Pignoramento di mobili per socio con garanzie fideiussorie

Tutela per pignoramento mobili

Sono socio in un'azienda attualmente molto indebitata, e ho rilasciato delle garanzie fideiussorie alle banche con le quali lavoriamo.

Sono proprietario per la quota del 50% di un immobile. L'altro 50% è di mia moglie e siamo sposati in regime di separazione dei beni. Su questo immobile abbiamo fatto un mutuo ipotecario nel 2003 prima di sposarci, e lo stiamo pagando tramite un conto cointestato.

In caso di fallimento la quota di mia moglie è in pericolo?
Se non fosse in pericolo, come può fare mia moglie a pagare le rate del mutuo se il conto corrente è cointestato?

Ora viviamo in affitto in un appartamento arredato di mio zio e stiamo aspettando la fine dei lavori di ristrutturazione dell'immobile menzionato sopra per trasferirci.

Vista la mia situazione abbiamo deciso di non acquistare mobili per la nuova residenza ma di utilizzare quelli di mio zio.

Si riesce a tutelare in qualche modo mio zio, nell'eventualità di un pignoramento di mobili?

Il pignoramento di mobili comporta anche il pignoramento della camera dei bimbi, dei giochi, libri, scrivanie, a altri oggetti appartenenti ai miei figli minori?

Come tutelarsi dal pignoramento mobili

La quota di sua moglie, in regime di separazione dei beni, non dovrebbe essere in pericolo.

Prima di un eventuale pignoramento del conto cointestato ci sarà senz'altro la notifica di un ricorso per decreto ingiuntivo. Avrete modo e tempi per pianificare modalità di pagamento della rata del mutuo diverse dal RID ed accordarvi su questo con la banca.

Per tutelare i mobili dello zio da un eventuale pignoramento è necessario che lo zio abbia le fatture d'acquisto. Altrimenti deve stipulare con lei un contratto di comodato e registralo presso l'Agenzia delle entrate.

L’articolo 514 del codice civile prevede una lista di beni di prima necessità non pignorabili:

1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;

2) l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

4) le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;

5) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonchè i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

6 Dicembre 2012 · Marzia Ciunfrini


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