Pignoramento esattoriale e pignoramento ordinario per diversi debiti

Diversi tipi di debito - quale tipo di pignoramento aspettarmi?

I miei debiti, ai quali non riesco a far fronte in modo permanente, credo ammontino a circa 20 euro, tra cartelle esattoriali (tasse dovute a causa di doppia bustapaga part-time), finanziamenti e carte di credito, non includendo la mia cessione del quinto.

Con la cessione, di 22.000 euro circa residui, arriviamo quindi a 42.000. A gennaio ho perso il lavoro part-time che era a tempo indeterminato.

Ho un reddito precario di 800 euro circa solo da circa ottobre a giugno se sono fortunata.

I beni immobili e mobili che ho sono: un'auto di 20 anni di valore circa 1.000 euro, casa cointestata con mio marito, in separazione dei beni con mutuo residuo di 140.000 (non conosco il valore attuale della casa ma dubito sia molto di più di 140.000), e dentro casa una TV grande schermo e grande frigo all'americana, entrambi comprati da mio marito, asciugatrice americana e due lavatrici standard.

Considerando i diversi tipi di debito che ho e le poche cose di valore che possiedo, cosa mi posso aspettare in termini di pignoramento?

Diversi tipi di debito - Pignoramento dello stipendio o della proprietà

Le tipiche azioni che potranno essere intraprese dai creditori per debiti di natura esattoriale (tasse non pagate) o ordinaria (banche e finanziarie) sono il pignoramento dello stipendio e quello della proprietà cointestata con suo marito.

E' pur vero, per quanto riguarda l'immobile, che il mutuo residuo è rilevante; ma con il passare del tempo, pagando le rate e grazie ad possibile ripresa del mercato immobiliare.

Potrebbe crearsi la capienza necessaria per giustificare le azioni coattive di pignoramento del creditore garantito da ipoteca secondaria (Equitalia, molto verosimilmente).

17 Gennaio 2013 · Marzia Ciunfrini


Commenti e domande

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6 risposte a “Pignoramento esattoriale e pignoramento ordinario per diversi debiti”

  1. vita ha detto:

    ciao ho una casa all’asta per metà quota l’altra metà è in possesso di mio marito che è nn è all’asta ma è ipotecata ugualmente, vorrei sapere se vendo la casa la quota di mio marito non ancora all’asta , cosa succede ? se la vendo per la stessa somma dell’ipoteca cosi facendo riuscirò a liberare almeno la metà dell’ipoteca quella intestata a mio marito…inoltre vorrei sapere siccome la mia parte è all’asta e tra poco ci sarà il terzo incanto cosa succede se non si presenta nessuno, mi hanno detto che lo stato potrebbe prendersi la mia metà casa ma in questo momento non è mai successo che lo stato si è preso 1 casa…allora equitalia metterò un nuovo incanto ? cosicchè abbasserà il prezzo e un interessato se la potrebbe acquistar….!!! il mio obbiettivo è vender la parte di mio marito a mio figlio e successivamente mio figlio acquisterebbe anche all’asta l’altra metà cosi il debito che ho io con lo stato rimarrà visto che l’asta non soddisfa tutto il mio debito che ho con lo stato…!!! mio figlio acquistando oggi la parte di mio marito e cancellando la somma dell’ipoteca di mio marito …rischia qualcosa se all’asta la somma non soddisfa tutto il debito che ho io con lo stato? x noi sarebbe l’ideale pagar il prezzo dell’asta liberare la casa rendendola pulita visto che la compra mio figlio all’asta ed io rimarrò con il debito allo stato e magari mi toglieranno 1 quinto della pensione in futuro ma sicuramente sarebbe meno del mio attuale debito che ho con lo stato.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Signora, la mia collega Ornella De Bellis ha già risposto a suo marito qui.

      L’ipoteca deve essere estinta da chi acquista, altrimenti la casa viene espropriata anche al nuovo proprietario. Forse è utile spiegare che l’ipoteca non è associata ad un soggetto, a lei o a suo marito. L’ipoteca viene iscritta sul bene e con il bene passa da acquirente ad acquirente.

      Certo, sarebbe bello poter vendere i beni ipotecati di proprietà e scontare il debito con il 20% di pensione al mese. Ma, purtroppo, non è possibile.

  2. laga77 ha detto:

    consideranno solo il mio 5 volontario mi rimarrebbero 1250 dai quali pago 300 di delega e 350 di mutuo e il giudice non tenendo conto di delega e muto dovrei pagare il 5 di 1250 anche se poi effettivamente ne rimangono 600 percui il 5 di 1250 sarebbero 250 euro che andrebbero a togliermi a 600 rimanendomi cosi 350 euro giusto?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Il giudice non può tener conto delle spese derivanti dal mutuo e dal prestito delega. Un debitore affittuario sarebbe svantaggiato rispetto ad un debitore mutuatario. E, non può tener conto di un prestito delega, che il datore di lavoro non è obbligato a concedere a differenza della cessione del quinto. Un lavoratore dipendente, cui il datore di lavoro non avesse concesso un prestito delega e si fosse pertanto rivolto ad una banca o ad una finanziaria, risulterebbe discriminato rispetto ad un lavoratore dipendente cui il datore di lavoro avesse concesso il prestito delega.

      Il giudice deve sapere qual è il reddito netto mensile del debitore, se c’è cessione del quinto e se ci sono eventuali pignoramenti presso terzi in corso (pignoramento esattoriale, per assegno di mantenimento all’ex coniuge e ai figli, altri pignoramenti per crediti verso banche, finanziarie o privati). Il datore di lavoro viene citato proprio per rendere una dichiarazione in tal senso.

      Il giudice deve poi verificare che non siano in corso pignoramenti dello stesso tipo (nella fattispecie si tratta di un credito ordinario) che insistono già sullo stipendio del debitore.

      Quindi, verifica se il 20% eventualmente dovuto al creditore procedente sommato agli importi già impegnati da cessioni e pignoramenti pregressi supera il 50% del reddito residuo del lavoratore dipendente.

      Altro non può fare. Altrimenti il creditore potrebbe impugnare la decisione del giudice il cui compito è esclusivamente quello di verificare che l’esecuzione nei confronti del debitore non violi le disposizioni di legge in materia di impignorabilità dello stipendio percepito dal debitore. Il giudice, in particolare, non può esprimere giudizi di merito sulla sostenibilità dello stipendio residuale rispetto alle esigenze del debitore. Il creditore, infatti, potrebbe proporre ad un giudice così attento e sensibile la cessione del proprio credito.

  3. laga77 ha detto:

    salve a tutti vi descrivo la mi situazione ; 1550 di stipendio lavoro a tempo indeterminato cessione delega comprensivi 600 euro per 10m anni ,325 euro di mutuo ancora per 25 anni vari debiti agos 9000 euro ,compass 5000,findomestic 5000,american express 4000 non riesco piu a pagare da tre mesi ,prima contavo sullo stipendio della mia ex compagna e’ con mille fatiche si riusciva a pagare ..premetto che ho anche una figlia in comune.
    Le mie domande sono le seguenti ..se non pago piu’ nessuno a parte il mutuo e le cessioni del 5 e delega,possono pignorarmi il 5 dello stipendio anche se mi rimangono circa 650 euro o intaccare con una seconda ipoteca la casa ? possono mettersi in coda fra 10 anni quando ho finito di pagare cessione del 5 ? grazie a tutti

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Solo la cessione del quinto (non il prestito delega) influisce sulla pignorabilità dello stipendio. Se non sussistono altri pignoramenti di tipo esattoriale, i creditori ordinari (banche finanziarie e privati) potranno chiedere ed ottenere il pignoramento di una ulteriore quota del 20%.

      Per valutare la convenienza economica ad iscrivere ipoteca secondaria da parte del creditore procedente bisognerebbe conoscere qual è il capitale residuo del mutuo. Tuttavia, non credo che il problema si ponga dal momento che lei percepisce uno stipendio ancora pignorabile.

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