Pignoramento presso la residenza del debitore – se il valore dei beni pignorati non copre il debito

Se i mobili non coprono l’intero debito il pignoramento mobiliare non va a buon fine?
Il creditore, tramite decreto ingiuntivo e precetto, può chiedere all'ufficiale giudiziario di eseguire un pignoramento presso la residenza del debitore.

Non rileva che il valore dei mobili non copra l’intero debito.

Il ricavato del pignoramento verrà defalcato dall'importo a debito.

Aggiungendovi però le spese sostenute ed anticipate dal creditore per la custodia e la vendita all'asta.

Insomma, se il valore del pignoramento non è sufficiente a coprire il debito, il debitore rischia di rimanere senza mobili e con il debito aumentato.

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1 Settembre 2013 · Simone di Saintjust


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6 risposte a “Pignoramento presso la residenza del debitore – se il valore dei beni pignorati non copre il debito”

  1. Anonimo ha detto:

    Gentile Ludmilla grazie per la risposta.
    Mi chiedo che senso ha pignorare i miei beni mobili, acquistati dopo la separazione, se devo pagare io, tanto vale pignorare il quinto del mio stipendio. Non trova un po ridicola questa cosa? aggiungo che la mia ex ha contratto il debito per una questione ereditaria sua, personale e che l’avvocato l’ha gestita male. C’entra lo stesso con la comunione dei beni? Grazie

    • Infatti, io non credo proprio che pignoreranno al coniuge separato debitore i mobili dell’appartamento dove ha registrato la propria residenza: si tratta di azione esecutiva poco efficace, che presenta costi elevati rispetto alle scarsissime probabilità di successo, dal momento che è difficilissimo ricavare qualcosa vendendo all’asta mobilio usato. Questo tipo di azione esecutiva viene riservata quando si presume che il debitore, nella propria residenza, abbia disponibili arredi di pregio, quadri d’autore, mobili di antiquariato, impianti asportabili e rivendibili di valore, collezioni di francobolli e di orologi, per fare un esempio, facilmente liquidabili.

      Se poi lei aggiunge che il contenzioso trae origine da una questione ereditaria, considerando che i beni ereditati restano fuori dalla comunione, il creditore della debitrice non può esigere il credito escutendo il coniuge non debitore, anche se il debito nacque quando il regime familiare adottato era ancora quello della comunione dei beni.

  2. Anonimo ha detto:

    Presunzione legale, in che mondo viviamo: mia moglie aveva fatto dei debiti presso un avvocato, quando eravamo in comunione. Oggi siamo separati legalmente da quattro anni. Lei mantiene ancora la residenza nel mio appartamento perché non trova lavoro e casa. ( come nella sentenza di separazione) L’avvocato in questione ha mandato prima il pignoramento a lei e adesso al terzo che sarei io. L’ufficiale giudiziario cosa mi potrà pignorare: i miei soldi? i risparmi dei miei figli? i computer dei ragazzi che usano per studiare? i beni che ho in cantina e garage auto biciclette e altro? presunzione legale? ma quello che è mio ed era mio da quaranta anni non è più mio? come funziona, come si comporta l’ufficiale giudiziario e perché devo pagare un avvocato per fare opposizione. L’arredo completo in casa non supera il valore del pignoramento. ( 9000 euro) Grazie

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Lei si preoccupa della presunzione legale di proprietà vigente nel pignoramento presso la residenza del debitore e fa molto male: se quando è sorto il debito lei era in comunione di beni con il coniuge (adesso separato) e se il debito del coniuge con l’avvocato non è stato contratto per contestare spese voluttuarie o di gioco, o comunque, per assistenza tecnico giudiziaria in un contenzioso strettamente personale, lei è solidamente responsabile, dal punto di vista patrimoniale e reddituale, con la debitrice.

      In ogni caso, se la debitrice mantiene ancora residenza con lei, l’ufficiale giudiziario potrà pignorare tutto ciò che è pignorabile presso la residenza comune. Questa è la normativa vigente.

  3. beppe666 ha detto:

    Salve simone mi e’ stato recapitato un atto di precetto in cui mi si intima di pagare la somma di 88000 da unicredit non essendo soddisfatta (alla quale ho chiesto il mutuo per la casa)mi dice entro 10 giorni pena l’esecuzione forzata ai sensi di legge.
    Ora mi e’ stata gia’ pignorata la casa e venduta all’asta per 25000 sempre da unicredit.,sono precario con un contratto di un mese vivo in affitto mia moglie non lavora ho una macchina di 9anni conto a zero due tv un pc stipendio di 1100 euro al mese a stento riesco a pagarmi le bollette affitto e arrivare a fine mese , faccio 50km al giorno per andare a lavorare per cui la macchina mi serve cosa possono pignorarmi?come mi devo comportarmi davanti a questo precetto?e cosa devo aspettarmi ?grazie

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