Pignoramento mobiliare infruttuoso con visita ufficiale giudiziario

Se il pignoramento mobiliare è infruttuoso quando potrà ritornare l'ufficiale giudiziario?

Ieri pomeriggio ho avuto la visita dell'ufficiale giudiziario per un pignoramento mobiliare.

Il pignoramento ha dato esito negativo. La mia domanda è questa: potrà ritornare nuovamente, che ne so fra un mese?

O devo ricevere un nuovo precetto e dopo questo uscirà di nuovo l'ufficiale giudiziario?

A fronte di un pignoramento infruttuoso l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto chiedere al debitore se ha qualche tesoro nascosto

A fronte di un pignoramento infruttuoso, l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto chiedere a lei, debitore, se ha qualche tesoro nascosto altrove.

I debitori che, quando interpellati, dichiarano il falso o non collaborano, o. ancora, non rispondono entro il termine fissato di 15 giorni, sono perseguibili penalmente secondo quanto previsto dall'articolo 388 del codice penale (reclusione fino ad un anno e la multa fino a 309 euro).

Adesso l'ufficiale giudiziario può procedere ad una ricognizione dei beni da pignorare con accesso diretto all'anagrafe tributaria o ad altre banche dati pubbliche. Il creditore può tentare un pignoramento dello stipendio.

Il precetto perde efficacia se non si riesce a pignorare e ad iniziare l’espropriazione dei beni pignorati entro 90 gg dalla sua notifica.

26 Novembre 2012 · Ludmilla Karadzic


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2 risposte a “Pignoramento mobiliare infruttuoso con visita ufficiale giudiziario”

  1. marni71 ha detto:

    Buonasera, ho bisogno di essere messo al corrente di alcune cose, la mia situazione è la seguente: Sono un agente di commercio con iscrizione camera di commercio di Pesaro e nell’iscrizione è inserito l’indirizzo della mia vecchia residenza, io attualmente risiedo in altro luogo, luogo che è anche menzionato sui miei documenti d’identità.

    Poiché non ho più pagato una finanziaria a causa ovviamente della crisi, questi signori inviano raccomandate o atti di precetto c/o l’indirizzo precedente di residenza, che io puntualmente continuo a non ritirare, ma ripeto quell’indirizzo risulta nell’iscrizione c.c.i.a.a., poiché non mi sono mai preoccupato di cambiare, dato che a quell’indirizzo abita mia mamma.

    Cosa potrebbe accadere? Nel caso in cui ci fosse una richiesta di pignoramento, potrebbero farlo al vecchio mio indirizzo di residenza? Mi conviene consigliare a mia mamma che i beni che sono all’interno della sua abitazione debba fare un contratto di comodato d’uso gratuito a nome di mio fratello con apposizione timbro delle poste con data certa per evitare qualsiasi richiesta non dovuta da parte di qualcuno che cerca il mio nome c/o quell’indirizzo di vecchia residenza?

    • La notifica di un atto va sempre effettuata all’indirizzo di residenza anagrafica del destinatario. Proprio alcuni giorni fa la Corte di cassazione si è espressa sulla nullità di un atto notificato nelle mani della madre del destinatario, non più convivente con il figlio.

      Ora l’indirizzo del destinatario può anche essere scolpito sulla pietra, ovunque, ma il creditore prima di procedere giudizialmente nei confronti del debitore deve effettuare una ricerca anagrafica, altrimenti rischia, come nel suo caso, di girare a vuoto.

      Per scongiurare eventuali tentativi di pignoramento dell’ufficiale giudiziario è sufficiente che sua madre si procuri, per esibirlo alla bisogna, uno stato di famiglia.

      Gli altri (operatori di recupero crediti) non possono neanche permettersi di recarsi a casa del debitore senza consenso e neanche possono contattare, telefonicamente o in altro modo, se non vogliono essere perseguiti penalmente, persona diversa dal debitore.

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