Il pignoramento mobiliare » Tutto quello che c’è da sapere

Il pignoramento mobiliare » Tutto quello che c'è da sapere

Il pignoramento mobiliare è un tipo di procedimento esecutivo che consiste nel sottrarre coattivamente determinati beni mobili o crediti appartenenti al debitore (in possesso del debitore stesso o in possesso di un terzo) per destinarli alla soddisfazione del creditore tramite la loro vendita forzata o assegnazione e la loro relativa trasformazione in denaro.

Le fasi del pignoramento mobiliare

Il procedimento è scandito in diverse fasi:

  • l'iniziativa del creditore procedente;
  • il pignoramento (con forma ed effetti processuali differenti a seconda che sia diretto o presso terzi);
  • la vendita forzata o l'assegnazione dei beni pignorati; la distribuzione del ricavato tra i creditori concorrenti.

Il tribunale territorialmente competente per l’espropriazione mobiliare è, ex articolo 26 codice di procedura civile, quello del luogo in cui si trovano i beni da pignorare.

L'ufficiale giudiziario competente a procedere al pignoramento è quello appartenente all'UNEP (Ufficio Notificazioni esecuzioni e protesti) che ha sede nel mandamento del tribunale competente per l'esecuzione.

Per l’espropriazione forzata di crediti, sempre in base all'articolo 26 codice di procedura civile, è competente il giudice dove risiede il terzo debitore.

Si tratta di competenza non derogabile su accordo delle parti (art 28 codice di procedura civile).

Il codice di rito non prevede la possibilità di riunire più procedimenti esecutivi promossi contro lo stesso debitore e di competenza di differenti tribunali, anche se ciò può dare vita ad inconvenienti in sede di distribuzione del ricavato tra i vari creditori che hanno promosso o che sono intervenuti nelle diverse procedure.

Pignoramento mobiliare presso il debitore

La forma

Il pignoramento è atto dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente che, nell’espropriazione mobiliare diretta, è eseguito su istanza orale del creditore procedente, anche personalmente, previa esibizione, da parte di quest'ultimo, del titolo esecutivo e del precetto debitamente notificati.

Ricordiamo che anche il titolo esecutivo costituito da una sentenza, adesso deve essere notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti codice di procedura civile (articolo 479, 2° co., codice di procedura civile).

Il pignoramento sui mobili del debitore, pur essendo atto di esecuzione, non implica attività di giudizio e, pertanto, non presuppone uno ius postulandi: si tratta di un atto mediante il quale singoli beni del debitore restano vincolati all'esecuzione a seguito della loro individuazione da parte dell'ufficiale giudiziario e senza intervento del giudice. In questa funzione prodromica dell'esproprio, il pignoramento non assume il carattere di un'istanza rivolta al giudice né si inserisce in un procedimento giudiziale ancora in fieri: ciò comporta la dispensa di qualsiasi patrocinio legale.

Il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione a depositare in luogo dell'originale una copia autentica del titolo esecutivo con l'obbligo di depositare l'originale a ogni richiesta del giudice, analogamente a quanto previsto dall'articolo 488, 2° co., codice di procedura civile (articolo 492, ult. co., codice di procedura civile).

L'ufficiale giudiziario deve documentare le operazioni effettuate nel corso del pignoramento in un apposito processo verbale redatto in base al combinato disposto degli articoli 492 e 518 codice di procedura civile come modificati dalle recenti riforme.

In particolare, dal processo verbale devono risultare:

  1. l'individuazione e la descrizione delle cose pignorate, nonché il loro stato mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva (articolo 518, 1° co. codice di procedura civile);
  2. l'indicazione del loro valore di realizzo determinato approssimativamente dall'ufficiale giudiziario. All'occorrenza, se ritenuto utile o su richiesta del creditore, l'ufficiale giudiziario, nel corso delle operazioni di stima, può essere assistito da un esperto stimatore da lui stesso scelto (articolo518, 1° co., codice di procedura civile). Sarà il giudice dell'esecuzione a liquidare il compenso e le spese spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati (articolo 518, 3° co. codice di procedura civile). All'ufficiale giudiziario è data la discrezionalità di valutare se è opportuno differire le operazioni di stima: in caso affermativo, egli dovrà redigere un primo verbale di pignoramento e, senza indugio nel termine perentorio di trenta giorni, dovrà procedere alla definitiva individuazione dei beni da sottoporre al vincolo pignoratizio sulla base dei valori di stima indicati dall'esperto che, nel frattempo, sarà autorizzato ad accedere nel luogo in cui si trovano i beni indicati dall'ufficiale (articolo 518, 2° co., codice di procedura civile);
  3. la descrizione della natura, qualità e ubicazione dei beni pignorati nel caso in cui si tratti di frutti non ancora raccolti o separati dal suolo (o di bachi da seta) (articolo 518, 1° co., codice di procedura civile);
  4. le disposizioni relative alla conservazione (e alla custodia) delle cose stesse (articolo 518, 4° co., codice di procedura civile);
  5. l'ingiunzione di cui all'articolo 492 codice di procedura civile (articolo 518, 1° co., codice di procedura civile), rivolta al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni che si assoggettano a pignoramento, anch'essi esattamente individuati e i frutti di essi. Se questi non è presente, l'ufficiale rivolgerà l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, 2° co., codice di procedura civile, cioè alle persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minori di quattordici anni o palesemente incapaci, e consegnerà loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone, l'avviso sarà affisso alla porta dell'immobile in cui l'ufficiale ha eseguito il pignoramento dei beni (articolo 518, 5° co.,codice di procedura civile);
  6. l'invito rivolto al debitore ad effettuare, presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente, con l'avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice (articolo 492, 2° co., codice di procedura civile), evitando così l'applicazione degli articoli 138 e seguenti codice di procedura civile E' da ritenere che l'onere in capo al debitore di effettuare la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni indicati dal secondo comma dell'articolo 492 codice di procedura civile, sorge soltanto in seguito alla formulazione dell'invito in tal senso da parte dell'ufficiale giudiziario, il quale lo potrà rivolgere anche successivamente all'atto di pignoramento. A sua volta il debitore può dichiarare la residenza o eleggere il domicilio anche nel corso dell’espropriazione, personalmente, senza difesa tecnica e senza bisogno di rispettare particolari formalità (quindi anche per posta). Sicuramente, però, dovrà assolvere il proprio onere per iscritto.
  7. l'avvertimento rivolto al debitore sottoposto ad esecuzione che egli ha la possibilità di presentare istanza di conversione del pignoramento secondo le modalità descritte dall'articolo 495 codice di procedura civile, 1° co., codice di procedura civile (articolo 492, 3° co., codice di procedura civile): l'ufficiale giudiziario, al momento del pignoramento, deve avvertire il debitore che egli ha la possibilità di chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione. Il debitore deve inoltre essere avvisato che la relativa istanza deve essere depositata, a pena di inammissibilità, in cancelleria prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma dell'articolo 530 codice di procedura civile, unitamente ad una somma di denaro non inferiore a un quinto dell'importo per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

E' opinione che la mancanza di uno dei tre requisiti del verbale di pignoramento (ingiunzione, invito elezione residenza o domicilio, avvertimento possibilità di conversione) importa la nullità dell'atto che, a pena di sanatoria, deve essere fatta valere dal debitore con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c entro venti giorni dalla conoscenza legale dell'atto stesso.

Il legislatore ha previsto situazioni particolari che possono presentarsi nel corso delle operazioni di pignoramento, conferendo, in tali circostanze, nuovi poteri all'ufficiale giudiziario. In particolare, sono previste situazioni in cui egli può agire di propria iniziativa e situazioni in cui può agire solo su istanza del creditore.

Nel caso in cui i beni pignorati gli sembrino insufficienti a realizzare la soddisfazione del credito per cui si procede, ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione, l'ufficiale giudiziario potrà, di propria iniziativa, invitare il debitore a indicare l'eventuale esistenza di ulteriori beni utilmente espropriabili e il luogo in cui essi si trovano, ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo che, in caso di omessa o falsa dichiarazione, incorrerà nella sanzione di cui al quinto comma dell'articolo 388 c.p. (articolo 492, 4° co., codice di procedura civile).

Al fine di responsabilizzare il debitore, il legislatore ha aggiunto un sesto comma all'articolo 388 c.p. ("Mancata esecuzione dolosa dell'ordine di un giudice") estendendo la sanzione penale prevista dal quinto comma dello stesso articolo, cioè la reclusione fino a un anno o la multa sino a 516,00 Euro, anche "al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione".

Il fatto che sia prevista una sanzione penale fa ritenere che l'invito di cui sopra debba essere rivolto dall'ufficiale giudiziario al debitore personalmente.

La dichiarazione del debitore, non giurata, è inserita nel processo verbale e sottoscritta dal debitore stesso e, una volta resa, vincola i beni indicati agli effetti del pignoramento e agli effetti della responsabilità penale di cui all'articolo 388 c.p.

Nello specifico, se il debitore indica come espropriabili beni mobili situati nella medesima circoscrizione dell'ufficiale giudiziario incaricato, egli deve, d'ufficio e subito, sottoporre gli stessi a vincolo pignoratizio.

In caso si tratti di beni mobili situati in altra circoscrizione, copia del processo verbale viene trasmessa all'ufficiale giudiziario territorialmente competente e i beni indicati saranno oggetto di un autonomo procedimento esecutivo. Nel caso si tratti di mobili registrati, perché il pignoramento sia opponibile ai terzi, occorrerà integrare la dichiarazione del debitore con le idonee formalità di trascrizione.

Se il debitore indica come beni pignorabili crediti o cose mobili in possesso di terzi, il pignoramento si considera perfezionato nei suoi confronti dal momento della dichiarazione stessa: il debitore sottoposto ad esecuzione, da questo momento, è considerato custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, 4° co., codice di procedura civile qualora il terzo effettui il pagamento o restituisca la cosa prima che gli venga notificato l'atto di cui all'articolo 543 codice di procedura civile

Se oggetto della dichiarazione sono beni immobili, il creditore procederà con le forme del pignoramento immobiliare ex articoli 555 e seguenti codice di procedura civile (articolo 492, 5° co., codice di procedura civile).

Se, durante l’espropriazione in corso, l'intervento di altri creditori rende il compendio pignorato insufficiente, al creditore procedente è concessa la possibilità di attivarsi affinché l'ufficiale giudiziario rivolga al debitore l'invito a indicare l'esistenza di ulteriori beni pignorabili.

In caso di esito positivo, il creditore potrà esercitare la facoltà di cui all'art 499, 4° co., codice di procedura civile (articolo 492, 6° co., codice di procedura civile), ossia indicare ai creditori chirografari intervenuti tempestivamente altri beni su cui estendere il pignoramento, e se questi non lo fanno o non gli anticipano le spese all'uopo necessarie, egli ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione. Questa possibilità, ante riforma, gli spettava esclusivamente nel caso della piccola espropriazione mobiliare di cui all'abrogato articolo 527 codice di procedura civile

L'ufficiale giudiziario, inoltre, in seguito a istanza del creditore, può rivolgere richiesta di ricerca di beni pignorabili ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche servendosi, se necessario, dell'assistenza della forza pubblica.

Tale richiesta può riguardare diversi soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento; in essa dovranno essere indicate distintamente le generalità complete di ciascuno dei debitori nonché quelle dei creditori istanti (articolo 492, 7° co., codice di procedura civile).

La richiesta in tal senso da parte del creditore procedente può essere inoltrata solo quando, in alternativa, l'ufficiale giudiziario o non ha individuato beni utilmente pignorabili oppure le cose pignorate o indicate dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti.

L'ufficiale giudiziario, che in questo caso non può agire d'ufficio, si limiterà a raccogliere le informazioni per cui è stato autorizzato e a trasmettere i risultati delle relative verifiche al creditore richiedente il quale deciderà se e come utilizzarli.

Sempre in caso di pignoramento infruttuoso, se il debitore è un imprenditore commerciale, l'ufficiale giudiziario, su istanza del creditore procedente, invita il debitore a indicare il luogo in cui sono tenute le scritture contabili e nomina uno dei notai, avvocati o commercialisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179 ter disp. att. codice di procedura civile affinché proceda all'esame delle scritture contabili al fine di individuare cose pignorabili. Il professionista nominato:

  • può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta e sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo, quando occorre, l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente;
  • trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato il quale provvede alla liquidazione del compenso e delle spese (articolo 492, 8° co., codice di procedura civile).

Le spese per le operazioni di verifica, effettuate su istanza del creditore procedente, sono a carico di quest'ultimo ma, nel caso in cui dalla relazione dovessero risultare beni utilmente pignorabili non indicati dal debitore nella propria dichiarazione resa ex articolo 492, 4° e 5° co., codice di procedura civile, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione del professionista sono liquidate con provvedimento dell'ufficiale giudiziario che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.

L'articolo 21 legge 24 febbraio 2006 numero 52, pubblicata in G. U. il 28 febbraio 2006, stabilisce che "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i compensi spettanti al professionista per l'accesso e l'esame delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 492 codice di procedura civile come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nonché ai custodi dei beni pignorati, nominati in sostituzione del debitore".

In ogni caso, l'articolo 518, ult. co., c.p.c prevede la possibilità che il giudice dell'esecuzione possa autorizzare di integrare il pignoramento. Su istanza del creditore procedente, da depositare in cancelleria non oltre il termine fissato per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, eventualmente con l'ausilio di uno stimatore, se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello determinato approssimativamente dall'ufficiale giudiziario, ordina l'integrazione del pignoramento con la conseguenza che l'ufficiale giudiziario riprende, senza indugio, le operazioni di ricerca dei beni sulla base dei criteri indicati sopra.

Il processo verbale, insieme al titolo esecutivo e al precetto, entro le ventiquattro ore seguenti al compimento delle operazioni di pignoramento, deve essere depositato in cancelleria dove il cancelliere provvederà alla formazione del fascicolo dell'esecuzione. Su richiesta del creditore o del debitore, l'ufficiale giudiziario trasmette loro copia del verbale delle operazioni di pignoramento a mezzo posta ordinaria, ovvero a mezzo telefax o in via telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare relativa alla firma, alla trasmissione e alla ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi (articolo 518, 6° co., codice di procedura civile).

Oggetto e ricerca dei beni

Oggetto dell’espropriazione mobiliare diretta sono i beni che la legge definisce mobili, e sui quali il debitore sottoposto ad esecuzione vanta diritti patrimoniali alienabili autonomamente, come la proprietà o l'usufrutto (escluso l'usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli e quello non cedibile). Non sono invece espropriabili i beni relativamente ai quali il debitore sia titolare dei diritti di uso, di abitazione o di servitù, trattandosi tutti di diritti inalienabili.

Il sistema che regola la circolazione dei beni mobili e il loro anonimato rendono molto difficoltosa l'individuazione preventiva del patrimonio mobiliare del debitore, con la conseguenza che, in tale forma di esecuzione, il creditore procedente non ha l'onere di indicare all'ufficiale giudiziario i beni pignorabili, benché sia tenuto a fornirgli le indicazioni relative al luogo in cui effettuare la ricerca.

Infatti, l'elemento spaziale è di importanza fondamentale per l'individuazione delle cose da pignorare, giacché ciò che rileva, ai fini della pignorabilità dei beni, è la loro appartenenza al debitore, situazione che si realizza allorché un bene si trovi collocato in un immobile di cui il debitore ha la disponibilità.

Alcune categorie di beni mobili si sottraggono all'esecuzione mobiliare disciplinata dal codice di rito, per essere soggette a procedure esecutive speciali; così gli autoveicoli (articolo 7, R.decreto legge 15 marzo 1927, numero 436), le navi e gli aerei (artt. 650 e 1061 c. nav.), i brevetti d'invenzione (articolo 87, R. D.
29 giugno 1939, numero 1127) e i modelli industriali (articolo 65, regio decreto 31 ottobre 1941, numero 1354).

Ipotesi particolari di beni aggredibili con l’espropriazione mobiliare diretta:

  • le pertinenze di un immobile, come i macchinari di produzione che si trovano all'interno di uno stabilimento industriale;
  • le azioni di spa in quanto bene mobile è la cartula - titolo di credito. Elemento determinante per la scelta del rito processuale è quello della diretta disponibilità del bene, la quale deve escludersi per le azioni di spa depositate presso la società, in vista dell'assemblea, e, in generale per i beni custoditi da terzi con modalità tali da escludere la diretta disponibilità del bene da parte del titolare.
  • il credito incorporato in titolo cambiario;
  • il libretto di deposito a risparmio al portatore che ha natura di titolo di credito;
  • il libretto di risparmio nominativo pagabile al portatore, anch'esso riconosciuto come un titolo di credito in virtù della sua idoneità alla circolazione.

L'ufficiale giudiziario può effettuare la ricerca dei beni da pignorare nella casa del debitore, nonché in altri luoghi a lui appartenenti; tale ricerca può essere svolta anche sulla persona del debitore (sia che costui si trovi nell'immobile di sua appartenenza, sia che si trovi altrove), purché si osservino le cautele opportune per rispettarne il decoro (articolo 513 codice di procedura civile, 1° co., codice di procedura civile).

L'articolo 513 codice di procedura civile prevede, inoltre, altri due casi particolari nei quali si può procedere con le forme del pignoramento diretto:

  • il primo, che necessita della preventiva autorizzazione del giudice concessa con decreto su istanza del creditore, riguarda beni che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma di cui egli può direttamente disporre (ad es., bagagli che si trovino presso un deposito, oppure quadri esposti in una galleria d'arte). Nell'istanza, proposta con ricorso al presidente del tribunale a un giudice da lui delegato, il creditore deve indicare, in maniera precisa, le cose da pignorare, il luogo in cui si trovano e il titolo che legittima la diretta disponibilità di esse da parte del debitore pignorato (articolo 513, 3° co., codice di procedura civile);
  • il secondo caso, che prescinde invece dall'autorizzazione del giudice, riguarda la possibilità che l'ufficiale giudiziario possa pignorare un bene del debitore che non è nella sua diretta disponibilità, bensì nel possesso di un terzo, il quale consenta di esibirlo (articolo 513, 4° co., codice di procedura civile).

La legge, per permettere all'ufficiale giudiziario di ricercare le cose da pignorare, gli consente di introdursi nella casa del debitore sottoposto ad esecuzione o negli altri luoghi che gli appartengono, anche contro la sua volontà o contro quella di terzi, nonché servendosi della forza pubblica; può, inoltre, disporre l'allontanamento di persone che disturbano l'attività di ricerca, e ancora aprire porte, ripostigli o recipienti (articolo 513, 2° co., codice di procedura civile).

Nel corso dell'attività di ricerca e di apprensione dei beni mobili, l'ufficiale giudiziario esercita poteri ampiamente discrezionali, anche se l'articolo 517 codice di procedura civile indica alcune regole generali cui deve attenersi.

Il legislatore ha eliminato l'obbligo dell'ufficiale giudiziario di eseguire il pignoramento preferibilmente sulle cose indicate dal debitore.

Con tale norma si voleva evitare l’espropriazione di oggetti particolarmente cari al debitore in luogo di altri; tuttavia, la volontà del debitore rilevava solo qualora ciò non determinasse un pregiudizio per il creditore, presupposto che doveva essere valutato dallo stesso ufficiale giudiziario. La nuova formulazione dell'articolo517, 1° co., codice di procedura civile, è chiara: la scelta dell'ufficiale giudiziario dovrà cadere sulle cose di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà.

Invariato rimane il secondo comma, in base al quale l'ufficiale giudiziario deve comunque preferire, quando ci siano, il denaro contante, gli oggetti preziosi, i titoli di credito e ogni altro bene che garantisca una sicura realizzazione.

L'accesso nei luoghi appartenenti al debitore non può avvenire nei giorni festivi (le domeniche, il 1° gennaio, il 6 gennaio, il 25 aprile, il lunedì dopo Pasqua, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8, il 25 e il 26 dicembre) o nelle ore notturne, così come previsto dall'articolo 147 codice di procedura civile per le notifiche (prima delle ore 7 e dopo le ore 21). Tale divieto ha la funzione di rispettare la sfera umana e sociale del debitore, ma non è stabilito a pena di nullità; il debitore può impedire l'accesso all'ufficiale giudiziario che si presenti nelle ore e nei giorni non consentiti.

Tuttavia il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato può concedere un'autorizzazione alla deroga della norma relativa al tempo del pignoramento (articolo 519, 1° co., codice di procedura civile), qualora ciò si riveli opportuno. Si pensi, per esempio, all'ipotesi in cui l'accesso debba essere effettuato in un locale notturno o in altri luoghi in cui sia risultato impossibile reperire qualcuno durante l'orario ordinario: in queste ipotesi è preferibile permettere all'ufficiale giudiziario di effettuare il pignoramento nelle ore solitamente non consentite, piuttosto che procedere subito all'apertura forzata.

Se il pignoramento ha avuto inizio nelle ore prescritte dalla legge, esso può essere proseguito fino al suo compimento (articolo 519, 2° co., codice di procedura civile) L'articolo 165 disp. att. codice di procedura civile è stato ampliato rispetto alla sua vecchia formulazione.

Nel caso in cui il creditore intenda partecipare personalmente alle operazioni di pignoramento, può dichiararlo all'atto di richiesta del pignoramento stesso. In questo caso, l'ufficiale giudiziario è tenuto a comunicare al creditore la data e l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi d'urgenza.

Il creditore potrà partecipare a sue spese alle operazioni di ricerca e pignoramento di cui agli articoli 513 e 518 codice di procedura civile facendosi assistere da un difensore e/o da un esperto.

L'efficacia del pignoramento è limitata nel tempo: essa è soggetta a un termine acceleratorio di novanta giorni. Se, entro tale termine, non viene compiuto il successivo atto di impulso processuale, cioè l'istanza di vendita o di assegnazione delle cose pignorate, esso diviene inefficace (articolo 497 codice di procedura civile).

Impignorabilità

Non tutti i beni del debitore possono essere oggetto di pignoramento:

alcuni sono assolutamente impignorabili (articolo 514 codice di procedura civile), altri lo sono solo relativamente (articolo 515 codice di procedura civile) o in presenza di particolari circostanze di tempo (articolo 516 codice di procedura civile). Nel primo caso si parla di impignorabilità assoluta e sono previste limitazioni di natura sostanziale a tutela del debitore, che impongono all'ufficiale giudiziario di non effettuare il pignoramento su tali beni.

Nelle altre ipotesi si parla di impignorabilità relativa per cui sono previste norme processuali che influiscono su modo e tempi del pignoramento stesso.

La nozione di impignorabilità assoluta di cui all'articolo 514 del codice di rito è la conseguenza diretta dell'inespropriabilità di alcune categorie di beni mobili che, per espressa previsione normativa, si sottraggono alla funzione di garanzia patrimoniale sancita dall'articolo 2740 del codice civile Si tratta della deroga a uno dei principi fondamentali del diritto sostanziale che, per le sue forti implicazioni, deve essere interpretata rigorosamente, e dunque rappresenta una limitazione di natura eccezionale che non è suscettibile di interpretazione estensiva né di analogia.

In presenza di uno dei casi di impignorabilità assoluta previsti dall'articolo 514 codice di procedura civile, l'ufficiale giudiziario dovrà astenersi dal pignoramento, pena la propria responsabilità per danni nei confronti del debitore sottoposto ad esecuzione, qualora abbia ugualmente proceduto ad effettuare le operazioni di pignoramento con dolo o colpa grave ex articolo 60 numero 2 codice di procedura civile

Qualsiasi richiesta del creditore procedente sarà annotata nel verbale di pignoramento che, in riferimento ai beni non espropriabili, risulterà negativo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficiale giudiziario ignori l'ostacolo legale e proceda comunque con il pignoramento, il rimedio a disposizione del debitore sarà l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 codice di procedura civile

Essa, infatti, è stabilita non già per ragioni di interesse pubblico, e perciò con norme imperative, bensì nell'esclusivo interesse del debitore, qualificato dalla legge come prevalente rispetto all'interesse del creditore all’espropriazione del bene mobile o del credito, al fine del soddisfacimento del suo credito.

Non trattandosi di norme imperative, il giudice non può rilevare d'ufficio l'impignorabilità del bene, con la conseguente dichiarazione di nullità del pignoramento e degli atti successivi, ma spetta al debitore sottoposto ad esecuzione dedurre l'impignorabilità con l'opposizione all'esecuzione di cui al secondo comma dell'articolo 615 codice di procedura civile Si ammette il rilievo ex officio nei casi in cui l'impignorabilità derivi dall'inalienabilità del bene (demaniale, patrimoniale indisponibile) essendo prevista quest'ultima a tutela di un interesse pubblico.

Ai terzi si nega la legittimazione a far valere il limite tramite il giudizio di opposizione ex articolo 619 codice di procedura civile; quest'ultimo ha per oggetto l'accertamento della legittimità del pignoramento sotto l'esclusivo profilo dell'appartenenza o meno al debitore dei beni pignorati; detti limiti oggettivi impediscono che, con esso, il terzo opponente possa far valere il limite dell'impignorabilità.

Tra le ipotesi di impignorabilità assoluta, si possono distinguere tre categorie di beni sottratti all’espropriazione:

  1. beni dichiarati impignorabili da precise e speciali disposizioni di legge. Si tratta di una norma di rinvio che definisce non pignorabili cose che disposizioni normative aventi rango di legge considerano non espropriabili.A titolo di esempio, possiamo ricordare i beni in usufrutto legale di cui all'articolo 326 del codice civile; la rendita di cui all'articolo 1881 del codice civile; i frutti cui si riferisce l'articolo
    170 del codice civile; i fondi speciali di previdenza e assistenza costituiti dall'imprenditore a favore dei dipendenti ex articolo 2117 del codice civile; i crediti impignorabili di cui all'articolo 545 codice di procedura civile; le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario nell'assicurazione sulla vita previste dall'articolo 1923 del codice civile; il fondo consortile di cui all'articolo 2614 del codice civile; i beni che non sono ricompresi nel fallimento ex articolo 46 l.f.; strumenti e oggetti del personale navigante o di volo di cui agli articoli 370 e 931 c.n.
  2. beni inalienabili per espressa previsione di legge. La loro impignorabilità non è espressamente prevista dalla legge: essa è l'inevitabile conseguenza dell'inalienabilità ex lege che li caratterizza.
    A titolo di esempio, si possono ricordare: i beni demaniali di cui agli articoli 822 e 823 del codice civile; i beni del patrimonio indisponibile dello Stato o di altro ente pubblico di cui all'articolo 828 del codice civile, i beni degli enti ecclesiastici di cui all'articolo 831 del codice civile, i beni appartenenti ad enti pubblici non territoriali se destinati a un pubblico servizio. E' opportuno sottolineare che tra inalienabilità e impignorabilità non vi è coincidenza concettuale, tant'è che le cose inalienabili (alle quali la legge sostanziale imprime una destinazione che non può essere pregiudicata da atti di disposizione) sono pure impignorabili, ma non è vero il contrario, in quanto le medesime cose che il codice di rito qualifica come impignorabili, in qualsiasi momento, possono essere alienate dal proprietario/ debitore.
    L'inalienabilità che origina da un accordo tra gli interessati non è opponibile ai terzi e, di conseguenza, neanche a chi espropria il bene contro il proprio debitore.
  3. beni elencati ai numeri 1-6 ter dell'articolo 514 codice di procedura civile. Il legislatore ha abrogato il numero 4 dell'articolo 514 codice di procedura civile che ricomprendeva nei beni assolutamente impignorabili anche "gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore" trasformando, tale categoria di cose, in beni relativamente pignorabili con l'aggiunta di un nuovo comma all'articolo 515 codice di procedura civile. L'articolo 514 codice di procedura civile contiene un elenco di beni che, per motivazioni di carattere umanitario o di opportunità politico-amministrativa, sulla base del criterio dell'indispensabilità minima per la vita (es., il letto), del sostentamento (es. commestibili per un mese), del valore morale (es. l'anello nuziale, le cose sacre), del prevalente valore affettivo (es. scritti di famiglia), non sono espropriabili. Recentemente sono stati considerati beni impignorabili anche gli animali domestici di proprietà del debitore. In particolare non si possono pignorare:
    • le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto. Per cose sacre si intendono quelle dedicate al culto divino attraverso la consacrazione o la benedizione; la finalità della disposizione, che le rende impignorabili, è quella di evitare che la vendita forzata possa mutare la destinazione delle cose consacrate o benedette (altari portatili, crocefissi, statue, tabernacoli, etc.), ai fini spirituali ai quali è stata dedicata. Beni necessari all'esercizio del culto sono quelli che, pur in assenza di consacrazione o benedizione, risultano indispensabili a svolgere, in modo permanente tale funzione (tovaglie, paramenti, candelabri etc.). Una cosa divenuta oggetto di culto per i fedeli (culto pubblico, non privato), alla stregua delle cose sacre e per le stesse motivazioni, è impignorabile.A tale fine, le cose devono trovarsi fuori commercio;
    • l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato.
    • i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
    • le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio. Il legislatore ha voluto garantire il regolare svolgimento del servizio pubblico. Il codice fa riferimento a qualsiasi tipo di servizio pubblico: si pensi alle uniformi dei magistrati, al sigillo notarile; si esclude che l'impignorabilità si applichi alle toghe dei difensori perché il munus del professionista forense è esercizio privato di una pubblica funzione e non un pubblico servizio;
    • le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.Una scelta dettata da motivazioni di carattere morale: la legge limita la pignorabilità di quei beni di scarso valore economico ma di enorme valore affettivo. L'elencazione è ritenuta esemplificativa e non tassativa: il limite cade qualora il debitore abbia voluto privilegiare il valore economico dei beni (ad es. scritti o manoscritti) rispetto a quello affettivo, inserendoli in una collezione.
    • gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali; gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

Anche questa forma di impignorabilità trova la propria giustificazione in ragioni di opportunità: infatti, il legislatore processuale ha voluto contemperare l'esigenza di tutela del creditore, con quella del proprietario-debitore a conservare il proprio fondo insieme con i beni ad esso pertinenti (articolo 515 codice di procedura civile). La medesima ratio è sottesa alla limitazione di cui all'articolo 516 codice di procedura civile, che però non ha per oggetto pertinenze, bensì accessori i quali, per loro natura, sono destinati ad essere separati dal bene principale, anche se solo in presenza delle opportune circostanze di tempo Secondo la dottrina maggioritaria, la violazione delle norme riguardanti l'impignorabilità relativa, deve essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.

Non tutti condividono questa opinione: infatti, vi è chi ritiene, che la violazione dei limiti relativi, previsti a tutela del debitore, sia suscettibile di incidere sulla stessa possibilità dell'azione esecutiva e che, quindi, dovrebbe essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 codice di procedura civile

L'articolo 515 codice di procedura civile, subordina il pignoramento di determinati beni, che costituiscono pertinenze di un fondo, tenuti dal proprietario per il servizio e la coltivazione del medesimo, alla mancanza di altri beni mobili.

Impignorabilità relativa
Non c'è perfetta coincidenza tra questa nozione di pertinenza e quella prevista dall'art 817 del codice civile (che fa riferimento a cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un immobile): manca, infatti, il carattere durevole della destinazione. Occorre aggiungere che il limite si riferisce solo a pertinenze di fondi rustici o urbani e che, infine, la destinazione pertinenziale può essere effettuata, oltre da chi vanta sul fondo un diritto reale, anche dal titolare di un semplice rapporto obbligatorio, come per esempio l'affittuario che sia coltivatore del fondo.

Come già accennato, la recente riforma ha aggiunto un nuovo comma all'articolo 515 codice di procedura civile, rendendo relativamente impignorabili gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore. La nuova formulazione del dettato legislativo ha in parte risolto i numerosi problemi interpretativi sollevati dal numero 4 dell'articolo 514 codice di procedura civile riguardanti sia i soggetti cui la tutela si estendeva, sia il concetto di indispensabilità di cui parlava la norma. Infatti, si è specificato che tali categorie di beni possono essere pignorate nei limiti di un quinto sul presupposto che il presumibile valore di realizzo degli altri beni (non strumentali all'attività lavorativa) rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appaia sufficiente al fine della soddisfazione del credito.

Tale tutela non si estende ai debitori costituiti in forma societaria e, in ogni caso, se nelle attività del debitore prevale il capitale investito sul lavoro.

L'articolo 516 codice di procedura civile prevede due casi di impignorabilità relativa: il primo in riferimento ai frutti pendenti, che non possono essere oggetto di espropriazione, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, salvo che il creditore pignorante non si assuma le maggiori spese di custodia; la seconda ipotesi di impignorabilità "relativa" prevista dalla norma codicistica in esame, è riferita ai bachi da seta, i quali possono essere pignorati solo quando si trovano nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.

Custodia dei beni pignorati

I beni pignorati, in quanto costituiscono la garanzia del credito per cui si procede, necessitano di essere custoditi, per evitare che il loro deterioramento possa pregiudicare la fruttuosità del procedimento esecutivo. Al riguardo, il codice di rito detta una serie di disposizioni che disciplinano le modalità della custodia, tenendo conto della diversa natura dei beni pignorati.

In particolare, il denaro, gli oggetti preziosi e i titoli di credito, al momento del pignoramento, non possono essere lasciati nella disponibilità materiale del debitore, ma devono essere immediatamente asportati dal luogo del pignoramento dall'ufficiale giudiziario, il quale assume temporaneamente anche la funzione di custode, ed essere consegnati al cancelliere, che provvederà a depositare il denaro su un libretto postale infruttifero (intestato al debitore e inserito nel fascicolo dell'esecuzione) e a conservare i preziosi e i titoli di credito secondo le modalità determinate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 166 disp. att. (articolo 520 codice di procedura civile). Di tutte queste operazioni, il cancelliere è tenuto a redigere apposito verbale.

Per la conservazione delle altre categorie di beni mobili, l'ufficiale giudiziario, in base alla nuova formulazione dell'articolo 520, 2° co., codice di procedura civile, provvede, quando il creditore ne faccia richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore. Nei casi d'urgenza, l'ufficiale giudiziario affida la custodia gli istituti autorizzati di cui all'articolo 159 disp. att. codice di procedura civile

La funzione del custode è quella di ausiliario del giudice e non quella di rappresentante dei creditori. Egli può essere nominato direttamente dall'ufficiale giudiziario o dal giudice dell'esecuzione; il provvedimento di nomina acquista efficacia solo con l'accettazione dell'incarico da parte del soggetto designato.

Sotto il profilo soggettivo, il custode deve essere maggiorenne ed avere la piena capacità di agire; le funzioni di custodia non possono essere svolte né dal debitore o dalle persone con lui conviventi, né dal creditore e dal suo coniuge, salvo che non vi sia l'autorizzazione, rispettivamente, del creditore e del debitore (articolo 521, 1° co., codice di procedura civile). Gli obblighi del custode si concretano nel conservare la cosa affidatagli con la diligenza del buon padre di famiglia, e nel rendere il conto della custodia ai sensi dell'articolo 593 codice di procedura civile Quanto ai poteri che il custode può esercitare nell'amministrare le cose pignorate, essi variano a seconda della natura delle cose stesse.

L'articolo 521 codice di procedura civile è stato ampliato con l'aggiunta di un nuovo quinto comma: in seguito al deposito dell'istanza di vendita, è previsto che il giudice disponga contestualmente la sostituzione del custode precedentemente designato e la nomina, al suo posto, dell'istituto autorizzato alla vendita di cui al primo comma dell'articolo 534 codice di procedura civile

Quest'ultimo, previo l'invio della comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo di accesso al luogo in cui si trovano i beni pignorati, entro trenta giorni dalla nomina, deve provvedere a trasportare le cose soggette a espropriazione presso la propria sede o presso altri locali di cui goda la disponibilità.

Se si tratta di beni difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati, l'istituto può chiedere l'autorizzazione a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano. Negli altri casi, le persone incaricate dall'istituto all'apprensione dei beni, in caso di necessità, possono aprire porte, ripostigli, recipienti e chiedere l'assistenza della forza pubblica.
Di regola il custode non ha diritto a un compenso, salva l'ipotesi in cui lo richieda o gli sia stato riconosciuto all'atto di nomina dall'ufficiale giudiziario (articolo 522 codice di procedura civile). Non è mai dovuto alcun compenso, invece, qualora la funzione di custode sia svolta dal creditore o dal suo coniuge, oppure dal debitore e dai suoi conviventi (articolo 522 codice di procedura civile).

Quando il compenso è dovuto, la quantificazione è effettuata dal giudice dell'esecuzione, con un provvedimento che assume la forma del decreto (articolo 65 codice di procedura civile). A prescindere dalla corresponsione di un compenso, il custode ha sempre diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per la custodia stessa.

Pignoramento mobiliare presso terzi

Il pignoramento mobiliare presso terzi riveste una forma particolare descritta dall'articolo 543 codice di procedura civile modificato parzialmente dalla recente riforma sull'esecuzione mobiliare.

Esso è un atto scritto e complesso che non può essere fatto dal creditore personalmente (salvo che si tratti di persona abilitata o autorizzata a stare in giudizio personalmente) e deve contenere:

  1. l'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492 codice di procedura civile di astenersi dal porre in essere atti volti a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano a espropriazione. Si tratta di un atto dell'ufficiale giudiziario per la cui redazione non sono richieste formule sacramentali e che può essere inserita nella relata di notifica. Nella prassi è lo stesso creditore che, nella stesura dell'atto di pignoramento, predispone l'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario poi provvederà a sottoscrivere;
  2. l'invito rivolto al debitore ad effettuare, presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente, con l'avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice (articolo 492, 2° co., codice di procedura civile), evitando così l'applicazione degli articoli 138 e seguenti codice di procedura civile
  3. l'avvertimento rivolto al debitore sottoposto ad esecuzione che egli ha la possibilità di presentare istanza di conversione del pignoramento secondo le modalità descritte dall'articolo 495 codice di procedura civile, 1° co., codice di procedura civile (articolo 492, 3° co., codice di procedura civile); anche questo requisito, come quello di cui al punto precedente, è atto dell'ufficile giudiziario;
  4. tutti i requisiti elencati dall'articolo 543, 2° co., nn. 1-4 (il numero 4 è stato sostituito dalla riforma).

12 Marzo 2014 · Gennaro Andele


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