenmto é pignorato ( data dicembre 2011) e gravato da altre
    ipoteche e fra poco dovrà andare all’asta.
    Nota: L’appartamento ha due ingressi indipendenti e facilmente divisibile in due porzioni di 50%…

    Domande:
    a) Pubblicando il testamento cosa succede?
    b) I costi relativi alle tasse di successione che pagati sul 100% allo Stato é possibile richiedere il rimborso del 50%?
    c) Per l’ICI, IMU che dal 2006 pagato sul 100% con i nuovi eredi cosa avviene?
    d) il contratto di comodato, qualora l’appartamento venisse venduto all’asta tutto o in parte, rimarrebbe valido?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Innanzitutto andrebbe verificato se sua sorella defunta poteva destinare il 50% dei suoi beni a soggetti esterni all’asse ereditario. Il che non ci è dato sapere dalle informazioni che lei fornisce. Il nostro ordinamento riserva a determinati soggetti legittimari (coniuge, figli e ascendenti del defunto) una quota di eredità legittima, della quale non possono essere privati per volontà del defunto, sia stata questa espressa in un testamento o eseguita in vita mediante donazioni. Il testatore, pertanto, può liberamente disporre solo della quota che la legge non riserva a questi soggetti ovvero la quota disponibile.

      Ma, ammesso che sia anche possibile far valere un testamento olografo del 2003, rinvenuto nel 2012, che viola le quote di legittima, il beneficiario (l’associazione a cui, mi sembra di capire, si vorrebbe “accollare” una quota quota delle tasse pregresse su un immobile già pignorato) avrebbe buon gioco ad esercitare rinuncia all’eredità.

      Il contratto di comodato gratuito al coniuge è irrilevante nella procedura di pignoramento. In questi casi si fa già tanta fatica a far valere i diritti di abitazione di terzi (locazioni ultranovennali o assegnazione all’ex coniuge separato legalmente).

  7. bonkard66 ha detto:

    Salve,ho un precetto in corso ,U.G. non si è presentato,i 90 gg scadono fra 10 gg circa e sicuramente riceverò altri precetti.Mio figlio è ritornato a vivere con me, riprendendo la residenza in aprile dal 2011. Portandosi dietro dei mobili che in questo momento sono in uso dalla famiglia. Mentre i miei sono sistemati sui balconi coperti da teli non avendo altro posto dove metterli. Domanda: Se oggi faccio un contratto di comodato d’uso con mio figlio, questo non ha valore per il precetto in corso fino alla scadenza dei 90 gg. Puo valere per ulteriori precetti compreso questo in corso?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Per questo precetto, già notificato, il contratto di comodato registrato in data posteriore non potrà avere alcun valore, evidentemente.

      Per i precetti che le saranno notificati in futuro, sì.

      Attenzione! Se ha letto l’articolo che sta commentando, avrà capito che, comunque, anche con il contratto di comodato registrato all’ADE, l’ufficiale giudiziario potrà pignorarle i mobili (anzi, dopo la sentenza di Cassazione, glieli pignorerà sicuramente). Ed allora, avrà necessariamente bisogno di un legale che, contratto di comodato alla mano, proceda in opposizione agli atti esecutivi per liberare i mobili di suo figlio dal pignoramento.

      Senza fatture di acquisto e/o senza contratto di comodato, non sarà possibile nemmeno opporsi e liberare i beni pignorati.

      Questo per domani … Per oggi e per adesso, i mobili di suo figlio io, al suo posto, li sistemerei altrove. Lontano dalla casa del debitore sottoposto ad esecuzione, naturalmente.

    • bonkard66 ha detto:

      Il contratto di comodato registrato dopo aver ricevuto l’atto di precetto ma, prima che U.G. pignori i beni. Ha valore per il giudice? grazie

    • Ha sicuramente valore prima della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo. In ogni caso tutto è demandato alla discrezionalità del giudice ed alla determinazione dell’avvocato del creditore.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!