Pignoramento » Tutte le modifiche apportate dalla Riforma della Giustizia: guida per debitori e creditori

Tutto ciò che è cambiato con la riforma della giustizia in materia di pignoramento

Con la riforma della giustizia, in vigore dall'8 dicembre 2014, sono state modificate numerose norme sul pignoramento.

Come accennato nell'incipit, con la riforma giustizia, sono state attuate nuove disposizioni relative al pignoramento: tra procedura, iscrizione a ruolo e pignoramento presso terzi, la materia è stata radicalmente innovata.

Da non tralasciare, poi, il nuovo istituto del pignoramento degli autoveicoli, ora più fluido ed efficace.

Vediamo, in sostanza, nel prosieguo dell'articolo, quali sono state le variazioni più significative

L'iscrizione a ruolo del pignoramento dopo la riforma della giustizia

Con la riforma della giustizia è stata modificata la procedura dell'iscrizione a ruolo del pignoramento.

Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore della Riforma della Giustizia, anche il pignoramento dovrà essere iscritto a ruolo, a pena di inefficacia.

Con la vecchia procedura l’ufficiale giudiziario, dopo massimo 24 ore dal compimento delle operazioni di pignoramento, aveva l'obbligo di trasmettere il verbale al cancelliere della sezione del tribunale che si occupa di esecuzioni forzate.

Così, il cancelliere, formava il fascicolo dell’esecuzione.

Il creditore procedente, dunque, non doveva compiere nessun atto tale da manifestare la sua intenzione a voler proseguire l’esecuzione forzata, a meno del deposito dell’istanza di vendita.

Con il nuovo orientamento normativo, invece, il creditore procedente è tenuto a depositare immediatamente la nota di iscrizione a ruolo.

Ciò perché, la riforma della giustizia introduce una nuova norma che estende anche al processo esecutivo le regole previste per le cause ordinarie introdotte con citazione o ricorso.

In pratica, la nuova nota d’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazioni deve contenere l’indicazione delle parti, le generalità e il codice fiscale della parte che iscrive la causa a ruolo.

Inoltre, devono essere presenti le generalità del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento.

Successivamente, una volta compiute le predette operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto.

Infine, dunque, il creditore, e non l’ufficiale giudiziario, ha il compito del deposito nella cancelleria delle esecuzioni forzate in tempi strettissimi a pena di decadenza.

In particolare, l’avvocato del creditore avrà 15 giorni di tempo per l'iscrizione a ruolo nelle espropriazioni mobiliari e immobiliari e 30 giorni di tempo nelle espropriazioni presso terzi.

In caso di mancato rispetto di questi termini, la procedura diventerà inefficace e tutte le spese già sostenute per il pignoramento andranno in perse.

Si ricorda, inoltre, che a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito della nota di iscrizione a ruolo dovrà avvenire unicamente con modalità telematiche: esclusivamente solo dopo il tempestivo deposito della nota, il cancelliere sarà tenuto a formare il fascicolo.

Il Pignoramento presso terzi dopo la riforma della giustizia

Con la riforma della giustizia è stata modificata la procedura del pignoramento presso terzi.

Per quanto riguarda il pignoramento prezzo terzi, ovvero di stipendi, pensioni, conti correnti, ecc, cambia l’udienza di assegnazione delle somme.

In parole povere, il terzo presso cui è pignorato il credito, tenuto a fornire al giudice la dichiarazione circa l’esistenza delle somme, non deve più presentarsi all'udienza, ma deve fornire tale chiarimento attraverso una lettera scritta, inviata all'avvocato del creditore pignorante.

Praticamente, con la nuova procedura, il terzo presso cui è pignorato il credito (ad esempio il datore di lavoro) dovrà inviare una raccomandata a/r, o una e-mail tramite PEC, all'avvocato del creditore procedente, specificando quale rapporto esiste con il debitore pignorato (ad esempio qualifica d'impiego, importi busta paga e somme già trattenute sugli emolumenti spettanti al debitore).

La dichiarazione, successivamente, sarà presentata dall'avvocato al giudice dell’esecuzione, nel corso del procedimento, il quale assegnerà le somme, autorizzando, ad esempio, il datore di lavoro al versamento diretto in favore del soggetto pignorante.

Inoltre, cambia anche il contenuto dell’atto del pignoramento, che l’avvocato dovrà da oggi redigere e portare a conoscenza del debitore e del terzo pignorato.

Prima della modifica, infatti, l’atto di pignoramento, notificato al terzo e al debitore, conteneva la citazione a comparire davanti al giudice competente dell’esecuzione.

Con la riforma, invece, la citazione a comparire del debitore sarà accompagnata solo dall'invito al terzo a comunicare al creditore la dichiarazione in cui specifica di quali cose o somme egli è debitore e quando vanno pagate o consegnate.

L’atto dovrà contenere anche l’avvertimento di fornire tale indicazione entro e non oltre dieci giorni, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata.

Peraltro, nell'atto di pignoramento andrà formalizzato l’avvertimento al terzo pignorato il quale, se non comunica la dichiarazione predetta, deve necessariamente comparire in udienza per renderla verbalmente.

Ciò perchè, se il terzo pignorato non compare in udienza o non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati e il giudice provvede all'assegnazione o alla vendita delle cose dovute dal terzo o dei crediti.

In parole povere, se il terzo pignorato non invia al creditore la lettera con la dichiarazione delle somme o beni di cui è debitore, deve presentarsi dinanzi al giudice, se non vuole che il credito pignorato presso di lui si consideri non contestato e, per l’effetto, pagare al creditore ciò di cui non è debitore.

Il pignoramento degli autoveicoli dopo la riforma della giustizia

Cosa cambia, con la riforma della giustizia, nell'ambito del pignoramento di auto, moto e rimorchi.

Per il pignoramento degli autoveicoli si attuerà una nuova modalità: la prassi sarà molto simile alla forma di pignoramento previsto per gli immobili.

Il procedimento, naturalmente, comincia con la notifica, al debitore, attraverso l’ufficiale giudiziario del tribunale, di un atto di pignoramento.

Nell'atto di pignoramento sono indicati gli estremi identificativi del veicolo: con la notifica del documento, al debitore viene intimato di consegnare il veicolo e i documenti di proprietà entro 15 giorni all'istituto vendite giudiziarie, ovvero l'IVG.

Successivamente, qualora, alla scadenza dei 15 giorni, il debitore non abbia consegnato il veicolo oggetto di pignoramento, potrà intervenire la polizia, autorizzata a fermare il veicolo, a ritirare la carta di circolazione, i titoli e dei documenti relativi alla proprietà, ed a a consegnare il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie.

Intanto, il creditore è tenuto a trascrivere l’atto di pignoramento nei pubblici registri automobilistici.

Inoltre, entro 30 giorni, è obbligato a legittimare il pignoramento, presso il tribunale competente, attraverso il deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e delle copie dei documenti dell’esecuzione.

Se il termine di 30 giorni non viene rispettato, il pignoramento decade e perde efficacia.

L'atto di pignoramento del mezzo contiene l’ingiunzione e l’intimazione a consegnare entro 10 giorni i beni pignorati, oltre i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso degli stessi, all'istituto vendite giudiziarie (IVG) autorizzato ad oper­are nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Con l'atto di pignoramento, il debitore diventa, momentaneamente, custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Scaduto il termine di predetto, gli organi addetti procedono al ritiro della carta di circolazione nonché dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati.

Successivamente consegnano il bene pignorato all’IVG, autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto.

Con la consegna, l'IVG assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, tramite PEC.

Dopo la notifica del pignoramento, l’ufficiale giudiziario consegna al creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri automobilistici (PRA).

Entro 30 giorni dalla notifica a mezzo PEC al creditore, quest’ultimo deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione: la conformità delle copie è attestata dall'avvocato del creditore.

Il mancato rispetto del termine fa perdere efficacia al pignoramento: una volta effettuato il deposito, il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione.

Al fine di acquisire tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, all'ufficiale è, dunque, consentito l’accesso diretto alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e degli enti previdenziali, nonché all'anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e al pubblico registro automobilistico.

Una volta terminate le operazioni, l’ufficiale dovrà redigere verbale, nel quale indicare tutte le banche dati interrogate e i risultati ottenuti.

Dove l’accesso abbia consentito di individuare cose appartenenti al debitore, in luoghi compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo procederà d’ufficio al pignoramento.

Dove, invece, i beni non siano compresi nelle zone di competenza, l’ufficiale dovrà indicarlo nel verbale consegnandone copia al creditore il quale entro 15 giorni dovrà procedere, a pena d’inefficacia, alla richiesta all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

Quando l’accesso consente di individuare beni o crediti del debitore nella disponibilità di terzi, l’ufficiale è tenuto a notificare d’ufficio il verbale, contenente l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, sia al debitore che al terzo, intimando a quest’ultimo di non disporre delle cose o delle somme dovute, sottoponendo altresì ad esecuzione, i beni o i crediti indicati dal creditore, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ufficiale giudiziario, a pena d’inefficacia del pignoramento.

Il processo telematico per il pignoramento dopo la riforma della giustizia

La riforma della giustizia introduce la ricerca con modalità telematiche dei beni da sottoporre a pignoramento, strumento che potrebbe rivelarsi particolarmente utile per soddisfare le pretese, spesso deluse, dei creditori.

Con le modifiche normative, il creditore che intende procedere ad esecuzione forzata, può proporre istanza al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il debitore ha la propria residenza, domicilio, dimora o sede, affinché autorizzi l’ufficiale giudiziario alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Ciò varrà, però, esclusivamente per i beni mobili registrati, ovvero per quei beni che hanno una esatta identificazione e registrazione, come autoveicoli, moto, rimorchi, aerei.

Il creditore, dunque, non dovrà più trovare il bene fisicamente, anche se il compito era dell'Ufficiale Giudiziario.

La nuova norma prevede, infatti che, come detto, previa autorizzazione del Tribunale competente, il creditore possa usare i seguenti mezzi telematici:

  • banche dati pubbliche amministrazioni;
  • anagrafe tributaria (si ricorda che la legge di stabilità ha istituito una sorta di “mega” anagrafe dove confluiranno tutti i rapporti degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i clienti, vale a dire tutti i conti corrente dei contribuenti);
  • pubblico registro automobilistico;
  • enti previdenziali.

Ma vediamo, nel dettaglio, come funziona tutta la procedura.

Innanzitutto, l'Ufficiale Giudiziario dovrà attestare l'elenco delle banche dati consultate al fine della ricerca dei beni del debitore.

Il creditore può chiedere di partecipare alle operazioni di ricerca: in questo caso l’ufficiale giudiziario dovrà indicare la data e l’ora di accesso, da effettuare entro 15 giorni dalla richiesta, con preavviso di almeno tre giorni, salvi i casi d’urgenza.

Successivamente, una volta trovato il bene da pignorare, l'Ufficiale Giudiziario notifica al debitore il pignoramento con l'obbligo di consegna del bene entro dieci giorni, completo dei documenti di proprietà e con nomina dello stesso debitore a custode per il periodo predetto.

Scaduto il termine dei 10 giorni, il bene pignorato deve essere consegnato all'Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) competente che ne diventa custode: il tutto avviene dopo l'eseguita trascrizione nei pubblici registri.

Al creditore, oltre all'onere della istanza per l'uso della trascrizione telematica, resta quello del compenso ulteriore a favore dell'Ufficiale giudiziario per incentivarlo a compiere le ricerche telematiche: è previsto, infatti, un compenso aggiuntivo, compreso tra le spese di esecuzione, stabilito dal giudice dell’esecuzione in percentuale variabile in relazione al valore del bene o credito pignorato.

Tale compenso potrà variare da una percentuale dal 2 al 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati.

E’ previsto, inoltre, qualora le strutture tecnologiche atte a consentire gli accessi all'ufficiale giudiziario non fossero funzionanti, che il creditore possa, sempre previa autorizzazione del presidente del tribunale, ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute: non è ancora stato specificato, però, se l’accesso diretto del creditore sarà anch'esso gratuito o meno.

C'è da dire, però, che in caso di estinzione o di rinuncia dell'esecuzione forzata, il creditore potrebbe essere chiamato a pagare somme rilevanti liquidate a favore dell'Ufficiale Giudiziario e calcolate sul valore di stima e, per i casi di scarso valore, sul nominale del credito.

Dunque, il creditore procedente, dovrà informarsi a fondo prima di decidere se e come agire, dato il rischio di ottenere, alla fine, oltre ad un risultato negativo in termini di somme recuperate la sorpresa del conto del proprio avvocato, del custode IVG e dell'Ufficiale Giudiziario.

9 Dicembre 2014 · Andrea Ricciardi


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