Pignoramento presso la residenza del debitore ospite della famiglia

Impignorabili gli arredi nella residenza del debitore se questi è ospite della famiglia

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con sentenza numero 7222 del 30.03.2011, ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Milano che, allineandosi alla pronuncia di primo grado, ha annullato un pignoramento dell'immobile e degli arredi pertinenziali a carico di un debitore che, pur risiedendo lì, non era il legittimo proprietario.

Il debitore e la sua famiglia si sarebbero trasferiti di lì a poco in una nuova casa, per la quale avevano già sottoscritto il compromesso.

Sul punto i giudici di Cassazione  hanno motivato che «la Corte d’Appello, con valutazione di fatto insindacabile in questa sede, poiché del tutto esente da errori logico-giuridici, ha ammesso la prova orale sulle circostanze relative alla residenza anagrafica e all'effettiva abitazione del debitore (e non sulla titolarità effettiva dei beni oggetto di pignoramento), con ciò rigettando l’eccezione proposta dalla società creditrice, onde del tutto priva di pregio appare l’eccezione di omessa pronuncia oggi sollevata da quest’ultima».

Opposizione di terzo al pignoramento

I genitori del debitore  hanno proposto opposizione di terzo al  pignoramento eseguito dal creditore  nei confronti del figlio, pignoramento avente ad oggetto un appartamento e gli arredi pertinenziali, ove il figlio e la sua famiglia risultavano solo temporaneamente ospitati, rivendicandone la qualità di effettivi proprietari.

Il giudice di primo grado accolse il ricorso, dichiarando nullo il pignoramento.

Viziato il pignoramento se sussiste il carattere provvisorio e temporaneo della permanenza del debitore

La sentenza fu impugnata dal creditore  dinanzi alla corte di appello di  Milano, la quale, nel rigettarne l'opposizione osservò, fra l'altro che:

  1. che il carattere provvisorio e temporaneo della permanenza del debitore  presso l'abitazione dei genitori in attesa di trasferirsi in altro appartamento del  quale egli risultava promissario acquirente ben poteva essere oggetto di prova  orale per testi, trattandosi di circostanza oggettivamente apprezzabile da un  osservatore terzo;
  2. che il concetto di "casa del debitore" funzionale all'utile esperimento dell'azione  esecutiva era sì connotato dal carattere di stabilità, ma non poteva utilmente  estendersi alla ipotesi di mera ospitalità e precarietà della permanenza del  debitore, quale quella di specie, nella prospettiva di un trasloco certo sia pur non  imminente;
  3. che la documentazione prodotta con riguardo ai beni mobili presenti  nell'appartamento dei genitori del debitore doveva  ritenersi sufficiente a  comprovarne la titolarità in capo ai ricorrenti in opposizione.

La sentenza della corte territoriale fu ancora impugnata da creditore  con  ricorso per cassazione.

Il pignoramento può aver luogo solo se c'è il requisito della stabile e duratura permanenza del debitore presso l'abitazione dei  genitori

I giudici di Cassazione hanno rigettato l'istanza del creditore ritenendo del tutto esente da errori logico-giuridici l'ammissione delle prove orali sulle circostanze relative alla residenza anagrafica e all'effettiva abitazione del debitore (e non sulla titolarità effettiva del beni oggetto  di pignoramento).

Ancora, rilevano i giudici con l'ermellino, l'indagine compiuta dal giudice di merito in ordine alla impredicabilità del  requisito della stabile e duratura permanenza del debitore presso l'abitazione dei  genitori in attesa del trasferimento presso altro immobile già oggetto di  preliminare di acquisto - fondata sulla documentazione in atti e sulle  testimonianze acquisite -costituisce accertamento di  fatto, anch'esso esente da  qualsivoglia vizio logico-giuridico e come tale insindacabile in sede di giudizio di  legittimità.

Pignoramento presso la residenza del debitore - Il principio della presunzione legale di proprietà

Come sappiamo, nel “pignoramento mobiliare” presso il debitore  opera una “presunzione legale di proprietà (o appartenenza)” dei beni mobili presenti nella sua “casa” (o azienda o altro luogo a lui appartenente).

Infatti, l’articolo 513 del Codice di Procedura Civile, 1° comma recita: ” l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro”.

Inoltre, come di regola per tutte le presunzioni legali relative (o “iuris tantum”)  vale l'inversione dell'onere della prova: colui che allega il fatto per il quale è prevista la presunzione legale di proprietà non dovrà fornirne alcuna dimostrazione e sarà onere dell'altra parte provare che, nel caso di specie, il fatto non sussiste. In parole semplici, il debitore deve provare che i  mobili, gli arredi, gli elettrodomestici ecc...  trovati nei luoghi a lui appartenenti non sono di sua proprietà.

Si deve anche aggiungere la previsione dell'articolo 621 Codice Procedura Civile: “Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, tranne che l’esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore”.  Cioè i legittimi proprietari dei beni presenti nella residenza del debitore (nella fattispecie i genitori del debitore) avrebbero dovuto esibire fatture relative all'acquisto dei mobili, elettrodomestici,sistemi d'intrattenimento (Tv, impiani hifi, computer)  arredi e quant'altro per evitarne il pignoramento.

Dunque, il terzo, soggetto “estraneo” che afferma di essere il reale proprietario dei “mobili”, non può servirsi di testimoni per provare le sue ragioni, e ciò per il timore che questi, d’accordo col debitore, si dichiari proprietario dei beni sottoposti a pignoramento al solo scopo di sottrarre al creditore procedente beni su cui questi intende soddisfare il proprio diritto di credito. Il terzo, tramite un’azione di “accertamento negativo”, dovrà superare la presunzione di proprietà del debitore producendo un atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. Di solito le fatture di acquisto.

Conclusioni su pignoramento presso la residenza del debitore ospite della famiglia

Viene di fatto ammessa la prova orale sulle  circostanze relative alla residenza anagrafica e all'effettiva abitazione del debitore  (e non sulla titolarità effettiva del beni oggetto  di pignoramento).

Il concetto di "casa del debitore" funzionale all'azione  esecutiva di pignoramento dei beni esistenti presso la sua residenza non può  estendersi alla ipotesi di mera ospitalità e precarietà della permanenza del  debitore, quando tale condizione sia suffragata da testimonianza, anche orale.

Dunque, si stabilisce, con questa sentenza, un chiaro limite al principio di “presunzione legale di proprietà (o di appartenenza)” dei beni mobili presenti presso la residenza del debitore. E vengono fissati importanti paletti  rispetto a quanto disposto dagli articoli 513  (pignoramento presso la residenza del debitore) e 621  (inversione dell'onere della prova - presunzione di proprietà) del Codice di Procedura Civile.

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1 Settembre 2013 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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6 risposte a “Pignoramento presso la residenza del debitore ospite della famiglia”

  1. CATIA ha detto:

    Risiedo dal 1997 , da quando mi sono sposata, nella casa intestata ai miei genitori con i quali è stato stipulato un contratto di comodato d’uso gratuito immobiliare e mobiliare. Questo primo contratto non è stato bollato.

    Nel 2007 mio padre dietro consiglio di un professionista ha redatto un nuovo contratto di comodato che faceva riferimento al primo del 1997, vi è stata apposta marca da bollo da € 14,62 ed è stata apposta data certa con timbro postale.

    Nel 2015 mio marito è fallito ed essendo residente in tale abitazione, il curatore sostiene di dover fare l’inventario anche dei beni nell’abitazione di residenza.

    Avendo il contratto data certa ed essendovi elencati tutti i mobili e suppellettili di proprietà dei miei genitori, non dovrebbe essere sufficiente come prova che non sono beni di mio marito?

    • Non è il curatore fallimentare a poter decidere sulla proprietà dei beni presenti nella residenza/domicilio del debitore, anche dopo l’esibizione di eventuali documenti da parte del terzo proprietario. Per il principio di presunzione legale di proprietà, tutto ciò che si trova presso l’abitazione in cui vive il debitore è di proprietà del debitore.

      E’ il giudice dell’esecuzione, adito dall’effettivo proprietario dei beni inventariati, a dover decretare, esaminando il contratto di comodato prodotto dal ricorrente, l’esclusione dei beni ivi elencati dall’inventario della massa attiva fallimentare.

  2. noncelafacciopiu ha detto:

    Buongiorno,
    avrei bisogno di spiegazioni su una situazione difficile:

    nella stessa abitazione sono residenti genitori, una figlia (maggiorenne ed economicamente non a carico) ed un figlio (anch’egli maggiorenne)”problematico”.

    Genitori e figlia co-abitano effettivamente nella casa (di proprietà dei primi) in oggetto mentre il figlio è domiciliato in una comunità di recupero in altra Regione, presso cui è anche stato richiesto (ed accettato) l’affidamento in prova in conseguenza di alcune sentenze penali passate in giudicato.

    In virtù di (non so se delle stesse o altre) sentenze penali, di cui i genitori non erano per lo più a conoscenza (anche nei periodi precedenti la Comunità di recupero, il figlio non abitava presso di loro se non sporadicamente) sta emergendo che il figlio risulta anche debitore nei confronti di diversi soggetti.

    E’ stata fatta una prima notifica ai genitori e quando si è presentato l’ufficiale giudiziario, non ben sapendo nè di cosa si trattasse, nè le eventuali conseguenze, hanno pagato per il figlio.
    Adesso però è arrivata una seconda notifica (ritirata dalla cognata che abita nell’appartamento al piano superiore, è valida?), per un importo che, pur non elevatissimo, metterebbe in difficoltà i genitori.

    Tutto quello che c’è nell’appartamento è di proprietà dei genitori (come anche l’immobile) o della sorella, ma avrebbero difficoltà nel dimostrarlo.
    Considerando che il soggetto in questione vive materialmente presso la comunità, può essere bypassato questo problema in virtù della santenza di cassazione 7222 del marzo 2011?

    In caso positivo è una cosa che può essere opposta direttamente all’ufficiale giudiziario o comunque bisognerebbe procedere in giudizio?
    Non vorrei che alla fine le spese superassero il valore dei beni.

    In caso arrivassero altre notifiche (non c’è modo di sapere quanti “danni” abbia lasciato in giro il soggetto in questione) si può evitare di ritirarle?

    Grazie, attendo fiducioso un vostro aiuto.

    • La sentenza citata (7222 del marzo 2011) dimostra proprio a cosa si va incontro quando c’è un pignoramento presso la casa del debitore ed i terzi effettivi proprietari degli arredi presenti nella casa non sono in grado di esibire la documentazione necessaria. Si finisce con il dover supportare i costi (e i tempi) di un procedimento ordinario di cognizione per avvalersi di eventuali testimoni allo scopo di dimostrare che il debitore era stato solo temporaneamente ospitato.

      La cosa più lineare da fare in questi casi è quello di registrare, presso l’Agenzia delle Entrate, un contratto di comodato elencando tutti i beni concessi al comodatario debitore (naturalmente in data anteriore a quella di notifica del pignoramento).

      Il contratto di comodato può essere esibito all’Ufficiale Giudiziario, il quale non è, tuttavia, obbligato a tenerne conto. Di solito, in simili circostanze, l’ufficiale giudiziario lascia in custodia al debitore i beni pignorati riservandosi poi di agire in base alla successiva pronuncia del giudice adito dal terzo effettivo proprietario.

      Per liberare i beni dal pignoramento il terzo effettivo proprietario deve presentare ricorso, ex articolo 615 del codice di procedura civile, al giudice delle esecuzioni del Tribunale territorialmente competente, esibendo il contratto di comodato registrato all’Agenzia delle entrate. E’ necessaria l’assistenza legale.

  3. alehj73 ha detto:

    Buongiorno. Avrei bisogno di porvi una domanda preventiva per evitare potenziali fastidi. Mi scuso se non sarò breve, ma preferisco cercare di chiarirmi bene. Ospito un amico sudamericano da circa 2 anni. Nel 2009 ha preso una multa per circa 3.000 euro, circa 10 giorni fa è arrivata ordinanza d’ingiunzione pagamento (30 giorni di tempo) post ricorso presentato. Poichè temo che non pagherà la sanzione per assenza di liquidità, dò già per scontato che inizierà la pratica di pignoramento. Ho letto blog concernenti pignoramenti ad ospiti e della necessità di dimostrare che i beni in casa sono (come sono di fatto) miei e che di suo non c’è nulla, ma non ho alcuna fattura. Allora vi chiederei di consigliarmi su quanto segue. Lui ora è tornato a vivere in Sudamerica da oltre un mese, potrebbe tornare in Italia per la primavera per lavori stagionali (ma non è nemmeno certo). Se io andassi a comunicare in Comune che non è più residente qui,TOGLIENDOGLI DI FATTO LA RESIDENZA DA CASA MIA (senza però che ne abbia un altro in Italia) PRIMA CHE SCADA il termine di 30 giorni per pagamento dell’ingiunzione di pagamento della multa, rischio qualcosa quando, fra qualche mese (non conosco, per fortuna, le tempistiche a riguardo), verrà iniziata la pratica di pignoramento? L’idea che vengano a depredarmi casa per aver dato un letto dove dormire ad un amico mi infastidisce non poco… Non so se poi questo conti qualcosa, ma io non sono nemmeno proprietario dell’immobile, vivo in comodato d’uso gratuito. Grazie infinite per l’attenzione.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Se nel contratto sono dettagliatamente descritti i beni di maggior valore a lei concessi in comodato d’uso, potrebbe essere superfluo dichiarare l’irreperibilità del suo amico. Soluzione che, tuttavia, resta quella che offre la massima tranquillità, sicurezza e grado di tutela per il convivente, nel caso in cui l’esattore decidesse di procedere con pignoramento presso la residenza del debitore.

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