Pignoramento con atto di precetto e blocco conto corrente

Precetto di pignoramento e successivo blocco del conto corrente

La mia ragazza, in seguito ad una pessima assistenza legale, ha ricevuto un precetto di pignoramento e successivamente il blocco del conto corrente bancario per pignoramento presso terzi.

Il debito originario era di 1.900 euro, nel precetto di pignoramento l'importo totale arriva a 3.300 euro. Dalla banca abbiamo saputo ufficiosamente che l'importo totale del pignoramento è di 4.900 euro.

Mi chiedo come sia possibile che alla banca risulti un importo diverso dall'atto ricevuto dalla mia ragazza (e se sia normale che si arrivi a più che raddoppiare il debito originario), poi vorrei sapere come funziona tecnicamente la chiusura della pratica, ovvero come avviene praticamente il pagamento e avere certezza della chiusura della pratica.

Considerate che al momento del pignoramento il saldo in banca era di quasi 3.000 euro.

Quei soldi, insieme al resto in contanti, servono per saldare il debito, ma come svincolarli dal pignoramento per pagare?

Conversione del pignoramento del conto corrente

Deve depositare presso la cancelleria del Tribunale che ha emesso decreto ingiuntivo e precetto una semplice istanza di conversione, ovvero, ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile, la richiesta di sostituire ai crediti di pignoramento una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese (precetto) oltre che delle spese di esecuzione.

Proprio in relazione a queste ultime, si giustifica l'aumento dell'importo da corrispondere (i 4900 euro che risultano alla banca). Si tratta di spese tabellari la cui consistenza non la decide il creditore e si riferiscono ai costi per le attività dell'ufficiale giudiziario per procedere al pignoramento.

Non esistono procedure tali da consentire il prelievo dei 3000 euro che costituivano il saldo prima del pignoramento per pagare il creditore pignorante. Il conto corrente, e quanto depositato in esso, sono beni "in ostaggio", per "liberare" i quali c'è da pagare il "riscatto". Con altre risorse.

Come ultima ipotesi può presentare, se è ancora nei termini (e con il supporto legale per valutarne la fattibilità) ricorso al giudice delle esecuzioni.

14 Novembre 2012 · Marzia Ciunfrini


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